Il completamento d’orario di una cattedra esterna
A quali condizioni si può completare l’orario di una cattedra esterna?
Di Fabio Scrimitore
Abstract
Il completamento d’ orario d’una cattedra esterna può essere disposto sempre o vi sono delle condizioni di distanza da calcolare rispetto alla scuola di titolarità?
Il completamento d’ orario d’una cattedra esterna può essere disposto soltanto quando le ore di insegnamento per l’integrazione dell’orario di servizio siano reperite in una scuola, la cui distanza dall’Istituto di titolarità consenta agevolmente all’insegnante di prestar servizio nello stesso giorno tanto nella scuola di titolarità quanto in quella di completamento.
E’ mamma di due figlioletti, rispettivamente di tre e di quattro anni, l’insegnante di tecnologia che da un po’ d’anni insegna in qualità di incaricata a tempo indeterminato in uno degli Istituti Comprensivi che accolgono gli alunni dei Comuni che compongono la cinta comunale del capoluogo provinciale; nel recente passato, alla professoressa sono stati sufficienti non più di venti minuti per raggiungere quotidianamente i suoi alunni, partendo dalla residenza familiare, fissata nello stesso capoluogo. Il quesito è stato proposto dalla suddetta insegnante
La serenità del ménage familiar-professionale dell’insegnante sembrò compromessa dal Decreto Dirigenziale che disponeva i provvedimenti di mobilità territoriale per l’anno scolastico 2020/21. Per effetto di quel decreto, contro ogni sua attesa, dal primo settembre 2020 la docente avrebbe avuto la possibilità di insegnare la tecnologia nel suo istituto di titolarità soltanto per 12 ore; dalla stessa data avrebbe dovuto completare l’orario di cattedra, pari a 6 ore settimanali di lezione, raggiungendo un Istituto Comprensivo che distava dalla sua sede di titolarità ben 54 km. Fra l’andata ed il ritorno dal predetto Istituto di completamento cattedra, le storiche ferrovie del Sud-Est avrebbero obbligato l’insegnante a trascorrere in treno, almeno per due giorni a settimana, tre ore e 4 minuti.
Con l’apporto qualificato del rappresentante provinciale del suo sindacato, l’insegnante aveva preso atto che, fatta eccezione per ll’Istituto Comprensivo distante 54 chilometri dall’Istituto di titolarità, in nessuna delle altre scuole secondarie di primo grado della Provincia il Sistema informativo del Ministero dell’Istruzione di Monteporzio Catone era riuscito a reperire un nucleo di 6 ore settimanali di tecnologia, che potessero assicurare il completamento alla cattedra in modo meno difficoltoso. Scorrendo gli elenchi della generalità dei trasferimenti del 2020/21, la docente aveva verificato che ad alcuni insegnanti di altre discipline che, come lei avevano perduto ore di insegnamento nella scuola di titolarità, il Sistema informatico di Monteporzio Catone aveva assicurato il completamento di cattedra assegnando un limitato numero di ore effettive di insegnamento, insieme con un altrettanto limitato numero di “ore a disposizione”, grazie alle quali veniva raggiunto il totale di 18 ore settimanali.
Fiduciosa nelle potenzialità di intermediazione del suo sindacalista, nei primissimi giorni di luglio, la professoressa gli affidò un’istanza con la quale chiese al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale che nei suoi riguardi venisse applicato il medesimo criterio di completamento della cattedra che il Sistema Informativo del Ministero aveva operato nei riguardi delle più agevolate colleghe, che erano state generosamente gratificate con l’assegnazione, a titolo di completamento di orario, di nuclei di ore a disposizione. In questa prospettiva, l’insegnante aveva indicato alcuni Istituti di istruzione secondaria di II grado prossimi al Capoluogo provinciale, nei quali risultavano disponibili nuclei di ore effettive di tecnologia che sarebbe stato agevole assegnarle, insieme con poche “ore a disposizione”.
Infine, pur con la preoccupazione di ferire la suscettibilità professionale dei funzionari dell’Ufficio Scolastico Provinciale, i quali si sarebbero potuti sentire considerati come dei poco preparati discenti rispetto a lei, la professoressa espose le ragioni che avrebbero legittimato pienamente la sua richiesta di sostituzione del completamento già disposto a distanza di 54 km dall’Istituto di titolarità. Si permise, così, di ricordare a se stessa, prima che agli autorevoli destinatari della sua istanza, che, in merito ai criteri di costituzione delle cattedre-orario esterne fra comuni diversi, l’Ordinanza Ministeriale n. 332 del 9 luglio 1996, così disponeva:
“ ……………………………………
1. Ai fini della costituzione delle cattedre orario si richiama la normativa contenuta nell’art. 441 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297:
b) il completamento, fatte salve le conferme di cui al precedente punto a), deve essere dato secondo il criterio di vicinanza all’istituto di titolarità, indipendentemente dal tipo d’istituto; in tale operazione dovrà essere tenuto presente sia l’ambito territoriale del Comune, che ove possibile non deve essere superato, sia la necessità di abbinamento tra spezzoni orari di entità complessiva corrispondente all’orario di cattedra o non inferiore a 18 ore settimanali;
d) esaurite le precedenti operazioni si potrà procedere agli ulteriori abbinamenti tra istituti situati in sedi diversefacilmenteraggiungibili, possibilmente nell’ambito del medesimo distretto e comunque di regola a distanza non superiore ai 30 Km.; il superamento di tale distanza potrà essere attuato, entro limiti ristretti, nei casi in cui le sedi degli istituti interessati risultino collegate da vie di comunicazione e mezzi di trasporto che assicurano un collegamento rapido ed agevole”.
A quanto appena riportato l’insegnante si permise di aggiungere che la distanza di 54 Km, che intercorreva fra il Comune della sua scuola di titolarità e quello di completamento di cattedra, non consentiva alla madre di due bambini di 4 anni di raggiungere la scuola di completamento in tempi che le permettessero di conciliare serenamente i suoi obblighi di servizio con quelli materni.
Ad adiuvandum, la docente citò l’art. 6 dell’Ordinanza Ministeriale n. 191 del 19 marzo 2001, il quale specifica (Art. 6 – Cattedre tra più scuole): “Le cattedre orario sono costituite da due o tre scuole funzionanti, possibilmente, nell’ambito dello stesso Comune e dello stesso Distretto.
La cattedra orario esterna può essere istituita sempreché venga rispettato il criterio della facile raggiungibilità e sia assicurata al titolare la possibilità di adempiere a tutti gli obblighi di servizio”.
La macroscopica distanza che intercorre fra gli istituti destinati all’insegnante escludeva – a buon giudizio della docente – che la scuola di completamento, assegnatale dal Sistema informatico ministeriale, si potesse considerare facilmente raggiungibile.
Ed ancora, la professoressa volle richiamare il terzultimo comma del predetto articolo 6, il quale afferma solennemente che: “Devono comunque essere modificate le cattedre orario esterne che abbiano evidenziato obiettive difficoltà per il titolare all’assolvimento degli obblighi di servizio”.
L’insegnante, molto probabilmente incline alle metodologie della ricerca, fece anche presente che l’applicazione storica dell’appena richiamata norma aveva imposto all’Amministrazione di intendere per “difficoltà per il titolare all’assolvimento degli obblighi di servizio” tutte quelle situazioni che, per la distanza intercorrente fra le due scuole di servizio, non consentono che l’insegnante possa spostarsi nello stesso giorno dalla scuola di titolarità a quella di completamento. Non poteva esser necessaria l’intuizione di un giureconsulto giustiniano per constatare che gli obblighi materni nei riguardi di due minori under four years non consentirebbero mai a nessuna madre di insegnare nelle ore antimeridiane dello stesso giorno in due Istituti comprensivi, posti alla distanza di ben 54 chilometri.
Chi ha avuto modo di conoscere persone che siano state professionalmente impegnate in Uffici scolastici provinciali sa bene quanto possano sentirsi sovraccaricati di impegni professionali i funzionari di tali Uffici nei mesi estivi, nel tempo, cioè, in cui si si concentra una successione di funzioni, che vanno dalle nomine in ruolo al conferimento delle supplenze, passando per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni del personale docente ed Ata.
Non si meravigliò, perciò, l’insegnante di tecnologia nel veder trascorrere tutto il mese di luglio senza che l’Ufficio scolastico provinciale le facesse giungere alcuna risposta in merito alla sua istanza.
Il confinamento sociale, imposto in quelle settimane da uno dei tanti ben noti D.P.C.M. del buon Giuseppe Conte, aumentava l’inquietudine della docente.
Si meravigliò molto, però, l’insegnante quando, per bocca del suo rappresentante sindacale, le giunse un primo diniego, espresso informalmente dal dirigente dell’Ufficio territoriale con la motivazione che, se era vero che nella provincia vi erano nuclei di 4 e di 2 ore di tecnologia in scuole vicine al capoluogo, era altrettanto vero che, per completare il suo orario di insegnamento, l’Ufficio provinciale avrebbe dovuto impegnare le ore di due scuole di completamento; ma l’ordinamento vigente non consente che si assegnino cattedre composte fra tre scuole in altrettanti comuni.
La risposta venne ritenuta tutt’altro che convincente dall’insegnante, perché la sua proposta prevedeva il completamento con due scuole che coesistono nel medesimo comune; sicché il posto-cattedra, che lei aveva reclamato, la impegnava in due, e non in tre comuni.
Ancor più deludente venne ritenuto dall’insegnante il diniego che le fu opposto, sempre per il tramite sindacale ed in via orale, in merito alla proposta che lei aveva avanzato, di vedersi assegnato il completamento di cattedra con un pur piccolo numero di “ore a disposizione”.
“Il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale – sussurrò il sindacalista all’orecchio dell’insegnante – non intende assumersi la responsabilità di completarti l’orario di cattedra con ore a disposizione”.
L’insegnante doveva rassegnarsi! A nulla rilevava l’ordinanza che dichiara illegittima la strutturazione di una cattedra con una scuola tanto distante dall’istituto di titolarità da non consentire al docente di prestar agevolmente servizio, nello stesso giorno, nelle due scuole componenti la cattedra.
A nulla rilevava l’esistenza di spezzoni di informatica in due Istituti Comprensivi situati in un unico comune, vicino al capoluogo.
Come a nulla rilevava il fatto che il Sistema informativo di Monteporzio avesse completato cattedre con ore a disposizione.
Non ancora scoraggiata, l’insegnante compose un’ultima istanza, inviata via e-mail al Dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale. La docente chiese di conoscere quale sarebbe stato il suo destino di giovane insegnante incaricata a tempo indeterminato se, dopo i trasferimenti, non fossero residuate ore di tecnologia né nel suo Istituto di titolarità, né in nessun altro Istituto omologo della Provincia. Forse il Dirigente l’avrebbe licenziata ?
Pochi giorni prima che tramontasse il sole del 31 luglio 2020, all’insegnante giunse, ormai inaspettata, una comunicazione on line, nella quale la si liberava dall’obbligo di impegnare in treno tre ore e 4 minuti per due giorni a settimana. Le veniva assegnato il completamento, come l’insegnante aveva richiesto due mesi prima, in due istituti funzionanti in un comune abbastanza vicino al capoluogo.
Gutta cavat lapidem.
RIFERIMENTI NORMATIVI

