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Il conseguimento dell’abilitazione

Come può un insegnante titolare di cattedra, passare ad altra cattedra e altro ruolo?

Il  Decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017 contempla una disposizione che consentirà agli insegnanti già di ruolo di conseguire l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di I e di II grado, per poter insegnare materie affini a quelle comprese nella cattedra di titolarità, nonché ad ottenere il passaggio di cattedra e quello di ruolo.

Risposta

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Un insegnante, titolare di incarico a tempo indeterminato per l’insegnamento di materie letterarie in un istituto di istruzione secondaria statale di I grado, ha chiesto di sapere se e quando gli sarà concessa dall’attuale ordinamento scolastico la possibilità di transitare nell’insegnamento del latino e del greco, discipline queste, che egli coltiva con la passione che gli umanisti rinascimentali nutrivano per l’approfondimento delle opere di coloro che, vivendo due millenni or sono all’ombra dei Propilei e del Pantheon, hanno concorso a fare entusiasmare gli amanti degli studi classici e neo-classici.

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Fra le pieghe delle norme vigenti, si possono scorgere, ma quasi in filigrana, elementi sufficienti per generar conforto alla richieste del professore amante delle Filippiche, come delle Catilinarie. Tanto si può dire riflettendo, quasi incidenter tantum, sulle ragioni che hanno ispirato il legislatore dei due ultimi decenni ad emanare norme  molto, molto diverse da quelle che negli ultimi cinque decenni, hanno disciplinato  le procedure previste  per conseguire l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie, tanto in quelle di primo, quanto in quelle del II grado.

Si può ricordare che, da molti anni, gli uffici-studi dei partiti che concorrono a nominare i Ministri della scuola, ribadiscono che il vero male della scuola italiana è la presenza dei supplenti, il cui numero, ben difficilmente determinabile in sede di formazione del bilancio di previsione del Miur, fa preoccupare la Ragioneria Generale dello Stato.

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Risale al 1982 il primo tentativo di ridurre il numero dei supplenti, con la creazione delle D.O.A., le famose dotazioni organiche aggiuntive, previste con la legge n. 270 di quell’anno, che aggiungeva il 2,5 per cento di cattedre ai posti-cattedra che derivavano dal rigido calcolo del numero delle classi.

Negli anni novanta fu tentata la strada dell’organico funzionale, con un meccanismo sostanzialmente analogo a quello della legger n. 270. L’esito non si è rivelato confortante per il Ministero.

Oggi si è intuito che la via più efficace per ridurre, se non proprio per eliminare le supplenze, potrebbe essere quella di programmare percorsi che escludano che si possano conseguire esclusivamente le abilitazioni. Lo si potrà fare unificando in un’unica procedura il percorso diretto a far conseguire l’abilitazione con la procedura che immette nei ruoli della scuola.

Risale al 1982 il primo tentativo di ridurre il numero dei supplenti, con la creazione delle D.O.A., le famose dotazioni organiche aggiuntive, previste con la legge n. 270 di quell’anno

Niente più percorsi nel contesto delle Scuole di specializzazione per il conferimento delle abilitazioni nelle scuole secondarie  (S.S.I.S); basta con il percorso definito Tirocinio Attivo Formativo (T.A.F.) e basta anche con i Percorsi abilitanti speciali ( P.A.S.).

Nel prossimo, immediato futuro ci saranno soltanto concorsi per entrare in ruolo, almeno per quel che riguarda le scuole e gli istituti di istruzione secondaria di I e II grado.

Per la scuola dell’infanzia, e per la primaria, resterà in vigore, invece, il sistema della lauree quinquennali abilitanti, nel quadro istituzionale del corso di laurea in scienze della formazione primaria, che consentirà, verosimilmente, di partecipare ai concorsi d’antica struttura.

E’ previsto che i docenti di ruolo conseguano quella che una volta si chiamava abilitazione, e che ora è definita specializzazione, per poi chiedere la mobilità professionale, utilizzando l’istituto giuridico del passaggio di cattedra e quello del passaggio di  ruolo

In questo contesto, si inserisce il Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, che apre le vie del percorso unico, attraverso il quale si conseguirà tanto l’abilitazione, quanto il posto di insegnamento di ruolo, prima a titolo di incarico triennale e, subito dopo, ove vi concorrano le prescritte valutazioni positive di un’apposita commissione.

La procedura prevista, a regime ordinario, comporterà una prima selezione degli aspiranti, in possesso di laurea magistrale, i quali, peraltro, dovranno possedere 24 C.F.U. – crediti formativi universitari, o accademici – in discipline riferite ai settori disciplinari: antropologico, pedagogico, psicologico e nelle metodologie e nelle tecnologie  didattiche.

Nel prossimo, immediato futuro ci saranno soltanto concorsi per entrare in ruolo, almeno per quel che riguarda le scuole e gli istituti di istruzione secondaria di I e II grado

La selezione avverrà nel contesto di un concorso, strutturato in una prima prova scritta, riguardante una specifica disciplina, scelta dal docente  fra quelle afferenti alla classe di concorso prescelta. Vi sarà, poi, una seconda prova scritta,  attraverso la quale il candidato dovrà dar prova di aver raggiunto le competenze  sulle predette discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche.

Vi sarà infine, una prova orale, nel corso della quale il candidato darà prova delle competente possedute in tutte le discipline della propria classe di concorso.

Superato il concorso, il candidato stipulerà un contratto triennale retribuito di formazione iniziale, tirocinio ed inserimento, chiamato contratto FIT.

A conclusione del primo anno del citato percorso FIT, il candidato dovrà conseguire l’abilitazione che lo riguarderà, ma l’abilitazione cambierà nome: si chiamerà specializzazione.

il Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017, che apre le vie del percorso unico, attraverso il quale si conseguirà tanto l’abilitazione, quanto il posto di insegnamento di ruolo

Il predetto Decreto Legislativo n. 59 del 2017 prevede, poi, due percorsi, diretti a far acquisire il ruolo ad insegnanti che siano già in possesso di abilitazione, ed a coloro che, non la posseggano l’abilitazione, ma  avranno svolto un servizio di almeno tre anni  scolastici, anche non continuativi, negli otto anni precedenti.

A consolazione dell’autore del quesito, si potrà citare l’art. 4, comma terzo, del già menzionato decreto legislativo n. 69, del 13 aprile 2017, che si riporta fedelmente:

Nell’ambito della collaborazione di cui all’articolo 2, comma 3, e in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui al comma 5 del medesimo articolo, sono organizzate specifiche attività formative riservate a docenti di ruolo in servizio che consentano di integrare la loro preparazione al fine di poter svolgere insegnamenti anche in classi disciplinari affini o di modificare la propria classe disciplinare di titolarità o la tipologia di posto incluso il passaggio da posto comune a posto di sostegno e viceversa, sulla base delle norme e nei limiti previsti per la mobilità professionale dal relativo contratto collettivo nazionale integrativo. 

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In pratica è previsto che i docenti di ruolo conseguano quella che una volta si chiamava abilitazione, e che ora, come si è già detto, è definita specializzazione, per poi poter chiedere la mobilità professionale, utilizzando l’istituto giuridico del passaggio di cattedra e quello del passaggio di  ruolo.

 

Più di quanto si è detto non si può dire con profili di certezza. Si attendono norme che diano efficacia operativa alle previsioni del predetto comma terzo dell’art. 4 del Decreto Legislativo n. 59 del 2017.

Per scrupolo di completezza, si aggiunge che è verosimile che saranno emanate norme che consentiranno anche agli insegnanti già di ruolo di partecipare al percorso triennale FIT ordinario, alle condizioni che potranno essere previste dall’attesa normativa, dal momento che le emanate norme del predetto decreto legislativo non escludono questa possibilità per i docenti già titolari.

Fonti normative

Decreto legislativo n. 59 del 13 aprile 2017

Legge 270 del 1982

 

 

 

 

 

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