Gestione separata Inps e nuove aliquote 2017- Interesse legale 2017
Analisi e commento delle novità previste dalla Circolare n.21/2017 dell’Inpsdi Saverio Prota
Dal 1° gennaio 2017 sono aumentate anche le aliquote Inps per il versamento dei contributi alla Gestione Separata, così come comunicato dall’Inps con circolare n. 21 del 31 gennaio 2017
Argomenti: leggi di riferimento e varie tipologie di soggetti – tabella riepilogativa varie tipologie e aliquote – individuazione imponibile – minimale di reddito – massimale di reddito – ripartizione onere e modalità versamento – interesse legale 2017 e modalità di calcolo.
Dal 1° gennaio 2017 sono aumentate anche le aliquote Inps per il versamento dei contributi alla Gestione Separata, così come comunicato dall’Inps con circolare n. 21 del 31 gennaio 2017.
Ne consegue che tutti gli iscritti alla Gestione separata 2017 dovranno versare, dal 1° gennaio, un’aliquota del 32,72%. I soggetti già iscritti ad altre forme di previdenza oppure pensionati dovranno, invece, continuare a versare il 24,00%.
Le leggi di riferimento, in sintesi, sono:
- la n. 92/2012, art. 2, comma 57, che ha stabilito, per i soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza, senza partita iva, che l’aliquota 2017 è elevata al 32%. A tale aliquota va aggiunta l’aliquota contributiva dello 0,72%, per un totale del 32,72%;
- la n. 232/2016, art.1 , comma 165, che ha disposto che, dal 2017, l’aliquota contributiva per i lavoratori autonomi con partita Iva, non iscritti ad altra forma di previdenza né pensionati, è pari al 25%, a cui va aggiunta sempre l’aliquota contributiva dello 0,72%, per un totale del 25,72% (aliquota che sarà applicata anche per gli anni successivi);
la n. 147/2013, art. 1, comma 491, che, modificando quanto previsto dal combinato disposto dell’art.2, comma 57, della legge 92/2012 e dall’art. 46-bis, comma1, lett. G), del D.L. 83/2012, ha stabilito che l’aliquota 2017 per pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza rimane quella del 24%
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In base alle predette leggi si determina la seguente tabella, in cui si evidenziano anche le aliquote precedenti e successive:
| Anno | Soggetto iscritto solo alla gestione separata Inps e non titolare di partita Iva ( nella cir. N.18/2014 l’Inps precisa che devono applicare tale aliquota tutti gli iscritti alla gestione separata diversi dai liberi professionisti e per i quali l’obbligo contributivo è in capo ad un soggetto terzo (co.co.co. – venditori porta a porta, ecc.) | Soggetto iscritto solo alla gestione separata Inps e titolare di partita Iva | Pensionato o iscritto ad altra gestione obbligatoria |
| 2012 | 27,72% | 18,00% | |
| 2013 | 27,72% | 20,00% | |
| 2014 | 28,72% (bloccato solo per i liberi professionisti) | 22,00% | |
| 2015 | 30,72% | 27,72% | 23,50% |
| 2016 | 31,72% | 27,72% | 24,00% |
| 2017 | 32,72% | 25,72% | 24,00% |
| 2018 | 33,72% | 25,72% | 24,00% |
Le categorie interessate alla variazione delle aliquote contributive, quindi, sono tutti gli iscritti alla Gestione Separata dell’Inps: professionisti senza cassa titolari di partita IVA, associati in partecipazione che apportano solo lavoro, venditori a domicilio, lavoratori autonomi occasionali quando superano i 5.000 euro di compensi (di estremo interesse per le scuole), datori di lavoro committenti e lavoratori collaboratori con contratto a progetto o contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Base imponibile
L’imponibile previdenziale su cui calcolare il contributo è dato dalla base imponibile determinata ai fini dell’ Irpef. Nel caso di un professionista, ad esempio, la base imponibile su cui calcolare il contributo è determinata, ai sensi dell’art.54, comma 1, del TUIR, dalla differenza tra i compensi percepiti e i costi sostenuti (reddito netto).
Massimale annuo di reddito
Le aliquote di cui sopra si applicano facendo riferimento solo ai redditi conseguiti dagli iscritti fino al raggiungimento del massimale di reddito che , per il 2017, ammonta ad € 100.324,00 (invariato rispetto al 2016). Superata tale somma, non è dovuto alcun contributo previdenziale.
Minimale per l’accredito contributivo
Anche il minimale di reddito previsto per il 2017 non è variato rispetto al 2016 e, pertanto, il valore rimane fissato in € 15.548,00. L’accredito dell’intero anno sarà dovuto con un contributo annuo di:
- € 3.731,52 per i soggetti con copertura previdenziale o pensionati;
- € 3.998,95 ( di cui € 3.887,00 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti senza altra cassa e senza partita Iva;
- € 5.087,31 (di cui € 4.975,36 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate, soggetti senza altra cassa e senza partita Iva.
Qualora il minimale indicato non venisse raggiunto ci sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato
| Reddito minimo annuo | Aliquota | Contributo minimo annuo |
| € 15.548,00 | 24,00 % | € 3.731,52 |
| € 15.548,00 | 25,72 % | € 3.998,95 (IVS € 3.887,00) |
| € 15.548,00 | 32,72 % | € 5.087,31 (IVS € 4.975,36)
|
Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento
Rimangono invariati, rispetto alla normativa in vigore ,le modalità e i termini per il versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alla gestione separata Inps e le percentuali di ripartizione dell’onere tra il committente e il percipiente. L’onere contributivo, al cospetto di collaboratore o lavoratore autonomo occasionale, viene ripartito nella seguente misura:
- 1/3 a carico del collaboratore;
- 2/3 a carico del committente.
Se, invece, si tratta di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, l’onere è così ripartito:
- 55% a carico dell’associante;
- 45% a carico dell’associato.
In caso di collaboratore e associato, il versamento dei contributi è eseguito dal titolare del rapporto contributivo, committente o associante, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24.
I professionisti iscritti alla gestione separata hanno l’onere contributivo tutto a loro carico, con versamento tramite modello F24 telematico e con scadenza uguale a quelle previste per il pagamento delle imposte sui redditi, vale a dire saldo 2016, acconto 2017 e secondo acconto 2017. Sintetizziamo tutto nella seguente tabella:
| Ripartizione onere contributivo e versamento | |||
| Soggetto obbligato | Onere contributivo | A cura di | Termine |
| Co.co.pro – co.co.co Venditore porta a porta – Lavoratore autonomo occasionale | 2/3 a carico del committente
1/3 a carico del prestatore |
Committente |
Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso |
| Associato in partecipazione | 55% a carico dell’associante
45% a carico dell’associato |
Associante (committente) |
Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso |
| Lavoratore autonomo:
senza cassa previdenziale di appartenenza
non iscritto alla cassa di appartenenza |
Interamente a carico del lavoratore
(possibilità di maggiorare il compenso del 4%) |
Professionista |
Entro il termine previsto per le imposte sui redditi con:
2 versamenti in acconto, ciascuno pari al 40% del contributo dovuto sui redditi che risultano dalla dichiarazione relativa al 2016 (30 giugno o 31 luglio 2017 con maggiorazione e 30 novembre 2017)- Versamento a saldo 2017: 30 giugno 2018 |
| Causali contributo da utilizzare per il versamento mediante modello F24 | |||
| Soggetto obbligato | A cura di | Causale contributo da indicare nel modello F24 | |
| Co.co.co – venditore porta a porta – lavoratore autonomo occasionale |
Committente |
CXX se privi di altra copertura previdenziale (32,72%)
C10 per gli altri soggetti (24%) |
|
| Associato in partecipazione | Associante (committente) | CXX se privi di altra copertura previdenziale (32,72%) – C10 per gli altri soggetti (24%) | |
| Lavoratore autonomo non occasionale senza cassa | Lavoratore | PXX se privi di altra copertura previdenziale (25,72%)- P10 per gli altri soggetti (24%) | |
Tutti gli iscritti alla Gestione separata 2017 dovranno versare, dal 1° gennaio, un’aliquota del 32,72%. I soggetti già iscritti ad altre forme di previdenza oppure pensionati dovranno, invece, continuare a versare il 24,00%
Interessi legali a partire dal 1° gennaio 2017
Il saggio di interesse legale scende allo 0,1% in ragione d’anno a partire dal 1° gennaio 2017. E’ quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2016, n. 291, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 dicembre 2016, che modifica la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.
| Periodo di validità | Saggio di interesse legale |
| 01.01.2004 – 31.12.2007 | 2,5 % |
| 01.01.2008 – 31.12.2009 | 3 % |
| 01.01.2010 – 31.12.2010 | 1 % |
| 01.01.2011 – 31-12-2011 | 1,5 % |
| 01.01.2012 – 31-12-2013 | 2,5 % |
| 01.01.2014 – 31-12-2014 | 1 % |
| 01.01.2015 – 31-12-2015 | 0,5 % |
| 01.01.2016– 31-12-2016 | 0,2% |
| 01.01.2017 – 31-12-2017 | 0,1% |
Esempio calcolo interessi legali per una somma dovuta di euro 1000 dall’01.01.2017 al 24.04.2017: giorni 113. € 1000,00 x0,10:100 = € 1 – € 1: 365 x 113= € 0,31 (interessi legali dovuti)
Fonti normative:
- Circolare Inps n. 21/2017;
- Legge n. 92/2012;
- Legge n. 232/2016;
- Legge 147/2013;
- Decreto Mef del 7 dicembre 2016
- DPR 22 dicembre 1986, n. 917 – Tuir

