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Graduatorie di istituto. Chi verrà escluso

Chi in passato ha spacciato droghe potrà insegnare? Scade il 24 giugno la domanda per essere inseriti nelle graduatorie d’istituto di II e III fascia, secondo il Decreto Ministeriale n. 3741 del 1° giugno 2017

di Fabio Scrimitore

Può legittimamente chiedere d’essere incluso in graduatoria di istituto l’aspirante che abbia patteggiato una condanna per violazione lieve della norma prevista dal comma 5° dell’art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 (produzione e vendita sostanze stupefacenti).

L’attesa pubblicazione del Decreto Ministeriale n. 3741 del 1° giugno 2017, che consente agli aspiranti insegnanti di presentare entro il 24 giugno 2017 domanda di inclusione-aggiornamento nelle graduatorie di istituto di II e di III fascia, per il triennio comprendente gli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/20, interessa anche un potenziale insegnante supplente che ha patteggiato con il Tribunale l’irrogazione di una condanna penale. Costui ha chiesto se potrà presentare domanda di inclusione nelle predette graduatorie di istituto, tenendo conto di quanto prevede il comma 5 dell’art. 73 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

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Per chiarezza, è bene che si riporti uno stralcio del citato art. 73, la cui rubrica è la seguente: Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope

  1. Chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall’articolo 14, e’ punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. 1-bis.
  2. Quando, per i mezzi, per la modalità’ o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità’, si applicano le pene della reclusione da uno a sei a anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.

Tanto premesso, per rispondere alla domanda fatta dall’autore del quesito, è necessario, in primo luogo, far riferimento all’articolo del su ricordato Decreto Ministeriale n. 3741 del 1° giugno 2017, che elenca i casi in cui l’aspirante va escluso dalle graduatorie di istituto. E’ sufficiente, al riguardo, tener conto che il 4° comma del predetto articolo  fa salve le responsabilità di carattere penale, intendendo con ciò precisare che nell’esaminare la domanda di inclusione in graduatoria, la Scuola dovrà esaminare il certificato del casellario giudiziale, per apprendere se, a carico del richiedente, siano state emesse sentenze, o decisioni penali, che comportino l’esclusione dall’insegnamento, quali, a mo’ d’esempio, l’interdizione (perpetua o temporanea) dai pubblici uffici.

L’autore del quesito ha precisato, al riguardo, che la sentenza che ha accolto la domanda di patteggiamento di cui sopra, ha disposto la non menzione della sentenza patteggiata.

Il che comporta che la Scuola non disporrà di alcun elemento che le consentirà di escludere l’aspirante dalle richieste graduatorie di istituto.

Invece, la Scuola dovrà escludere dalle suddette graduatorie di istituto l’aspirante di cui si tratta se, dalle dichiarazioni che l’aspirante stesso produrrà, risulterà che egli versi in una delle condizioni preclusive, indicate dal comma 3 dell’art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, il cui testo così recita:

 Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (8). 4. Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente.

          Tutto ciò detto, peraltro, va posto in relazione con quanto è previsto che avvenga nell’atto in cui l’aspirante di cui si sta scrivendo dovesse ricevere dalla Scuola una proposta per stipulare un contratto di insegnamento a tempo determinato, per effetto dalla sua inclusione nelle emanande graduatorie di istituto.

          E’ noto, a tal proposito, che dal marzo del 2014, i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate, che comportino contatti diretti e regolari con minori, devono acquisire il certificato previsto dall’art. 25-bis del Decreto Legislativo 14.11.2001, n. 313, allo scopo di verificare l’eventuale esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600 bis, ter, quater, quinquies e 609 undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive dall’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Orbene, come si può agevolmente constatare dalla lettura del comma precedente, diventano rilevanti, perché si possa valutare la legittimità della stipula di un contratto di insegnamento, soltanto le condanne per i reati indicati dai predetti articoli 600 bis, ter, quater, quinquies e 609 undecies del codice penale del codice penale.

Sono reati, questi appena citati, che riguardano la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche di sfruttamento deila prostituzione minorile e, infine, l’adescamento dei minori.

Conclusivamente, si può attestare che l’autore del quesito potrà chiedere legittimamente di essere incluso nelle sopra citate graduatorie di istituto.

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