• giovedì , 28 Marzo 2024

Il bonus premiale

 tra necessitati ritardi e persistenti conflitti

di Francesco G. Nuzzaci

I.A differenza della ministra Giannini, che nel question time alla Camera ha dichiarato di condividere con i sindacati di comparto la bozza di contratto sulla mobilità volta ad aggirare i vincoli della Legge 107/15, e ciò nonostante augurandosi che superi le forche caudine della Funzione Pubblica prima e della Corte dei conti poi, nella stessa giornata il vertice amministrativo del suo dicastero (nelle persone del capodipartimento per l’istruzione e dei direttori generali delle risorse e degli ordinamenti) ha anticipato i contenuti di una circolare che sarà emanata in seguito ai richiesti – e, alla buon’ora, resi – approfondimenti dell’Ufficio legislativo del MIUR.
Non potendo procrastinare oltre una melina necessitata dal politically correct, incluso il colpo di sonda in precedenza lanciato dalla nota dell’USR Veneto n. 2982 del 16.02.16 per saggiare la prevista, inviperita reazione dei sindacati, Viale Trastevere si è dovuto infine esprimere ufficialmente. E lo ha fatto negli stessi termini già da noi utilizzati su questa rivista (cfr. Andar per FAQ con la 107, ovvero le vertigini della libertà, novembre 2015) per contestare gli implausibili arzigogoli interpretativi preordinati alla – dichiarata – disapplicazione di leggi dello Stato; pedissequamente riproposti nella corposa nota unitaria del 15 marzo 2016, con cui CGIL, CISL, UIL e SNALS si sono presentati al tavolo tecnico ministeriale sui fondi alle scuole per il bonus docenti, e conclusa con alcune singolari affermazioni che fanno scempio degli elementari canoni ermeneutici pure significati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, qualora non fosse bastato il tenore letterale dei testi normativi osteggiati.
Vi è scritto alla lettera, virgole e trattini inclusi, che non sono applicabili al contesto scolastico: – art. 17 del D. l.vo 165/2001 (riguardante la Dirigenza Amministrativa e non la Dirigenza Scolastica regolata dall’art. 25 dello stesso D. l.vo 165/2001); – art. 9 (capacità valutativa del DS non prevista da leggi per il DS) e art. 18 del D. Lvo 150/2009 (promozione del merito e del miglioramento assolta attraverso la procedura democratica già delineata tramite il coinvolgimento degli organi collegiali, organi assenti nel resto della Pubblica Amministrazione e di cui il DS deve rispettare le competenze); – art. 40 del D. l.vo (trattamento accessorio nei limiti previsti dalla legge, limiti inesistenti e non previsti dalla legge sulla contrattazione, essendo, come già detto, la Legge 107 legge ordinaria e non incidente in materia contrattuale); – comma 196 della Legge 107/2015 (che sancisce l’inefficacia delle norme e procedure contrattuali contrastanti con quanto previsto dalla Legge 107, ma che non ha il potere di prevedere ciò in quanto legge ordinaria sulla scuola e non legge speciale sul Contratto (con la maiuscola!).
A voler seguire gli spericolati equilibrismi lessicali di CGIL, CISL, UIL e SNALS, e a prescindere dalla loro cifra stilistica, dobbiamo ritenere carta straccia i nostri rudimenti del diritto faticosamente acquisiti, avendo ora appreso che una norma speciale, qual è l’articolo 25 del D. Lgs. 165/01, non integra la disciplina generale della dirigenza pubblica, di cui è parola nelle disposizioni codificate, in particolare nel Titolo II, Capo II, artt. 13-29 bis.
Non la integra, bensì la cancella! In virtù di una stravagante interpretazione abrogatrice che vorrebbe, per le istituzioni scolastiche, una dirigenza dimidiata siccome controparte – ieri datoriale e oggi padronale – dei lavoratori della scuola: una dirigenza per modo di dire, in definitiva una dirigenza finta.
Anche se ripetersi – e non una sola volta, per la verità – è un’operazione inelegante, occorre ribadire che, alla stregua di connotati strutturali e indefettibili di ogni dirigenza pubblica c.d. gestionale (come indiscutibilmente è quella agita nelle istituzioni scolastiche e formative), figurano, tra le altre, le seguenti attribuzioni, che possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative, come recita l’art. 4, comma 3, del D. Lgs. 165/01:
-la valutazione del personale, funzione non derogabile (art. 17, comma 1, lett. e/bis, del D. Lgs. 165/01);
-la diretta responsabilità dell’attribuzione di trattamenti economici accessori (art. 45, comma 4, del D. Lgs. 165/01);
-la valutazione della performance individuale, che deve realizzare una significativa differenziazione dei giudizi (art. 9, del D. Lgs. 150/09);
-il divieto di distribuzione di premi in maniera indifferenziata e sulla base di automatismi (art. 18, del D. Lgs. 150/09);
-l’attribuzione al dirigente di qualsivoglia struttura organizzativa, nelle more dei rinnovi contrattuali successivi al D. Lgs. 150/09 (che comunque dovranno soggiacere a norme imperative), del potere di misurazione e valutazione della performance (art. 5, comma 11, del D. Lgs. 95/12, convertito nella Legge 135/12);
– da ultimo, o prima ancora, il concorrente obbligo (con l’Amministrazione) di individuare le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell’ufficio cui si è preposti, anche al fine dell’elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale.
Con formule linguistiche più puntuali, le attribuzioni della dirigenza pubblica or ora sunteggiate sono state riproposte per esplicito, e potenziate, dalla liberticida – secondo i suoi accaniti, ed interessati, detrattori – Legge 107/15, parimenti imperativa, al di cui tenore, per dare piena attuazione all’autonomia scolastica e alla organizzazione del sistema di istruzione (comma 78), il dirigente scolastico, oltre ad esercitare le generali funzioni del richiamato articolo 25 del D. lgs. 165/01:
definisce gli indirizzi per (tutte) le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione necessarie all’approntamento del PTOF, poi elaborato dal Collegio dei docenti – che presiede – ed approvato dal Consiglio d’istituto, di cui è membro di diritto e con l’obbligato potere di proposta (comma 4);
individua il personale da assegnare ai posti dell’organico dell’autonomia (comma 18), proponendo gli incarichi ai docenti dell’Ambito territoriale (comma 79) e stipulando i relativi contratti (comma 81);
ha facoltà di scegliere, nell’ambito dell’organico dell’autonomia, fino al 10% dei docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica (comma 83);
previ criteri del Comitato di valutazione – che presiede -, assegna annualmente al personale docente, con adeguata motivazione, un premio accessorio (comma 127) finanziato da un apposito fondo nazionale annuo (comma 126).

II. Quale, dunque, l’esito degli approfondimenti, con il corredo dei relativi riferimenti normativi? E dopo che si sono persi sei mesi, sì che l’attribuzione del bonus premiale nel corrente anno scolastico sarà, inevitabilmente, un’operazione assai problematica?



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