Il congedo straordinario per dottorato di ricerca
L’aspettativa per dottorato di ricerca copre l’intera durata del percorso?
Abstract
Ad una docente, in servizio con incarico a tempo indeterminato in una scuola statale dell’infanzia italiana, ma attualmente occupata come ricercatrice presso un’università statale spagnola, è stato comunicato dal dirigente scolastico della sua scuola che non avrà più diritto al congedo. Al direttore di Scuola e Amministrazione viene chiesto per quanto tempo, ancora, la docente potrà assentarsi dalla scuola dell’infanzia.
Ci è stato rivolto un quesito che riguarda una docente, in servizio con incarico a tempo indeterminato in una scuola statale dell’infanzia italiana, che attualmente riveste la qualifica di ricercatrice presso un’università statale spagnola.
Dal 2 febbraio 2015 al 31 ottobre del 2018, secondo quanto si legge nel testo del quesito, la predetta insegnante-ricercatrice è stata collocata in aspettativa per motivi di studio; successivamente, dal 1° novembre 2018 al 21 ottobre 2019, è stata collocata in congedo straordinario per dottorato di ricerca.
È stato chiesto di sapere se, e per quanto tempo, l’insegnante potrà continuare ad assentarsi dalla scuola statale italiana, visto che il rapporto di lavoro con l’università spagnola continuerà ancora per qualche anno.
È necessario richiamare preliminarmente la disciplina degli istituti giuridici che prevedono la possibilità che agli insegnanti di ruolo siano concessi dei periodi di aspettativa per motivi di studio e di congedo straordinario per dottorato di ricerca.
Orbene, l’aspettativa per motivi di famiglia, personali e di studio è espressamente prevista dal Contratto collettivo nazionale della scuola, sottoscritto nel novembre del 2007 e confermato, per quel che riguarda tali istituti giuridici, dall’ultimo Contratto collettivo nazionale Istruzione e ricerca, sottoscritto il 19 aprile 2018
L’art. 18, comma 1, di tale CCNL così recita: “L’aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano”.
L’aspettativa è concessa dal dirigente scolastico al personale docente e ATA.
Il comma 2 aggiunge: “Ai sensi della predetta norma [comma 1], il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca”.
Il richiamato articolo 69 del Testo Unico del 1957, al 4° comma, dispone: “Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno”, sempre che venga fruita senza soluzione di continuità.
Assume rilievo, per quel che riguarda il quesito, anche il successivo art. 70 dello stesso Testo Unico, nel quale si legge: “La durata complessiva dell’aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare, in ogni caso, due anni e mezzo in un quinquennio”.
Il quinquennio da prendere in considerazione è quello che scadrà l’ultimo giorno del nuovo periodo di aspettativa richiesto.
La lettura delle disposizioni sopra riportate appare difficilmente compatibile con le scarne premesse fatte dall’autore del quesito, almeno perché tali premesse appaiono in chiaro contrasto con il periodo di 65 mesi di aspettativa per motivi di studio, di cui la docente in questione avrebbe fruito continuativamente (dal 2 febbraio 2015 al 31 ottobre 2018).
È verosimile pensare che quel lungo periodo di aspettativa non sia stato fruito senza alcuna soluzione di continuità, dal momento che, ai sensi delle norme sopra citate, dopo un anno continuo di aspettativa per motivi di studio, l’insegnante sarebbe stata sicuramente richiamata in servizio dalla scuola statale italiana.
Dal 1° novembre 2018, comunque, la predetta docente è stata collocata in congedo straordinario per dottorato di ricerca, sino al 21 ottobre 2019.
Soltanto se non saranno legittimamente fondate le riserve che sono state espresse in questa sede in relazione alla problematicità del lungo periodo di aspettativa per motivi di studio, precedente il 1° novembre 2018, si potrà assicurare che il congedo straordinario per dottorato di ricerca può essere fruito per l’intera durata dello stesso dottorato.
Vigono, al riguardo, il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e la legge di modifica n. 476 del 13 agosto 1984, in virtù dei quali il pubblico dipendente, ammesso ai corsi di dottorato di ricerca, è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio, senza assegni, per il periodo di durata del corso, ed usufruisce della borsa di studio, ove ricorrano le condizioni richieste.
L’art. 52, comma 57, della successiva Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, ha integrato la Legge 476/1984 aggiungendo, all’art. 2, comma 1, che “in caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’Amministrazione Pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l’Amministrazione Pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo”.
Il periodo di aspettativa retribuita per dottorato di ricerca è utile ai fini della progressione di carriera, nonchè del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi del comma 2 dell’art. 2 della legge 476/1984
Si potrà tener presente, al riguardo, che:
- l’aspettativa retribuita per dottorato di ricerca è un diritto e non dipende da valutazioni discrezionali;
- la concessione non è subordinata all’effettuazione dell’anno di prova o di formazione;
- la concessione vale per l’intera durata del dottorato.
Si conclude confermando che l’insegnante di cui si scrive, che al 1° novembre 2018 abbia conservato lo status legittimo di incaricata a tempo indeterminato nei ruoli della scuola dell’infanzia statale italiana, potrà validamente fruire del congedo straordinario per l’intera durata del dottorato di ricerca.
Riferimenti normativi
CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007
CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 19 aprile 2018
Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
Legge 13 agosto 1984, n. 476
Legge 28 dicembre 2001, n. 448

