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Esami di Stato

di Fabio ScrimitoreIl quesito riguarda le norme che disciplinano gli esami di Stato, conclusivi dei corsi di studio degli istituti di istruzione secondaria superiore.

La madre d’uno studente della penultima classe di un liceo classico paritario ha chiesto, per telefono, di sapere quale possa essere la ragione che giustifichi l’obbligo, che è stato imposto al figliolo Mario, di sostenere le prove preliminari in tutte le discipline del penultimo e dell’ultimo anno del suo corso liceale, prima di poter sostenere gli esami di Stato conclusivi, che inizieranno con la prova di italiano alle ore 8.00 di mercoledì, 22 giugno 2016.
Il tono della domanda faceva intendere all’ascoltatore che la signora stesse pensando che il Dirigente del liceo frequentato dal figlio Mario avesse usato nei riguardi del giovanetto un trattamento giuridico ben diverso da quello che lo stesso liceo stava applicando nei riguardi d’un compagno di classe del figlio, di nome Lucio; costui aveva confidato, quasi riservatamente, a Mario che anch’egli avrebbe sostenuto gli esami di Stato a giugno prossimo, senza, però, dover affrontare alcuna prova preliminare. Lucio, in definitiva, sarebbe stato ammesso a partecipare agli esami di Stato, insieme con gli studenti della 3^ liceale, come se fosse stato un loro compagno di classe.
E’ bene che si contestualizzi il quesito, precisando che lo studente Mario ha un curriculum studiorum ben diverso da quello di Lucio, nel senso che le pagelle di Mario contengono votazioni ben più modeste di quelle riportate da Lucio.
Mario, in realtà, potrà sostenere gli esami di Stato conclusivi soltanto se acquisirà la qualifica di candidato privatista, mentre il ben diverso curriculum di Lucio permetterà a questo più impegnato giovane di partecipare ai prossimi esami di Stato conclusivi mantenendo la qualifica di alunno interno dello stesso liceo attualmente frequentato.
Alla dubbiosa mamma di Mario potranno essere spiegate le ragioni della diversità delle condizioni scolastiche dei due compagni di classe, tenendo conto delle indicazioni che compaiono nell’annuale ordinanza che il Ministero emana per disciplinare gli esami di Stato conclusivi dei corsi funzionanti negli istituti del secondo ciclo di istruzione; si potrà tener conto anche della Circolare ministeriale n. 20, prot. n. 10416, del 20 ottobre 2015.


Per i prossimi esami, in verità, non è stata ancora emanata l’indispensabile ordinanza ministeriale; ci si potrà riferire, però, al testo dell’omologa ordinanza che il Ministero ha emanato per gli esami di Stato che si sono svolti nei mesi di giugno-luglio del 2015; l’esperienza, infatti, insegna che si tratta di ordinanze che ripetono quasi pedissequamente, anno dopo anno, gli stessi precetti, salvo che, nel frattempo, il Parlamento non abbia innovato la materia degli esami conclusivi, eventualità, questa, che è abbastanza rara.
Orbene, lo studente Mario e il suo compagno di classe Lucio potranno essere ammessi agli esami di Stato conclusivi, nonostante che stiano frequentando la 2^ liceale; ma, come si è detto, saranno ammessi agli esami a ben diverso titolo.
Al riguardo, potrà essere perdonata una considerazione meramente incidentale. La penultima classe del liceo classico è sempre stata seconda liceale, e tale denominazione conserva ancora. Lo si precisa perché si è notato in più d’un’occasione che, in taluni licei classici, statali e paritari, la prima classe del primo biennio viene individuata con il nome di prima liceale, come accade per le altre tipologie di licei. Ma questo è un errore. Che si tratti di errore lo si potrà verificare leggendo il secondo comma dell’art. 5 del Regolamento dei licei, emanato con il D.P.R. n. 89, del 15 marzo 2010; nel citato articolo sta scritto: L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, che mantiene la denominazione di ginnasio.
Ne consegue che la prima classe del primo biennio del liceo classico conserva il nome pre-gentiliano di quarta ginnasiale e la seconda quello di quinta ginnasiale; con l’ulteriore conseguenza che la prima classe del secondo biennio del liceo classico è la prima liceale, e così via.
Tornando ai due studenti di seconda liceale, si precisa che Mario ha perduto un anno scolastico nel corso degli studi, avendo frequentato per due anni consecutivi la prima liceale. Peraltro egli compirà il 19° anno di età entro il 31 dicembre del 2016.
Queste due condizioni personali consentono a Mario di chiedere di partecipare agli esami, sempre che, però, entro il 15 marzo 2016, egli si ricordi di abbandonare la frequenza della sua classe seconda liceale, in modo da acquisire lo status di privatista.
Tanto potrà fare il giovanetto ai sensi dell’ultima Ordinanza ministeriale sugli esami di Stato conclusivi, emanata il 29 maggio 2015 con il numero 11. L’articolo 3 di tale ordinanza è dedicato a coloro che intendano presentarsi agli esami come candidati esterni e, fra le condizioni richieste perché si possa essere ammessi agli esami da privatisti, ve ne sono due che si riportano: a) l’aver compiuto il 19° anno di età entro il 31 dicembre dell’anno in cui si svolgono gli esami di Stato ed aver adempiuto all’obbligo di istruzione; b) aver conseguito il diploma di licenza di scuola secondaria di I grado da un numero di anni pari al numero di anni che compongono il corso liceale prescelto, indipendentemente dall’età.
Lo studente Mario possiede i predetti requisiti; quindi potrà partecipare agli esami di Strato conclusivi, se, come si è detto, si ritirerà dalla frequenza della sua classe entro il 15 marzo 2016, acquisendo, così, lo status di privatista. La Circolare ministeriale n. 20, del 20.10.2015, gli consente, poi, di presentar domanda per sostenere i predetti esami entro la data del 20 marzo 2016.
L’obbligo di sostenere gli esami preliminari, che incombe sullo studente Mario e, indirettamente, sulla sua mamma, autrice del quesito cui si sta rispondendo, deriva dall’art. 7 della citata Ordinanza ministeriale del maggio 2015, nel cui 1° comma si legge: L’ammissione dei candidati esterni è sempre subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, pratiche ed orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno.
Le prove preliminari d’esame si svolgono, di regola, entro il mese di maggio e, comunque, entro la data che conclude le lezioni del liceo. Tali prove si terranno davanti al Consiglio della classe collegato alla Commissione alla quale il candidato Mario sarà stato aggregato.
E’ noto, al riguardo, che le domande di ammissione agli esami di Stato dei privatisti vanno inoltrate al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, il quale assegna il candidato ad uno dei tre istituti indicati, in ordine di preferenza, nella domanda d’esame.
Nessuna delle condizioni sopra indicate può applicarsi allo studente Lucio, il quale – lo si è già detto – ha un curriculum ben diverso da quello del compagno di classe, come dimostrano le pagelle degli anni scolastici precedenti quello in corso.
Lucio, infatti, è stato sempre promosso alla classe successiva con ottimi voti, sin dall’anno scolastico 2011/12, in cui ha frequentato il 4° ginnasio; negli scrutini finali degli anni scolastici 2013/14 e 2014/15 ha riportato voti sempre ben superiori ai sette decimi, tanto nelle diverse materie dei piani di studio, quanto in comportamento. Lucio spera, infine, che il Consiglio di classe, nello scrutinio finale del corrente anno scolastico, lo valuti con non meno di 8 decimi in ogni materia del piano di studi e anche in comportamento.
Queste condizioni personali porranno Lucio nello status di studente che può sostenere gli esami di Stato conclusivi a titolo di abbreviazione del corso di studi, ai sensi di quanto prevede il comma 10 dell’art. 2 della già citata Ordinanza ministeriale n. 11 del 29 maggio 2015. L’art. 2 di detta ordinanza è dedicato agli alunni interni e non vi si fa cenno di esami preliminari. L’unico articolo, in cui vengono prescritti tali esami preliminari, è il 7, che – lo si è già scritto – riguarda esclusivamente i privatisti.
E’ giusto, quindi, che Lucio partecipi agli esami di Stato abbreviando, per ragioni di ottimo merito scolastico, il corso di studi del liceo, aggregandosi d’ufficio ai compagni della classe 3^ dello stesso liceo, analogamente ai quali non dovrà sostenere nessun esame preliminare, diversamente da quanto sarà necesssario per il compagno Mario.
Queste considerazioni potranno soddisfare il malinteso senso di giustizia della madre di Mario.

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