Lista casino stranieri

  1. Gratta E Vinci Demo: I giocatori a volte hanno bisogno di aiuto con le regole del gioco o quando c'è un problema tecnico, e in questi casi, l'assistenza clienti tempestiva è inestimabile.
  2. Campione D Italia Casino Ultime Notizie - La cosa peggiore che puoi fare quando giochi alle slot è scaricare le tue vincite nella macchina finché non finisci per perdere tutto.
  3. Live Blackjack Casinò Site: Ok, quindi hai scaricato l'app e hai già esaurito i miseri sei giri della ruota che ottieni all'ora.

Giochi slot gratis nuovi

Lord Ping Casino No Deposit Bonus
Mi è stato addebitato ogni volta che ho fatto il mio prelievo gratuito che è venuto con il mio deposito.
Coslot Casino No Deposit Bonus
Il tempo che trascorro a giocare vola così velocemente, molte volte inizio a giocare alle 17, 00 e rimani fino alle 4, 00.
Gate777 vanta un grande programma VIP.

Bonus compleanno casino

Cocoinspaid Casino No Deposit Bonus
Voglio provare i loro giochi perché se non conosco i loro pagamenti, come faccio a sapere dove mettere i miei soldi.
Seefeld Casino Bonus Senza Deposito
Per invogliare i clienti, i nuovi casinò online di solito offrono bonus molto redditizi, quindi vale sicuramente la pena tenere d'occhio incentivi generosi come questi.
Quante Carte Servono Per Giocare A Burraco

Il medico competente nelle scuole in tempi di covid-19

IL ruolo del datore di lavoro – ossia il Dirigente Scolastico – e quello del medico competente

Le tutele per i lavoratori fragili nel periodo di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 sono state introdotte con l’articolo 26, comma 2, del Decreto Cura Italia

La figura del medico competente è prevista dall’art. 2, comma 1, lettera h, del  D. Lgs 81 del 2008, che lo descrive come “il sanitario in possesso dei titoli professionali e dei requisiti previsti”

Il D.Lgs 81/08 ha affidato al medico competente una duplice funzione: una di natura preventiva e collaborativa, sia con il datore di lavoro sia con il servizio di prevenzione e protezione

di Agata Scarafilo

ABSTRACT: Si è molto discusso in questi ultimi anni sull’obbligatorietà per le scuole di nominare il medico competente. Ma in tempi di Coronavirus, in cui la tutela dei lavoratori fragili deve essere prioritaria, questa figura professionale è diventata sempre più presente nelle scuole in quanto, con le recenti novità normative, è stata  scaricata  sul datore di lavoro (DS ) la valutazione delle condizioni di fragilità, anche sulla base di quanto accertato dal medico competente.

Negli ultimi tempi si è molto parlato di medico competente nelle scuole, soprattutto in relazione ai lavoratori fragili. Come risaputo, le tutele per i lavoratori fragili nel periodo di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 sono state introdotte con l’articolo 26, comma 2, del Decreto Cura Italia. Tuttavia, dall’ormai lontano  mese di marzo, le tutele hanno subito diverse modifiche.

Fino al 31 luglio scorso, la tutela presupponeva il rilascio di un certificato medico attestante la condizione di rischio del lavoratore. In presenza di tale certificato medico, il lavoratore fragile (immunodepresso, affetto da malattie oncologiche oppure sottoposto a terapie salvavita o a condizioni di disabilità ex Legge 104/92) poteva non lavorare e i giorni di assenza non avrebbero influito nel conteggio del limite massimo previsto dal CCNL, in quanto l’astensione dal lavoro veniva equiparata al ricovero ospedaliero. Il Decreto di agosto aveva, poi, esteso il termine del 31 luglio  al 15 ottobre scorso. Oggi, tale tutela non è più in vigore ma, la Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 ha previsto che, a decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili possano svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile o espletare diversa mansione compresa nella stessa categoria o area di inquadramento contrattuale.

Il 18 novembre 2020,  il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta ad una Interrogazione in Commissione (5-05023), ha precisato che la disposizione prevista dall’art. 26 del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, così come modificato dalla Legge n.126 del 13 ottobre 2020 (conversione in legge), è volta proprio a favorire il più ampio ricorso al lavoro agile per i lavoratori che si trovino in condizioni di fragilità. Tali condizioni, viene specificato, andranno valutate, caso per caso, dal datore di lavoro, anche sulla base di quanto accertato dal medico competente in relazione alle specifiche situazioni personali. Ciò al fine di evitare che lavoratrici e lavoratori in condizione di particolare fragilità fisica possano essere inutilmente esposti al rischio di contagio da COVID-19 nel luogo di lavoro, ovvero nel corso degli spostamenti per raggiungerlo.

Come si può notare, entra in gioco la valutazione del datore di lavoro, che nel nostro caso è il Dirigente Scolastico, e quella del medico competente, ossia di quella figura professionale prevista dalla normativa in vigore che opera in collaborazione col datore di lavoro, per assicurare che il lavoro venga svolto in un ambiente salubre, secondo processi che non compromettano lo stato di salute dei lavoratori.

La figura del medico competente è prevista dall’art. 2, comma 1, lettera h, del  D. Lgs 81 del 2008, che lo descrive come “il sanitario in possesso dei titoli professionali e dei requisiti previsti”.

Dunque, al fine di consentire alle scuole di individuare il proprio medico competente, attraverso il combinato disposto anche tra D. Lgs 165/2001 e il DI 129/2018, è necessario conoscere i requisiti richiesti dall’art. 38 del D. Lgs 81/2008, che si riporta di seguito:

1. Per svolgere le funzioni di medico competente, è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all’
articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;

d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni. (lettera aggiunta dall’art. 24 del d.lgs. n. 106 del 2009)

2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell’università e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l’espletamento di tale attività.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente, è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».

4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

In verità, si è molto discusso, in questi anni, sull’obbligatorietà per le scuole di nominare il medico competente, ma a tale riguardo c’è da osservare che il D.Lgs 81/08 ha affidato al medico competente una duplice funzione: una di natura preventiva e collaborativa, sia con il datore di lavoro sia con il servizio di prevenzione e protezione, consistente nello svolgimento dei compiti–obblighi di cui all’articolo 25 (tra i quali quello di partecipare alla valutazione dei rischi), e l’altra finalizzata alla gestione dell’eventuale sorveglianza sanitaria dei lavoratori, il cui obbligo emerge a seguito della valutazione dei rischi (articolo 18).

A tale riguardo, i fattori più comuni di rischio nel mondo della scuola possono essere così sintetizzati:

  1. rischio chimico (collaboratori scolastici, insegnanti tecnico pratici, assistenti tecnici di laboratorio, studenti in attività laboratoriale);
  2. rischio biologico (collaboratori scolastici);
  3. rischio rumore (insegnanti);
  4. rischio movimentazione carichi (collaboratori scolastici, personale della scuola dell’infanzia e insegnanti di sostegno);
  5. rischio videoterminali (personale di segreteria, insegnanti e studenti in attività laboratoriale);
  6. rischio stress lavoro–correlato;
  7. rischio per le lavoratrici in stato di gravidanza.

RIF NORMATIVI

D. L. n. 18/2020

D. L. n. 104/2020

L. n. 126/ 2020

D.I. 129/2018,

D. Lgs 81/2008

D. Lgs 165/2001

Potrebbero interessarti anche...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *