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Il ginepraio delle supplenze al tempo della buona scuola: quali docenti interpellare e con quali modalità

a cura di Pasquale Annese

 

Tempo di organico potenziato, ma anche di supplenze. Un vero e proprio ginepraio che vede le scuole impegnate, dall’inizio del corrente anno scolastico, nella copertura delle cattedre vacanti e delle ore residue ancora scoperte in organico di diritto, per lo più con nomine fino all’avente diritto, in attesa che i competenti ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali provvedano alle convocazioni di loro competenza, attingendo dalle graduatorie provinciali con nomine fino al termine delle attività didattiche o fino al termine dell’anno scolastico. Operazione quest’ultima che, rispetto ai trascorsi anni scolastici, sta subendo forti ritardi, stante la difficoltà di fare una ricognizione precisa dei posti in organico nelle singole province.

L’amministrazione centrale, con nota prot.24306 dell’1 settembre 2016, ha fornito istruzioni ed indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA. Istruzioni comunque non sufficienti a districarsi nella variegata tipologia di ipotesi contrattuali afferente ai contratti di supplenza breve e saltuaria. Proprio quelli facenti capo alle istituzioni scolastiche.

La difficoltà maggiore si è rivelata quella di individuare, ai sensi del Regolamento emanato con D.M. 13 giugno 2007, n.131 (specificatamente artt. 4, 7 e 8), gli aspiranti da  interpellare ai fini dell’eventuale conferimento della nomina, relativa anche ad un eventuale completamento d’orario. Sempre nelle more della convocazione da parte dei competenti ATP.

Faremo in maniera didascalica una piccola elencazione dei casi possibili, sperando di fare cosa utile alle segreterie scolastiche:

Aspirante che non ha in essere alcun contratto di lavoro

Va obbligatoriamente interpellato tramite apposita funzione del sistema informativo SIDI, salvo che versi in una delle condizioni sanzionatorie previste dall’art.8 del Regolamento citato in premessa (1).

Aspirante che ha in essere un contratto ad ‘orario completo’ fino al termine delle lezioni, fino al termine dell’attività didattica o fino al termine dell’anno scolastico.

Non va interpellato.

Aspirante che ha in essere un contratto ad ‘orario intero’ per periodi inferiori a quelli di cui al punto B).

Va interpellato solo se la supplenza, effettuata in data anteriore al 30 aprile dell’anno in corso, ha come durata il termine delle lezioni, il termine dell’attività didattica o il termine dell’anno scolastico (Art.8, comma 2, del D.M. 131/2007) (1).

Aspirante che ha in essere un contratto ad ‘orario non intero’ fino al termine delle lezioni, fino al termine dell’attività didattica o fino al termine dell’anno scolastico

Va interpellato solo ai fini del completamento di orario, sempre che ne ricorrano le condizioni di cui all’art.4 del D.M. 131/2007(2).

  Aspirante che ha in essere un contratto ad ‘orario non intero’ per periodi inferiori a quelli di cui al punto D).

Va interpellato se la supplenza riguarda sia l’ipotesi di cui al punto C), sia l’ipotesi di cui al punto D) inerente al completamento di orario.

  Aspirante che ha in essere un contratto di supplenza temporanea, anche ad orario intero.

Va interpellato se la convocazione riguarda una supplenza su posti di sostegno ‘fino all’avente diritto’.

  Aspirante che ha in essere un contratto di supplenza assegnata sulla base delle graduatorie interne di circolo o d’istituto.

Può lasciare la supplenza in corso per accettarne un’altra conferita sulla base delle graduatorie provinciali ad esaurimento, senza l’irrogazione della sanzione prevista per l’abbandono della supplenza di cui all’art.8 del D.M. 131/2007(1).

  Aspirante che ha in essere un contratto di supplenza ‘fino all’avente diritto’.

La clausola risolutiva della nomina fino all’avente diritto, inserita nei contratti in corso, trae la sua ragion d’essere da una disposizione contenuta nell’art.40, comma 9, della legge 449/97 che riguardava, però, la situazione dei supplenti assunti in attesa degli aventi diritto all’immissione in ruolo all’epoca individuati. Poi tale pratica si è estesa ai tempi attuali, lasciando però inalterate le problematiche ad essa connesse, non ultima quella del mancato riconoscimento del preavviso di licenziamento.

Questione controversa è quella della convocabilità di un aspirante che abbia in essere un contratto di supplenza fino all’avente diritto ai fini dell’eventuale accettazione di una supplenza breve, cioè di un contratto di durata inferiore al termine delle lezioni, o al termine dell’attività didattica, o al termine dell’anno scolastico, con scadenza certe, riveniente, per esempio, da malattia, maternità, congedi ed altro.

Non esiste a al riguardo una disposizione normativa che disciplini tale ipotesi, né tanto meno una circolare esplicativa. Costante orientamento vuole che si opti per la convocabilità dei supplenti, soluzione che non depone certo a favore del principio della continuità didattica nelle classi.

A proposito, va richiamata la disposizione di cui al citato D.M. per la quale le istituzioni scolastiche possono disporre, ricorrendone le condizioni e le necessità, incarichi temporanei in attesa dell’avente diritto, tenendo presente che, quando al medesimo docente e sul medesimo posto sia attribuita prima una supplenza temporanea in attesa dell’avente titolo e poi una supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche, l’intero periodo assume il regime giuridico del provvedimento attribuito a titolo definitivo.

Una delle ipotesi per la quale si potrebbero stipulare contratti di supplenza fino all’avente diritto è quella evidenziata nella stessa nota MIUR 24306 dell’1 settembre 2016, per la quale è prevista la possibilità di apporre ai suddetti contratti una clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione nel merito del giudizio pendente relativamente  “ai docenti risultati destinatari di pronunce giudiziali favorevoli del Consiglio di Stato in forza delle quali, il disposto inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento o di istituto, risulti configurato dal giudice come pienamente anticipatorio di tutte le utilità ad esso connesse”. Quest’ultima indicazione è motivata dalla continua pubblicazione e notifica di provvedimenti di natura cautelare, emessi dalle autorità competenti, che riconoscono ai ricorrenti il diritto ad essere inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento di riferimento, con la possibilità, se inseriti in posizione utile, di essere destinatari di contratti a tempo determinato, fino alla decisione di merito.

 

In tutti gli altri casi nei quali si crei una sovrapposizione di periodi non bisogna procedere all’interpello del supplente in quanto l’accettazione da parte di quest’ultimo della nuova supplenza, ed il contestuale abbandono della precedente, comporterebbe l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art.8, lett.b), p.3 del D.M. 131/2007.

 

Art. 8  del D.M. 131/2007 (Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro).

 

1. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, l’esito negativo di una proposta di assunzione a tempo determinato comporta i seguenti effetti relativamente a tutto l’anno scolastico in corso:

Supplenze conferite sulla base delle graduatorie ad esaurimento:

– la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento;

– la mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento;

– l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

Supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:

– la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia;

– la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie;

– l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

 

Supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria:

– la mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata secondo le specifiche modalità stabilite con apposito provvedimento ministeriale comporta la cancellazione dell’aspirante, relativamente alla scuola interessata, dall’elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze ai sensi dell’articolo 7, comma 7. Tale sanzione si applica solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto l’attribuzione di tale tipologie di supplenze e che, all’atto dell’interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione; per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento d’orario, la rinuncia non dà luogo ad alcuna sanzione.

– la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la medesima sanzione di cui al precedente punto b/2;

– l’abbandono della supplenza comporta la medesima sanzione di cui al punto b/3.

 

2. Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.

 

3. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.

 

 

Art. 4  del D.M. 131/2007  (Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico)

  1. L’aspirante cui viene conferita, in caso di assenza di posti interi, una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d’orario, esclusivamente nell’ambito di una sola provincia, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.
  2. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d’orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.
  3. Fatte salve le ipotesi di cumulabilità di più rapporti di lavoro contemporanei specificate nei commi precedenti, le varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle scuole possono essere prestate nel corso del medesimo anno scolastico, purché non svolte in contemporaneità.
  4. Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.

 

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