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Esami di ammissione alla classe successiva

 

di Fabio Scrimitore

Il quesito riguarda la possibilità per gli studenti di “recuperare” l’anno perduto

 

 

L’autore del quesito è il collaboratore del Dirigente Scolastico di un Istituto omnicomprensivo di scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado, al quale il genitore d’un giovane di 17 anni ha chiesto di sapere se l’ordinamento scolastico consenta al figlio, iscritto alla 3^  classe di liceo scientifico, di sostenere nel prossimo giugno gli esami di ammissione alla classe immediatamente successiva a quella alla quale il giovane spera d’essere promosso, a conclusione dell’anno scolastico appena iniziato.

 

Il quesito sembra riecheggiare la domanda della generalità dei genitori degli studenti che hanno perduto un anno scolastico, per aver subito una bocciatura nel corso del medesimo grado di studi. Il genitore appartiene alla fascia sociale inclusiva di quei genitori che si presentano ai primi di settembre nelle  segreterie dei licei, come in quelle degli istituti tecnici, non altrettanto frequentemente agli ingressi degli istituti dell’ordine professionale, con il figlio che promette e giura che si impegnerà più di quanto non abbia potuto fare il precedente anno scolastico, non soltanto per recuperare gli apprendimenti non conseguiti in quell’anno, ma anche per aggiungere al suo bagaglio culturale le conoscenze e le competenze riferite all’anno scolastico successivo.

Sin dalle sue origini, l’’ordinamento scolastico non è mai rimasto sordo alle attese di quest’ordine di genitori. Già nel 1925, esattamente il 4 maggio di quell’anno, il Ministro della Pubblica Istruzione, il filosofo Giovanni Gentile, aveva fatto scrivere queste proposizioni: “L’alunno di scuola statale o legalmente riconosciuta può presentarsi ad esami di idoneità solo immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata, purché abbia ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale. Proposizioni, queste, che si possono leggere nel terzo  comma dell’art. 44 del Regio Decreto 4 maggio 2015, n. 653”.

Sono, quelle su riportate, proposizioni che trovano esattissima corrispondenza con le espressioni che si possono rinvenire nell’ottavo comma dell’art. 19 dell’Ordinanza Ministeriale  che ha disciplinato, per l’ultima volta , le operazioni di scrutinio e di  esame  Vi è scritto:

“8. Possono partecipare agli esami di idoneità anche gli alunni che intendono sostenere, ai sensi dell’art.192, comma 6, del D.L.vo n. 297, esami di idoneità per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da essi frequentata, purché abbiano ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale e subordinatamente alla decorrenza dell’intervallo prescritto.

Ne deriva che lo studente che, per il 2016/17, si iscriva per frequentare legittimamente la 3^ classe di liceo scientifico, se sarà scrutinato favorevolmente nel giugno del 2017, sì da acquisire il titolo per frequentare nell’anno successivo 2017/18, la classe 4^ dello stesso liceo, avrà il diritto di chiedere di sostenere nella sessione unica dello stesso anno scolastico 2016/17 gli esami di idoneità per l’ammissione alla classe V del medesimo liceo. Lo potrà fare se, nel corso degli studi pregressi, avrà subito uno stop, cioè se  avrà perduto un anno.

Il problema reale, quindi, resterà quello di sapere se lo studente diciassettenne, che nel corso dell’anno scolastico 2016/17, ha frequentato con buon profitto la 3^ liceale, potrà riuscire ad integrare la sua preparazione, acquisendo le conoscenze e le competenze che vengono richieste agli alunni che hanno frequentato nello stesso anno la classe 4^ del liceo scientifico, tanto da poter sostenere, dopo qualche settimana dalla conclusione degli scrutini, gli esami di idoneità per essere ammesso alla classe V liceale.

E’ doveroso che si sappia, al riguardo, che nel corso degli esami di idoneità per l’ammissione alla V liceale, la commissione dovrà accertare che lo studente sia riuscito a raggiungere e far propri gli obiettivi specifici di  apprendimento, previsti dalla programmazione didattica per la generalità degli studenti che hanno frequentato la IV classe, mentre il de cuius ha frequentato soltanto la III classe dello scientifico.  L’impresa non sembra proprio semplice.

L’esperienza consente che si ricordi che vi è stato un tempo nel quale, nell’articolato panorama della scuola pubblica italiana, si sono viste istituzioni educative nelle quali, a conclusione dell’anno scolastico, vi era più di qualche centinaia di candidati agli esami di idoneità per le classi conclusive dei corsi di studio degli istituti del II ciclo, o per le classi immediatamente precedenti le ultime…

Ora sembra che quelle consuetudini più che singolari hanno raggiunto la fase terminale delle loro esperienze scolastiche, sicché si potrà sperare che, finalmente, le sopra citate norme ordinamentali saranno applicate non per recuperare, con non condivisibile magnanimità, situazioni non troppo meritevoli di considerazione sociale, ma soltanto per consentire a coloro che pur possedendo evidenti e non comuni talenti, hanno perduto un anno, di progredire negli studi, superando la categorizzazione per età delle classi degli istituti di istruzione secondaria superiore.

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