Equipollenza del titolo di studio per aspiranti docenti
E’ sufficiente una dichiarazione rilasciata dall’Università per certificare il pari valore tra laurea del vecchio ordinamento e laurea magistrale?AbstractUn laureato in Scienze Politiche (vecchio ordinamento) chiede se una dichiarazione rilasciata dall’Università sia sufficiente per certificare l’appartenenza del titolo conseguito alla classe di laurea LM84. Questo permetterebbe all’autore del quesito di accedere alle afferenti classi di concorso per l’insegnamento.
Un aspirante docente possiede la laurea del vecchio ordinamento in Scienze Politiche, con indirizzo storico-politico; l’Università presso la quale si è laureato gli ha successivamente rilasciato una dichiarazione di equipollenza della vecchia laurea alla corrispondente laurea magistrale LM84, ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009.
L’insegnante ha chiesto di sapere se la suddetta dichiarazione di equipollenza gli permetterà di accedere alle classi di concorso alle quali possono partecipare coloro che abbiano conseguito la laurea magistrale M84; l’obiettivo è quello di potersi poi inserire nelle graduatorie di istituto degli aspiranti a supplenze.
La risposta vien data sulla base del Decreto Ministeriale n. 19 del 16 febbraio 2016 e della tabella A che vi è annessa.
Il possesso della laurea magistrale M84 compare in corrispondenza delle righe riferite alle classi di concorso del nuovo ordinamento, che si elencano di seguito:
| Nuove classi di concorso | Crediti Formativi Universitari – CFU |
| A 11 – Materie letterarie e Latino nei Licei | 96 |
| A 12 – Materie letterarie nel II ciclo | 84 |
| A 13 – Materie lett., Latino e Greco | 120 |
| A 19 – Filosofia e Storia | 60 |
| A 21 – Geografia | 48 |
| A 29 – Materie letterarie Scuola I grado | 80 |
| A 23 – Italiano per discenti di lingua straniera | 72 |
La consultazione della predetta Tabella A consentirà di individuare i settori scientifico-disciplinari ai quali i Crediti universitari formativi si riferiscono.
Coerentemente con quanto prevede la FAQ ministeriale citata nel quesito, per quel che concerne le lauree del vecchio ordinamento, dichiarate corrispondenti alle lauree magistrali (è il caso dell’autore del quesito), il superamento di esami semestrali o annuali – corrispondenti (si intende, per l’appartenenza ai settori disciplinari individuati nella predetta tabella A) – è considerato surrogatorio dei Crediti Formativi Universitari, richiesti dalla più volte citata Tabella A.
Riferimenti normativi
Decreto Interministeriale 9 luglio 2009
Deceto Ministeriale 16 febbraio 2016, n. 19

