Designazione dell’animatore digitale
Il quesito riguarda la nuova figura professionale dell’animatore digitale
L’autore del quesito è un professore di lettere in un Istituto di istruzione secondaria di primo grado. Chi ha chiesto di sapere se sia legittimo che la designazione dell’animatore digitale sia stata fatta dal Consiglio di Istituto della Scuola, invece che dal Dirigente Scolastico.
Fra le Faq che sono state diramate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca si può aver modo di verificare che il Decreto Ministeriale n. 435, del 27 dicembre 2015, non dà alcuna indicazione per definire il procedimento per la nomina dell’animatore digitale, ma lascia piena libertà di autodeterminazione alle singole scuole.
Nel paragrafo 31 del suddetto Decreto si leggono soltanto queste proposizioni: “Le attività di formazione (per l’attuazione del Piano Nazionale di Scuola Digitale) sono finalizzate ad individuare ed a formare in ciascuna istituzione scolastica un animatore digitale che possa favorire il processo di digitalizzazione delle scuole, nonché diffondere le politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano Nazionale Scuola Digitale”.
La possibilità avanzata dall’autore del quesito, di attivare un procedimento volto a dichiarare nulla la già avvenuta designazione dell’animatore digitale da parte del Consiglio di Istituto, deve essere valutata alla luce dell’art. 10 del Testo Unico delle leggi sulla scuola, approvato con il D.P.R. 16 aprile 1994, n. 297, che contiene l’elencazione delle competenze proprie del predetto organo.
Anche se si procede ad una cognizione meramente sommaria del suddetto articolo, si potrà evincere con chiarezza che al Consiglio di Istituto è estranea la predetta competenza a designare l’animatore digitale, dal momento che le funzioni del Consiglio di istituto, salvo casi particolari, sono riassumibili nell’indicazione di criteri-guida d’indole amministrativo-gestionale, più che di natura eminentemente, o prevalentemente didattica.
Considerato, peraltro, che ogni scelta che presupponga la valutazione di profili di professionalità docente va fatta in un contesto di trasparenza, si può suggerire all’autore del quesito di rivolgere un’istanza al Dirigente scolastico, perché esponga i criteri-guida che hanno generato la scelta dell’animatore digitale.
Il Dirigente non potrà astenersi dal rispondere alla più che legittima richiesta, dando, in tal modo, al redattore del quesito la possibilità di verificare con motivazione adeguata la correttezza della scelta.

