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Esecuzione di Ordinanza cautelare del TAR

Quali compiti e doveri di un dirigente scolastico, dinanzi ad una Ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo?

Abstract

L’ordinamento giuridico italiano esige che, davanti alle decisioni del Giudice, l’Amministrazione possa percorrere alternativamente soltanto due sole strade: o  applica l’ordinanza conformemente alla lettera del dispositivo, o la impugna davanti al Consiglio di Stato. Non sussiste una terza via, fatta salva la proponibilità del ricorso per revocazione, esperibile soltanto nei confronti delle sentenze passate in giudicato.

Il quesito è stato formulato dal Dirigente scolastico di un Istituto Comprensivo di scuole dell’ infanzia, primaria e secondaria di primo grado, al quale il genitore di un alunno di prima classe ha notificato un’Ordinanza cautelare del TAR. Nell’ Ordinanza i magistrati hanno accolto la richiesta di iscrizione alla prima classe della scuola primaria, richiesta che era stata respinta in prima istanza dal Dirigente autore del quesito.  A seguito del diniego di iscrizione, il genitore aveva iscritto il figlio alla prima classe di una diversa scuola primaria.

E’ bene precisare  che il Dirigente che ha proposto il quesito ha  chiesto di sapere in quale forma testuale egli potrà corrispondere alla richiesta del collega nella cui scuola è stato accolto l’alunno di cui si scrive dalla data di inizio delle lezioni di quest’anno scolastico. Prima di concedere il nulla-osta per il passaggio dell’alunno alla nuova scuola, Il Dirigente della scuola attualmente frequentata dal bambino  chiederà che il collega, autore del quesito, dichiari se nelle prime classi del suo Istituto Comprensivo vi sia posto per accogliere l’alunno stesso.

Si può supporre che all’ origine del quesito vi sia stato il fatto che ciascuna delle 4 classi prime della scuola nella quale il TAR ha disposto che sia accolto il bambino abbia già 28 alunni.

E’ noto, al riguardo, che le classi di scuola primaria non dovrebbero avere, di norma, più di 27 alunni. Lo dice il  D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009 con la seguente proposizione: Le classi di scuola primaria sono, di norma, costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabili sino a 27, qualora residuino resti.

E’ ipotizzabile – però non si hanno elementi oggettivi per averne certezza – che il Dirigente della scuola che dovrà essere lasciata dall’alunno beneficiario dell’Ordinanza del TAR ravvisi nella completezza delle classi prime della scuola diretta dal collega un ostacolo che potrebbe rendere vani gli effetti della citata Ordinanza del TAR e che, pertanto, potrebbe costituire una ragione legittima di non esecuzione della stessa Ordinanza.

Tenendo ben presente che la predetta asserzione è una mera ipotesi, si risponde al quesito suggerendo ai Dirigenti scolastici delle due scuole interessate di preferire una soluzione che non possa costituire un impedimento posto alla esecuzione dell’Ordinanza del TAR.

Si suggerisce questa soluzione di equilibrio in relazione al fatto che ogni  dispositivo di Ordinanza del TAR si conclude con un precetto, espresso nei termini seguenti: l’Amministrazione darà esecuzione all’Ordinanza.

Si tenga conto, poi, che l’ordinamento italiano esige che, davanti alle decisioni del Giudice, l’Amministrazione possa percorrere alternativamente soltanto due sole strade: o  applica l’Ordinanza conformemente alla lettera del dispositivo, o la impugna davanti al Consiglio di Stato.

Di regola, non è concessa all’Amministrazione una terza via.

Ne discende che se i due Dirigenti scolastici si astenessero dal dare esecuzione all’Ordinanza, e non la impugnassero davanti al Consiglio di Stato, il loro comportamento potrebbe essere rilevante alla luce del disposto di cui all’art. 328 del codice penale, il quale considera reato l’omissione indebita di un atto che il pubblico ufficiale è tenuto a compiere senza ritardo, per ragioni  di giustizia. Ma vi è un ulteriore argomento che può essere addotto, per dimostrare che i due Dirigenti scolastici devono operare in modo da inserire immediatamente l’alunno nella prima classe della scuola, secondo quanto prescrive l’Ordinanza.

In particolare, non è affatto legittimo pensare che la Scuola d’arrivo del bambino debba rilasciare all’altra scuola la pretesa dichiarazione dell’esistenza di un posto nelle prime classi della scuola primaria, assegnata cautelarmente  dal TAR al bambino. Non vige, infatti, nessuna disposizione né legislativa, né regolamentare, né d’altro genere, che preveda il rilascio d’una sorta di disponibilità di posto all’accoglienza.

E’ vero, invece, che, prima del 2010/11, il Ministero della Pubblica Istruzione, nell’annuale circolare che disciplina le modalità delle iscrizione degli alunni e degli studenti nelle  scuole di ogni ordine e grado, prescrisse che, prima di concedere il prescritto nulla-osta al trasferimento di frequenza, le scuole di provenienza avrebbero dovuto acquisire dal Dirigente della nuova scuola richiesta una dichiarazione da cui risultasse che in quella nuova scuola vi fosse la disponibilità di posto-alunno.

Fu quella una disposizione che non è stata più confermata negli anni scolastici successivi.

E’ sufficiente controllare tutte le circolari ministeriali che hanno disciplinato le iscrizioni degli alunni e degli studenti per trarne la certezza che quella disposizione non è stata più impartita e che, per conseguenza, il ritenerla ancora operante può essere soltanto effetto dello stile, ormai desueto, che fa mantenere in vita, per mera ed incolpevole inerzia, procedimenti non più prescritti e che, comunque, si risolverebbero in un non ammissibile ed improvvido onere per il cittadino.

La risposta al quesito può essere riassunta dall’invito che si rivolge al Dirigente scolastico della scuola assegnata cautelarmente dal TAR, affinché inviti i genitori del bambino a far frequentare la classe prima.

Contemporaneamente, lo stesso Dirigente della scuola assegnata dal Giudice all’alunno comunicherà al collega la classe prima in cui egli sarà accolto, insieme con il numero di alunni che compongono la classe stessa, senza astenersi dal sottolineare che tale indicazione numerica è un semplice gesto di cortesia, dal momento che non vi è nessuna norma che lo preveda esplicitamente.

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81

Art. 328 del codice penale

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