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Dipendente Ata e insegnante: si può?

L’assegnazione della cattedra ad un dipendente Ata ad anno in corso, e fino al 30 giugno, è legittima? E cosa può fare il D.S. per far valere la sua decisione?di Fabio Scrimitore

 

Abstract

 Il Dirigente scolastico di un istituto assegna ad un dipendente Ata a tempo indeterminato della stessa scuola un incarico di insegnamento. Al contratto di supplenza, stipulato il 17 gennaio 2019, viene assegnata la scadenza del 30 giugno 2019. La Ragioneria Territoriale dello Stato contesta però l’assegnazione della cattedra, che, per motivi diversi, violerebbe le prescrizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e il Decreto ministeriale n. 430 del 2000.      

 

Gli elementi che si possono trarre dagli allegati al quesito ricevuto stimolano una serena riflessione in merito ai rilievi che la Ragioneria Territoriale dello Stato d’una delle regioni senza ambizioni di autonomia speciale ha mosso nei riguardi del provvedimento con il quale un Dirigente scolastico ha conferito ad un dipendente Ata a tempo indeterminato l’incarico per l’insegnamento di Statistica metodologica, fino al 30 giugno prossimo.

 

La Ragioneria ritiene che il contratto di supplenza, stipulato dalla scuola con l’aspirante docente il 17 gennaio 2019, non sia conforme alla normativa regolamentare vigente, per due ragioni: in primo luogo, perché violerebbe l’art. 59 del CCNL scuola del 29 novembre 2007, confermato dall’ultimo CCNL del 19 aprile 2018, che consente al personale ATA di ruolo di assumere una supplenza a condizione che il posto sia disponibile per l’intero anno scolastico; in secondo luogo, perchè il contratto contraddirebbe il regolamento scolastico approvato con il decreto ministeriale n. 430 del 2000, il quale prevede che le supplenze conferite dal Dirigente scolastico dopo il 31 dicembre debbano avere come termine la fine dell’anno scolastico, e non la conclusione delle attività didattiche, così come, invece, è scritto nel predetto contratto.

 

Dei due rilievi mossi, il più grave è certamente quello che censura l’atto contrattuale su citato per violazione dell’art.  59 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 2007.

La fondatezza di questo rilievo potrà essere dimostrata soltanto se si accerterà –  circostanza che potrà essere verificata soltanto dal Dirigente scolastico – che il posto di insegnamento di cui si tratta sarà stato occupato, sino alla data del 15 gennaio 2019, da un insegnante diverso da quello che ha stipulato il contratto cui il rilievo si riferisce.

Tanto si afferma sulla scorta di quanto l’Aran ha avuto modo di precisare con la Nota prot. n. 1289 del 17 febbraio 2004: “Gli artt. ora 36 e 59 del CCNL Scuola del 2007, nel riferirsi alla possibilità di accettare incarichi a tempo determinato, purché di durata non inferiore ad un anno, hanno inteso tutelare, con quest’ultima espressione, esclusivamente l’integrità e la continuità dell’anno scolastico sotto il profilo didattico e amministrativo. Soddisfatte queste condizioni, non rileva, ai fini predetti, se il posto sia semplicemente disponibile o anche vacante”.

 

È noto che, nel consueto alone di mistero oracolare che caratterizza la prosa burocratica, con l’aggettivo “vacante” l’Aran identifica il posto compreso in organico di diritto, ma privo di titolare; con l’aggettivo “disponibile”, invece, il posto che di fatto sia privo di insegnante.

Con quelle parole, quindi, l’Aran ha voluto assicurare che sarà legittimamente conferito un incarico ai sensi del predetto art. 59, anche nei casi in cui il posto da coprire con supplente appartenente ai ruoli del personale Ata, sin dal 1° settembre, sia stato giuridicamente vacante (senza titolare) e, nello stesso tempo, disponibile (privo di insegnante effettivo), oppure che tale posto sia stato soltanto disponibile di fatto (si ripete, senza alcun insegnante, oppure occupato dallo stesso dipendente Ata che ha stipulato il contratto della cui regolarità si tratta nel rilievo).

Quindi, anche se, a causa del ritardo nella pubblicazione delle graduatorie di istituto, le operazioni di conferimento degli incarichi su posti di personale Ata fossero state effettuate dopo il 1° settembre, ben potrebbero essere assegnati – ai sensi del suddetto art. 59 – al personale di ruolo Ata i posti che, al 1° settembre, erano di fatto disponibili sino al 30 giugno dell’anno successivo.

Ne consegue che, se il posto di insegnamento assegnato per supplenza al suddetto dipendente Ata, prima del 17 gennaio 2019 fosse stato legittimamente assegnato ad altro insegnante, il quale, poi, lo avesse lasciato per una causa legittima o no, tale posto non poteva essere conferito per supplenza ai sensi dell’art. 59 citato

 

Il fatto che in questa sede non si disponga degli elementi necessari per risolvere il caso in esame induce il redattore a riflettere sulla seconda motivazione che la Ragioneria Territoriale dello Stato ha addotto per esprimere il suo giudizio negativo sulla regolarità contabile del provvedimento sottoposto al suo controllo: “Per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno, occorre provvedere con supplenze temporanee fino al termine delle lezioni, ed a carico dell’Istituzione scolastica, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 430 del 13.12.2000, art. 6”.

 

Si rileva, al riguardo, che il riferimento al decreto ministeriale n. 430 del 2000 non è utile, perché il predetto decreto è il regolamento che fissa le modalità di conferimento delle supplenze su posti riferiti alle funzioni ed alle mansioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, mentre il caso in esame riguarda la copertura di un posto di insegnamento, la cui disciplina, come è noto, è contenuta nel regolamento sulle supplenze, approvato con D.M. n. 131 del 13 giugno 2007.

La notazione non è di poco conto, perché i due regolamenti differiscono nelle determinanti proposizioni con le quali disciplinano le competenze del Capo di istituto in materia di supplenze.

 

Infatti, mentre il regolamento n. 430 del 2000 assegna al Dirigente il conferimento al personale Ata delle supplenze temporanee di posti propri del personale Ata, disponibili sino al termine delle lezioni, il D.M. n. 131 del 2007 assegna al Dirigente la competenza di conferire supplenze annuali e temporanee di insegnamento, fino al termine delle attività didattiche.

È normale, quindi, che il Dirigente scolastico abbia conferito la supplenza sul posto di insegnamento di Statistica fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), e non delle lezioni (10 giugno)

 

Questa notazione sottrae fondatezza al primo rilievo della Ragioneria Territoriale dello Stato, il quale, comunque, conserva la sua efficacia per quel che riguarda la durata annuale della supplenza, che deve essere verificata dal Dirigente scolastico.

 Si ritiene, conclusivamente, che sia interesse del Dirigente scolastico dell’Istituto interessato proporre alla Ragioneria Territoriale dello Stato di riconsiderare la fondatezza del rilievo su citato, sempre che lo stesso Dirigente abbia potuto accertare che il posto conferito al dipendente Ata fosse effettivamente disponibile alla data del 1° settembre  2018. Tanto potrà esser fatto ai sensi dell’art. 10 del Decreto legislativo n. 123 del 2011, il quale dispone che: “Ricevute le osservazioni o le richieste di chiarimenti di cui all’articolo 8, il dirigente responsabile comunica, entro trenta giorni, se intende modificare o ritirare il provvedimento, per conformarsi alle indicazioni ricevute dall’ufficio di controllo. Entro il medesimo termine, il dirigente responsabile, sotto la propria responsabilità, può disporre di dare comunque seguito al provvedimento, che acquista efficacia pur in presenza di osservazioni”.

 

Se invece il Dirigente scolastico riterrà autonomamente di doversi conformare a tali indicazioni, dovrà procedere all’adozione di un atto monocratico in cui, considerato fondato il rilievo mosso dalla Ragioneria Territoriale dello Stato, darà atto che, ai sensi del predetto art. 10 del Decreto legislativo n. 123 del 2011, il contratto stipulato deve intendersi privo di efficacia.

 

 

Riferimenti normativi

CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007

CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 19 aprile 2018

Decreto Ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430

Nota Aran 17 febbraio 2004, prot. n. 1289

Decreto Ministeriale 13 giugno 2007, n. 131

Decreto Legislativo 30 giugno 2011, n. 123

 

 

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