• mercoledì , 24 Aprile 2024

Il Ravvedimento operoso

di Saverio Prota

Il Ravvedimento operoso, introdotto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/97, viene utilizzato spontaneamente dal contribuente che voglia mettersi in regola con il Fisco, senza incorrere in pesanti interessi o multe, a patto che la violazione non sia stata già constatata e notificata a chi l’ha commessa, non siano iniziati accessi o verifiche o altre attività di accertamento già comunicate al contribuente

Il predetto D.Lgs. n.472/97 fu novellato dal Decreto Legge anticrisi n. 185/2008, con la riduzione delle sanzioni proprio per incentivare il ravvedimento operoso.

Nel corso del tempo tale opportunità si è evoluta verso una sempre maggiore possibilità per il contribuente di sanare, spontaneamente, le violazioni commesse pagando una sanzione ridotta rispetto a quella ordinaria ed evitando così anche l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento. Dal 06 luglio 2011 è operativo, inoltre, l’innovativo “Ravvedimento operoso sprint”, anche se limitato solo ad un periodo di 15 giorni, così come vedremo nella successivamente.

 

COSA SI PUO PAGARE CON IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il “Ravvedimento operoso” è ammesso per:

1) Iva;

2) Irap;

3) Irpef;

4) tributi locali (come ICI) omessi o insufficienti versamenti delle imposte dovute;

5) omessi versamenti dovuti ad errori materiali o di calcolo;

6) omessa presentazione della dichiarazione o denuncia anche di inizio/variazione dell’attività;

7) imposta di registro;

8) imposta vidimazione libri sociali;

9) imposta ipotecaria e catastale.

Non rientrano nel ravvedimento operoso i versamenti dovuti ad istituti di Previdenza Sociale Inps e Inail.

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