Ecologia, economia e diritto: un intreccio possibile
Di Paola Panarese*
I Regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali emanati dal Presidente della Repubblica in data 15 marzo 2010 e le relative Indicazioni Nazionali rappresentano la tappa più significativa del passaggio da una didattica per obiettivi ad una didattica per competenze.
Impongono ai docenti di Scienze giuridico-economiche del Liceo Economico Sociale un’accurata riflessione sullo statuto epistemologico del sapere giuridico ed economico e, contestualmente, un mutamento del ruolo e dell’impostazione metodologica, didattica ed educativa.
Le considerazioni che intendo condividere seguono la lettura del saggio di Fritjof Capra e Ugo Mattei, Ecologia del Diritto – Scienza, politica, beni comuni (Aboca 2017), dedicato «a tutti i giovani brillanti che proseguono la formazione accademica sperando ancora di cambiare il mondo».
Le indicazioni nazionali per il Liceo Economico Sociale
Per l’opzione economico-sociale del Liceo delle Scienze Umane (in attesa che venga cancellato definitivamente il riferimento all’“opzione”, condizione indispensabile per la doverosa rivalutazione del Liceo Economico Sociale quale “Liceo della Contemporaneità”) è previsto che gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni a tutti i Licei, debbano:
- “comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale”;
- saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni politiche, sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea, sia a quella globale.
La visione di fondo appare olistica – dal greco “olos”, “tutto”- riferita all’essere umano in quanto tale, e alla sua dimensione relazionale, che trova l’ espressione massima nel “globale”.
Tale visione è sostanzialmente in linea con un approccio ecologico, eco-sistemico, delle azioni, delle relazioni, delle menti.
Economia ed Ecologia
“Economia” ed “Ecologia” hanno la stessa radice: “oikos”, “casa”.
L’Economia è lo “studio delle leggi della casa”, l’Ecologia è lo “studio della casa terrestre”, alla quale tutti apparteniamo.
Diventa fondamentale per il Docente di Scienze giuridico-economiche del LES sottolineare l’intreccio tra le due discipline in avvio del secondo biennio. È necessario partire dalle teorie sulla crescita – da Adam Smith a Serge Latouche, passando per Ricardo, Malthus, Marx, Schumpeter, Solow, Harrod, Pasinetti -, per arrivare allo sviluppo sostenibile, alla green economy e, infine, alla blue economy, pur in assenza di specifici o approfonditi riferimenti di tali tematiche nei libri di testo adottati.
L’obiettivo di ciò è contribuire ad operare un cambio di rotta nei modi di pensare e di agire degli studenti, innescare un cambiamento nei loro modelli di “fare” e, soprattutto, di “essere”: “essere cittadini responsabili”, dirigenti e imprenditori innovativi ed accorti, imitatori di ciò che la natura ha lungamente sperimentato in miliardi di anni di evoluzione (blue economy), capaci di scelte responsabili sulle risorse di cui l’uomo dispone (come richiesto dalle Indicazioni Nazionali).
Tutto ciò nella piena consapevolezza che:
- la crescita economica non è infinita, perché connessa con la limitatezza delle risorse;
- lo sviluppo non è sostenibile: il modello economico non può essere costruito sul paradigma meccanicistico di equilibrio di Newton (come hanno fatto gli economisti classici). Il sapere scientifico non può essere impiegato per dominare e controllare la natura, ma per apprendere dalla natura e collaborare con essa (secondo un paradigma ecologico–sistemico);
- la mancanza di una logica sistemica che collochi l’Economia in linea con l’Ecologia determina lo sfruttamento delle risorse naturali ed umane da parte di potenti multinazionali senza scrupoli ed effetti negativi a cascata di natura economica, sociale ed ambientale.
È necessaria una disamina approfondita del paradigma economico dominante, per far comprendere la fallacia della teoria dell’homo oeconomicus, essere “razionale”, “a-storico”, “a-sociale”, perfettamente informato, in grado di operare scelte volte al raggiungimento del massimo edonistico.
Si tratta di una teoria ben lontana da una visione olistica, giacché concepisce la società come una somma di individui. Non a caso Margaret Thatcher sentenziò: «la società non esiste, esistono solo gli individui e le loro famiglie» e Ronald Reagan affermò: «Il Governo non è la soluzione, ma il problema».
Se la società non esiste, non può esistere neppure una visione olistica dell’interesse collettivo.
Se il Governo è il problema, allora non c’è modo di porre in essere politiche che a quell’interesse collettivo diano senso, in attuazione del principio costituzionale dell’eguaglianza sostanziale.
Neppure Aristotele (384-322 a. C.), milioni di anni or sono, fu immune da una visione olistica della realtà. Egli, pur conferendo alla proprietà privata una posizione centrale in opposizione al comunismo platonico del Maestro, propose la distinzione (poi ripresa da San Tommaso) tra “giustizia distributiva” – relativa alla distribuzione dei beni in società – e “giustizia commutativa” – relativa agli obblighi contrattuali tra le parti -.
Oggi la giustizia distributiva è del tutto trascurata dalle autorità centrali. In uno Stato di diritto, invece, indipendentemente dal colore politico del partito di Governo, dovrebbe essere compiutamente attuata. Ci si dimentica troppo spesso, purtroppo, che il dovere di solidarietà politica, economica e sociale sancito dall’articolo 2 della Costtuzione non ha solo una dimensione orizzontale – del cittadino nei confronti degli altri cittadini –, ma anche verticale – dello Stato nei confronti di ogni cittadino –.
Il vuoto lasciato dalla mancata realizzazione per mano pubblica della giustizia distributiva è stato colmato dall’esclusività del diritto di proprietà privata (art. 832 c.c.).
D’obbligo la progettazione di unità di apprendimento interdisciplinari, con il coinvolgimento del Diritto, dell’Economia, delle Scienze Umane, della Storia, della Filosofia, della Matematica e della Fisica, delle Scienze Naturali.
D’obbligo il ricorso a metodologie didattiche innovative, prima tra tutte la flipped classroom, per la quale gli studenti sono autori e artefici del proprio apprendimento.
D’obbligo la necessità di ripensare radicalmente, come docenti, la Scienza economica, per presentarla ai discenti, con strumenti metodologici e didattici innovativi, come disciplina capace di incorporare i vincoli ecologici e sociali.
I vincoli sociali devono essere oggetto di approfondita riflessione al quinto anno del LES nell’ambito della disamina sulla tutela costituzionale del lavoro, sulla globalizzazione, sulla crisi economica contemporanea, sul ruolo dello Stato nell’economia, sulla gig economy, argomento, quest’ultimo, al quale nessun libro di testo di mia conoscenza fa riferimento.
Alla fine del percorso didattico-educativo, i discenti sapranno identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni politiche, sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea, sia a quella globale, come chiedono le Indicazioni Nazionali.
Ecologia e Diritto
Ma qual è il rapporto tra “Diritto” ed “Ecologia”, tra “natura delle leggi” e “leggi della natura”? Le regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale – come sottolineato dal PECUP – come si inseriscono nell’ambito di una visione olistica ed ecologica?
Se il diritto è un ordine generale ed astratto che aprioristicamente e dall’alto definisce la sfera d’azione di ogni individuo, non può essere in linea con una visione olistica delle relazioni che richiederebbe, al contrario, il ricorso ad un sistema di leggi provenienti dal basso tramite la consuetudine.
Lo sviluppo delle riflessioni prende avvio da questa certezza: il diritto positivo non è concepito in chiave ecologica perché, in linea con il paradigma meccanicistico e razionalistico di Bacone, Cartesio e Newton, è sicuramente uno strumento di controllo e dominio dell’uomo sulla natura, sia nella sfera privata – attraverso l’istituto del diritto di proprietà ex artt. 832 c.c. e ss – che in quella pubblica – attraverso l’esercizio del potere sovrano.
Un mutamento paradigmatico del diritto è possibile? È possibile proporre agli allievi una concezione ecologica del diritto?
Il mutamento paradigmatico della disciplina che insegno richiederebbe la formazione consuetudinaria di un diritto “ecologico” basato sul noi, sul bene comune, sul rispetto della “casa comune”.
Per non apparire poco realistica – senza dimenticare la “funzione sociale” della proprietà ex art. 42 Cost. – non posso che agire sulla formazione ecologica delle menti e delle coscienze dei miei giovani studenti. Così, quando al terzo anno del LES propongo l’interpretazione dell’art. 832 c.c. sul diritto di proprietà, non devo dimenticare di sottolineare che vi sono ordinamenti giuridici, come quello scandinavo, che non prevedono il “divieto d’accesso” (in una logica esclusiva ed individuale), ma il “diritto di pubblico accesso” – allemansrätt – (in una logica inclusiva e collettiva), a condizione di adottare un comportamento rispettoso e responsabile nei confronti della natura e degli altri.
Non devo dimenticare di presentare strutture giuridiche quali i community land trust (fondazioni per la gestione immobiliare comunitaria), costituite per la costruzione di comunità abitative sociali.
Non devo, in una parola, dimenticare di far presente che ci può essere (e c’è) la cura del “bene comune”, che presuppone un “fare comune” fondato sul dovere, il rispetto, la partecipazione, la reciprocità.
*Docente di Scienze giuridico- economiche presso I.I.S. “Rita Levi Montalcini” di Casarano. Ha pubblicato il saggio “Giuseppe Palmieri. Tra conservatorismo e prudente riformismo” in “Problematiche economiche e studiosi salentini fra Sette e Ottocento”, 2007, Pensa MultiMedia Editore, Codice ISBN 978 88 8232 493 3.
Fonti normative
Costituzione italiana
Codice civile
Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87
Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88
Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89

