Il personale non vaccinato può ritornare in servizio?
Fine dello stato di emergenza da Covid-19: che cosa cambia a partire dall’1 Aprile?
Abstract
Una sintesi esplicativa delle disposizioni che i Dirigenti scolastici sono tenuti ad applicare per consentire il rientro in servizio del personale che non ha adempiuto all’obbligo vaccinale anti-Covid-2.
La complessità dell’attuale vita di relazione sociale rende particolarmente necessaria l’azione generosa della stampa, che renda esplicite le ricorrenti disposizioni di legge che la Gazzetta ufficiale pubblica con una frequenza che può rendere problematico l’esercizio dei diritti e dei doveri di cittadinanza, come ha tante volte rilevato l’eminente giurista Sabino Cassese.
Lo conferma il Dirigente scolastico d’un Istituto Professionale, il quale si chiede retoricamente quali possano essere i modi che gli potranno consentire di ottemperare alla recente disposizione di legge che, a partire dal 1° aprile 2022, impone al Dirigente di non fare svolgere “attività didattiche a contatto con gli alunni” al personale della scuola, insegnante e non, che “sia inadempiente all’obbligo vaccinale”.
Si trascrivono, in stralcio, le proposizioni del Decreto-legge n. 44 del 1° aprile 2021, nel testo che ne deriva per effetto di quanto dispone il recentissimo Decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022.
Fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 si applica al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione.
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti che vi sono obbligati.
I Dirigenti scolastici devono assicurare che nelle scuole sia rispettato l’obbligo predetto.
Perciò, nei casi in cui non risulti che sia stato effettuato il ciclo completo della vaccinazione anti-Covid, i dirigenti scolastici devono invitare, senza indugio, l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale (…).
In caso di mancata presentazione della prescritta documentazione, i Dirigenti devono accertare l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e darne immediata comunicazione scritta all’interessato.
L’atto di accertamento dell’inadempimento impone al Dirigente di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla Istituzione scolastica.
Quindi, a decorrere dal 1° aprile 2022, cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione, che siano stati adottati nei riguardi del personale docente ed educativo per il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, con l’ovvia conseguenza che detto personale potrà essere adibito alla normale attività didattica, sempre che abbia adempiuto all’obbligo vaccinale. Se non vi avrà adempiuto, dovrà essere sostituito con personale supplente.
Fin qui, nulla quaestio.
Su taluni organi di stampa si è letto che appare problematico stabilire in quali attività o funzioni il personale docente e quello educativo, che persistano nella decisione di non vaccinarsi, possano essere impiegati durante le ore di servizio.
Tale prospettata questione potrà essere risolta tenendo conto di quanto prevede il Contratto collettivo decentrato nazionale, sottoscritto il 19 settembre del 1997, il quale fissa i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute. Vi si legge che l’utilizzazione del personale docente ed educativo è disposta, di norma, nell’ambito dello stesso Circolo o Istituto, tenuto conto della preparazione culturale e professionale acquisita dall’interessato e dei titoli di studio, di abilitazione e di specializzazione posseduti. Tra i compiti a cui può essere assegnato il personale insegnante ed educativo si indicano, a titolo esemplificativo, quelli relativi ad attività di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, quali:
– servizio di biblioteca e documentazione;
– organizzazione di laboratori;
– supporti didattici ed educativi;
– attività relative al funzionamento degli Organi collegiali e dei servizi amministrativi e ogni altra attività deliberata nell’ambito del progetto d’istituto.
Lo stesso Contratto collettivo decentrato dispone, poi, che l’orario di lavoro del personale utilizzato in compiti diversi dall’insegnamento per motivi di salute è di 36 ore settimanali. L’orario di servizio è quello previsto per l’ufficio presso il quale il personale medesimo è utilizzato.
Quanto è stato scritto si riferisce esclusivamente al personale insegnante.
Per quel che concerne i Dirigenti scolastici, il Ministero ha osservato che “non svolgendo attività didattiche a contatto con gli alunni, i capi di istituto che non hanno adempiuto all’obbligo vaccinale anti-Covid potevano essere riammessi in servizio” sin dal 25 marzo 2022 – data, questa, in cui è entrato in vigore il citato Decreto-legge n. 24 -, svolgendo tutte le ordinarie attività proprie del loro status.
Similmente potranno essere riammessi in servizio i componenti del personale ATA che non abbiano adempiuto all’obbligo vaccinale, riprendendo le attività previste dai relativi profili professionali.
E’ facilmente intuibile che le diposizioni appena riportate non sono affatto di agevole applicazione: basti pensare a quanto ne potrà risentire la tradizionale attività di verifica e di collaborazione didattica in aula con gli insegnanti, e quella di controllo sulla disciplina che ogni Dirigente scolastico è chiamato a svolgere con serena discrezione, espletando in presidenza la sapiente azione di moral suation, ovvero di doverosa dissuasione, nei confronti dello studente che abbia violato il codice disciplinare.
Il termine, abbastanza vicino, di efficacia delle norme sopra citate affievolisce, sperabilmente, le difficoltà della loro applicazione.
Tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad esibire, fino al termine del 30 aprile 2022, una delle certificazioni verdi Covid-19. In sostanza, fino alla predetta data del 30 aprile 2022, perché si possa accedere nei luoghi di lavoro, si deve possedere, ed eventualmente esibire a richiesta, uno dei seguenti documenti:
- Certificazione di avvenuto completamento del ciclo vaccinale prescritto;
- Certificazione di avvenuta guarigione da SARS-CoV-2;
- Test rapido o molecolare.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Decreto-legge 1° aprile 2021, n.44
Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24

