Esame di Stato per il 1° ciclo: composizione della commissione
Gli insegnanti di sostegno e di religione o attività alternative possono far parte della commissione d’esame? AbstractIl presente quesito vuole fugare un dubbio ricorrente tra i Dirigenti scolastici italiani: gli insegnanti di sostegno e i docenti di materie opzionali, come la religione cattolica e le materie alternative ad essa, fanno regolarmente parte della commissione esaminatrice degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo d’istruzione?
In alcuni Dirigenti scolastici è sorto qualche dubbio circa la composizione delle commissioni che valuteranno le prove degli alunni impegnati negli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione. In particolare, è stato chiesto di sapere se delle predette commissioni dovranno far parte gli insegnanti di sostegno, di religione cattolica e di attività alternative al predetto insegnamento.
Si cercherà di fugare tali dubbi procedendo dall’esame testuale del Decreto legislativo n. 62 del 1° aprile 2017 che, come è noto, è uno di quelli che il Governo ha emanato in virtù della delega conferitagli dalla legge sulla buona scuola, la n. 107 del 13 luglio 2015. L’articolo 8 del predetto decreto legislativo, al secondo comma così dispone: “Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d’esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe 3^, composta dai docenti del consiglio di classe”.
Il 3° comma dello stesso articolo 8 così dispone: “L’esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi”.
Inoltre, al comma 4° si legge: “Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le indicazioni nazionali per il curriculum sono: a) La prova scritta di italiano; b) la prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche; c) la prova scritta relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate”.
“Il colloquio – si legge nel successivo comma 5° – è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo dello studente, secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere”.
Tanto premesso, si può assicurare sin da ora che gli insegnanti di sostegno fanno parte delle sottocommissioni d’esame e della commissione plenaria perché l’articolo 5 del Testo Unico delle leggi sulla scuola, approvato con D.P.R. n. 297 del 16 aprile 1994, così dispone: “Fanno parte del consiglio di classe anche i docenti di sostegno, che, ai sensi dell’art. 315, comma 5, sono contitolari delle classi interessate”.
Il citato art. 315, al comma 5, così recita: “I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza del consiglio di classe e del collegio dei docenti”.
Del resto, il comma 6 dell’art. 2 del predetto Decreto legislativo n. 62 del 2017 è più che confermativo al riguardo; quel comma, infatti, prevede che possano partecipare alla valutazione anche due docenti di sostegno per lo stesso alunno disabile: “I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell’anno scolastico, la stessa alunna, o lo stesso alunno, con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente”.
Per quel che riguarda la presenza degli insegnanti di religione cattolica nelle commissioni d’esame di Stato, si dà preliminarmente atto che il 7° comma dell’art. 2 del D.P.R. n. 751 del 16 dicembre 1985, con il quale si è data esecuzione all’Intesa tra l’autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, così si esprime: “Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti, ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall’insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale”.
Ne dovrebbe discendere che, se non c’è alcun dubbio che gli insegnanti di religione cattolica hanno pieno titolo a far parte del Consiglio della classe nella quale vi siano alunni che ne seguano l’insegnamento, potrebbe ipotizzarsi anche che la loro funzione, secondo quanto si legge nella norma appena citata, sia limitata alla valutazione che essi debbono esprimere nei riguardi dei predetti alunni nel corso delle operazioni degli scrutini intermedi e finali.
L’articolo 2 della norma appena citata, infatti, sembra prendere in considerazione soltanto l’ordinaria attività di valutazione del profitto e del comportamento che il Consiglio di classe compie a conclusione dei singoli periodi didattici (scrutinio intermedio e finale) nei quali il Collegio ripartisce l’anno scolastico. Quella disposizione non si preoccupa affatto della struttura degli esami, né della partecipazione ai lavori delle commissioni d’esame.
Non offre utili elementi di giudizio neppure il Decreto Ministeriale n. 741 del 3 ottobre 2017, che è stato emanato in esecuzione di quanto dispone il già citato Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, perché le uniche espressioni che esso contiene in merito alla composizione della commissione non aggiungono nulla a quanto è stato previsto nel menzionato decreto legislativo. Infatti, nel D.M. si leggono soltanto queste proposizioni: “2. Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione d’esame composta da tutti i docenti del Consiglio di classe in coerenza con quanto previsto dall’ articolo 2, commi 3 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n 62”.
Appare, invece, quasi del tutto risolutiva la Circolare ministeriale prot. n. 1865 del 10 ottobre 2017, che accompagna, illustrandone le prescrizioni, il già citato D.M. n. 741 dello stesso anno. In merito alla composizione delle commissioni d’esame, la circolare afferma: “Si precisa che fanno parte delle commissioni d’esame tutti i docenti delle terze classi, cui è affidato l’insegnamento delle discipline indicate nel D.P.R. n. 89 del 2009, art. 5 (commi 5 ed 8), compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell’ambito del potenziamento e dell’arricchimento dell’offerta formativa”.
Orbene, il citato D.P.R. n. 89 del 2009 sottrae ogni possibilità di dubbio al riguardo perché, disponendo che la commissione giudicatrice degli esami di Stato conclusivi del I° ciclo di istruzione debba essere composta da tutti i docenti delle terze classi cui è affidato l’insegnamento delle discipline indicate nel medesimo D.P.R., farebbe pensare che fra tali discipline sia compresa anche la religione cattolica, in quanto il 5° comma dell’art. 5 include anche la religione cattolica nel piano di studi della scuola secondaria di I grado.
La pubblicistica scolastica di questi giorni dà conto di alcune considerazioni che tenderebbero a porre in dubbio la fondatezza giuridica di tale conclusione ministeriale, probabilmente per la singolarità dell’insegnamento della religione cattolica, singolarità che appare confermata dalla norma che trasforma il voto proposto dall’insegnante di R.C. in un giudizio motivato nel caso in cui il suo voto fosse determinante ai fini dell’ammissione /non ammissione alla classe successiva o agli esami di Stato.
In verità, vi è un aspetto che stimola la riflessione dei Dirigenti scolastici e che, almeno in parte, può giustificare le perplessità sulla scelta, operata dal Ministero, di includere l’insegnante di religione cattolica fra i componenti della commissione d’esame. È un aspetto che trae origine dalle proposizioni che si leggono nel già citato 3° comma dell’art. 8 del su menzionato Decreto legislativo n. 62 del 2017, che ad ogni buon fine si riportano nuovamente: “Il colloquio (degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo dell’istruzione) è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo dello studente, secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere”.
Ora, il Profilo dello studente a conclusione del primo ciclo di istruzione, che si legge alla pagina 12 delle Indicazioni nazionali per il curricolo, allegate al D.P.R. n. 89 del 2009, richiede che il diplomando del primo ciclo possegga, oltre alla competenza necessaria per interpretare i sistemi simbolici e culturali della società, anche le competenze di seguito specificate: padronanza della lingua italiana, conoscenza della lingua inglese e di una seconda lingua comunitaria, conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri.
Il giovanetto deve, inoltre, sapersi orientare nello spazio e nel tempo, e deve saper osservare ed interpretare fatti, fenomeni e produzioni artistiche, nonchè dimostrare di possedere buone competenze digitali e saper distinguere le informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica, per poter interagire con soggetti diversi nel mondo; infine, deve saper aver cura di sé e aver rispetto delle persone, nonchè mettere attenzione nelle funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui queste possono avvenire: momenti educativi formali, informali e non formali, occasioni rituali della società nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc…
Orbene, incidenter tantum, ci si potrà chiedere perché i redattori del predetto Decreto legislativo n. 62 del 2017 abbiano scritto che “Il colloquio degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo dell’istruzione è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo dello studente, secondo le Indicazioni nazionali”, quando nel predetto Profilo sono descritte soltanto competenze, né potevano esservi descritte le conoscenze che, insieme con le abilità, sono le componenti fondamentali che lo studente elabora ed utilizza criticamente per realizzarsi autonomamente in contesti non scolastici.
In questa sede interessa soltanto provocare una riflessione, diretta a verificare quanto, nel contesto del colloquio degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo, i contenuti dei piani di studio programmati e realizzati dall’insegnante di religione cattolica possano correlarsi funzionalmente con i traguardi formativi, espressi nel Profilo dello studente, riassumibili nelle competenze-chiave che costituiscono lo sfondo del medesimo Profilo dello studente al termine del primo ciclo (la comunicazione nella madrelingua, la comunicazione nelle lingue straniere, la competenza in campo matematico, scientifico e tecnologico, la competenza digitale, l’imparare ad imparare, le competenze sociali e civiche, ecc.).
Infine, appare del tutto incontrovertibile che la legittimata presenza dell’insegnante di religione cattolica nella commissione giudicatrice degli esami di Stato conclusivi del I° ciclo, limitatamente agli alunni che ne abbiano seguito l’insegnamento, comporta correlativamente la presenza, nella stessa commissione, degli insegnanti che siano stati eventualmente incaricati di attività alternative alla religione cattolica.
Riferimenti normativi
D. M. 10 ottobre 2017, n. 1865
D. Lgs. 1 aprile 2017, n. 62
D.P.R. 16 aprile 1994, n. 297
D. P. R. 16 dicembre 1985, n. 751
D. M. 3 ottobre 2017, n. 741
D. P. R. 20 marzo 2009, n. 89

