Con il rosso nella roulette cruciverba

  1. Craps Gratis Online No Download: Al giorno d'oggi, non è necessario essere un esperto di computer per incassare eventuali vincite ingiustificate.
  2. 24 - La ricarica può essere effettuata in pochi minuti.
  3. Eplatba Casino Bonus Senza Deposito: Per esempio, effetti sonori, grafica e il layout generale rivela qualcosa di unico su questo produttori.

Roulette rosso nero rosso rosso nero nero

Roulette Strategie
Per molti, si stanno spendendo un sacco di soldi per perdere potenzialmente ancora di più.
Redkings Casino It 2026 Review
Per vedere i vantaggi della sede, visitare il suo sito web almeno una volta tramite un computer, Mac o dispositivo mobile.
Lo chiamiamo effetto sgabello.

Come si gioca il lotto

Metodi Roulette Software
Il marchio è entrato nel mercato in VA nell'ottobre 2025 ed è presente da allora.
Jackpot Piraten Casino No Deposit Bonus
Wazdan giochi per cellulari arent diverso dalle loro controparti versione completa.
Migliori Siti Casino Slot

Incarichi compatibili e incompatibili

La disciplina degli incarichi compatibili o incompatibili nelle istituzioni scolastichedi Agata Scarafilo ABSTRACTPartendo dalla legge 190/2012 si passano in rassegna le novità introdotte nell’ordinamento in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi pubbliciArgomenti: corruzione, trasparenza, incarichi dirigenziali nella PARASSEGNA NORMATIVALegge 190/2012

che ha integrato l’art. 53 del Dlgs 165/2001: modifiche in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici.

Dlgs 39/2013: disposizioni in materia di “inconferibilità” e “incompatibilità” degli incarichi dirigenziali nella Pubblica Amministrazione.

Le due disposizioni legislative si applicano, in base all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Art. 508 del Dlgs 297/94: deroghe all’istituto della incompatibilità per il personale docente.

 

 

 

Allo scopo di reprimere la corruzione e di garantire l’imparzialità nella Pubblica Amministrazione, con la Legge n. 190/2012, che ha integrato l’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, sono state apportate modifiche in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici.

Per la stessa ragione, poi, con il D.Lgs. n. 39/2013 il cerchio si è chiuso con le disposizioni in materia di “inconferibilità” e “incompatibilità” degli incarichi dirigenziali nella Pubblica Amministrazione. Le due disposizioni legislative si applicano, in base all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovviamente anche al mondo della scuola.

Con il D.Lgs. 39/2013 si è cercato di tutelare l’imparzialità della posizione dei titolari di incarichi dirigenziali che deve essere assicurata:

1) sia in termini di inconferibilità degli incarichi, se il soggetto destinatario del possibile incarico ha assunto comportamenti, cariche o ha svolto attività che producono la presunzione di un potenziale conflitto di interessi;

2) sia in termini di incompatibilità tra l’incarico dirigenziale e altre cariche o attività in potenziale conflitto con l’interesse pubblico.

Con l’art. 42 della Legge n.190/2012 è stata rafforzata la già rigida disciplina in materia di incompatibilità del pubblico impiego ampliando il concetto di incompatibilità a tutte quelle situazioni di conflitti, anche potenziali, di interessi che potrebbero pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente pubblico.

La disciplina delle incompatibilità e del cumulo di impieghi ed incarichi prevede sia divieti a contenuto assoluto, sia divieti a contenuto relativo (che possono essere rimosse mediante autorizzazione all’esercizio dell’attività concomitante previa verifica della presenza o meno di situazioni di conflitto di interessi).

DISTINZIONE TRA INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Per  inconferibilità si deve intendere la preclusione, permanente o temporanea, del conferimento degli incarichi  previsti e disciplinati  dalle vigenti disposizioni normative.

In sintesi, l’inconferibilità trova la sua applicazione quando vi siano state condanne penali (anche non definitive) per reati contro la pubblica amministrazione, quando si attesta la provenienza da incarichi e cariche in enti privati regolati o finanziati dalle P.A. e  da organi di indirizzo politico.

Per incompatibilità, invece, si intende lo svolgimento di attività o incarichi vietati dalla legge o da disposizioni dell’amministrazione.

Mentre l’inconferibilità riveste il carattere “assoluto” e, quindi, non può essere sanata in nessun modo, la disciplina delle incompatibilità e del cumulo di impieghi ed incarichi prevede sia divieti a contenuto assoluto, sia divieti a contenuto relativo. Così, le incompatibilità relative possono essere rimosse mediante autorizzazioni all’esercizio dell’attività concomitante previa verifica della presenza o meno di situazioni di conflitto di interessi.

 

COMPATIBILITÀ E I SUOI LIMITI

Un primo distinguo che si ritiene opportuno vada effettuato è quello tra:

1) divieto di cumulo di impieghi pubblici;

2) incompatibilità tra lavoro alle dipendenze della P.A. e rapporto di lavoro privato.

Il divieto di cumulare impieghi pubblici è in particolare previsto dall’art. 65 del citato D.P.R. n. 3, del 1957 e costituisce uno degli ipotesi rientranti nell’ambito delle incompatibilità.

Il cumulo di impieghi pubblici si applica anche al dipendente pubblico che è in regime di part-time non superiore al 50%.

Il divieto di cumulo di impieghi pubblici così come le incompatibilità  trovano la loro genesi nel principio costituzionale dell’esclusività del rapporto di impiego del dipendente pubblico.

 

ATTIVITÀ PIENAMENTE COMPATIBILI, PER I DIPENDENTI A TEMPO PIENO O CON ORARIO SUPERIORE AL 50%

 

In via generale sono ritenute pienamente compatibili tutte quelle attività che sono esplicitazioni di quei diritti e libertà costituzionalmente garantiti. La legge 190/2012 rispetto alle attività pienamente compatibili precedentemente disciplinate dal D.Lgs. 165/2001, non ha apportato modifiche al comma 6 che esclude dall’incompatibilità i compensi derivanti:

1)  dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

2) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;

3) dalla partecipazione a convegni e seminari;

4) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

5) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

6) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in  aspettativa non retribuita;

7) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.

 

GLI INCARICHI INCOMPATIBILI  IN “ASSOLUTO”

La disciplina delle incompatibilità “assolute” e degli incarichi extraistituzionali (attività il cui esercizio non rientra tra i compiti e doveri d’ufficio) è contenuta nell’art. 53 del D.Lgs 165/ 2001.

Risultano in via generale “attività vietate”:

  1. a) l’esercizio dell’impresa, dell’industria e del commercio, ivi compresa l’attività di imprenditore agricolo quando comporti l’iscrizione nel registro delle imprese di cui all’art. 2195 c.c. nonché le attività di piccola imprenditoria di cui all’art. 2083 c.c..

La partecipazione a cariche sociali ( membro del Consiglio di Amministrazione)  vietata per le società di capitale e di persone  è, invece, consentita nel caso delle società cooperative in cui rientrano anche le casse rurali.

Invece, la partecipazione in qualità di amministratore nelle società cooperative, sempre previa autorizzazione, è compatibile purché non vi siano motivi di conflitto d’interesse o interferenza con i compiti istituzionali ricoperti nella P.A.

Esercitare l’attività di imprenditore agricolo (chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento di bestiame e attività connesse- art. 2135 c.c.) è incompatibile qualora venga svolta in maniera prevalente (stabilità e ripetitività). Così, la qualifica di imprenditore agricolo principale va riconosciuta a chi dedichi all’attività in questione almeno i 2/3 del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi dall’attività medesima almeno i 2/3 del proprio reddito globale ( se vi sono questi presupposti vi è incompatibilità).

  1. b) l’accettazione, anche a titolo gratuito, di cariche sociali in società costituite a fini di lucro è incompatibile quando si tratta di attività che rivestono il carattere, oltre che della continuità, anche della professionalità. Inoltre, è vietata la partecipazione in società di persone, ad eccezione della società in accomandita semplice, nella qualità di socio accomandante purché non vengano compiuti atti di gestione ex 2320 comma 2 c.c., ovvero in società semplici se si risponde personalmente e solidalmente delle obbligazioni sociali, la partecipazione a collegi sindacali o revisore dei conti, salvi i casi espressamente previsti da legge dello Stato;
  2. c) l’accettazione di attività libero-professionale (fermo restando quanto si dirà di seguito circa il regime derogatorio per il personale docente). L’esercizio delle attività professionali intellettuali è disciplinato dall’art. 2229 c.c., il quale, al primo comma, sancisce che è la legge che determina le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria la iscrizione in appositi albi o elenchi.
  3. d) gli incarichi di consulenza o collaborazione a favore di privati con carattere di continuità;
  4. e) gli incarichi di consulenza, conferiti da amministrazioni o enti pubblici, che consistano in prestazioni riconducibili ad attività libero-professionali;
  5. f) ogni prestazione lavorativa subordinata, parasubordinata, coordinata e continuativa, caratterizzata dall’elemento della continuità ed abitualità;
  6. g) ogni prestazione di lavoro autonomo, ancorché esercitabile senza obbligo d’iscrizione ad albi e registri, quando assuma il carattere della continuità;
  7. h) l’assunzione anche a titolo gratuito di cariche sociali in società costituite a fini di lucro;
  8. l) le lezioni private impartite a studenti sono vietate in assoluto agli ispettori e capi di istituto;
  9. m) le lezioni private sono vietate ai docenti solo se riguarda alunni frequentanti il proprio istituto. n) tutte quelle attività che concretino una situazione d’incompatibilità e/o conflitto d’interessi riconosciuta dalla pubblica amministrazione di appartenenza.

Inoltre, una nuova disposizione è contenuta al comma 16 ter  (anche ciò rappresenta una novità introdotta con la Legge 190/2012)  ove è previsto che i dipendenti i quali, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della Pubblica Amministrazione.

 

LE DEROGHE PER I DOCENTI

 

L’art. 508 del D. Lgs. 297/94, ancora vigente, prevede espressamente delle deroghe all’istituto della incompatibilità per il personale docente, e non già per il personale ATA, ma solo per attività tipicamente “professionali” e non già per quelle “commerciali”.

Infatti, il citato articolo 508 prevede espressamente al comma 15 che al personale docente è consentito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio.

Per “libera professione” si intende quell’attività svolta in maniera autonoma, a livello professionale e normalmente per più committenti.

Le attività libere professionali possono essere svolte dal personale docente purché:

1) non siano di pregiudizio alla funzione docente;

2) siano compatibili con l’orario di insegnamento e di servizio;

3) siano esplicate previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Inoltre, la deroga all’attività professionale per il docente, rispetto al resto del pubblico impiego, non prevede il prerequisito dell’iscrizione agli albi professionali ( Tar  Sicilia- Sezione Palermo, 19 ottobre 1983, n. 874).

L’autorizzazione all’esercizio della libera professione degli insegnanti, di competenza del Dirigente Scolastico, non è a tempo indeterminato, ma ha validità annuale (anno scolastico).

LE INCOMPATIBILITÀ RELATIVE

L’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato l’art. 42 della legge n. 190/2012, accanto alla disciplina delle incompatibilità “assolute”, regolamenta anche le attività sottoposte ad un regime autorizzatorio (compatibilità relative).

In linea di principio, per il personale ATA, docente e dirigente, si considerano attività compatibili e quindi autorizzabili le attività che complessivamente e contestualmente rispondono ai seguenti criteri:

  1. a) siano svolte al di fuori dell’orario ordinario e straordinario di lavoro
  2. b) non pregiudicano i doveri d’ufficio e l’assolvimento di compiti istituzionali;
  3. c) non siano in conflitto d’interessi anche potenziale;
  4. d) richiedano un impegno modesto e non continuato nel tempo e comunque non pregiudizievole del recupero psicofisico;
  5. e) assumano il carattere della saltuarietà ed occasionalità;
  6. f) non comportino l’assoggettamento alla partita I.V.A., salvo i casi in cui la partita necessiti ai fini dell’alienazione saltuaria dei prodotti dei fondi e dell’accesso a contributi statali e comunitari a sostegno dell’agricoltura, e fatte salve le condizioni di occasionalità e modestia dell’impegno richiesto dall’attività.

Tra gli esempi di attività in genere che superano l’incompatibilità previa autorizzazione possiamo citare sia il caso delle “lezioni private” (per i docenti).

Per quanto riguarda le lezioni private il personale docente ha la possibilità di impartirle unicamente ad alunni di altre scuole solo previa autorizzazione. C’è l’obbligo non solo di informare il Dirigente Scolastico, ma è anche necessario che “di fatto” l’attività non sia incompatibile con le esigenze di funzionamento della Scuola (Consiglio di Stato  n. 393 del 18 ottobre 1993). Questo perché un candidato non può sottoporsi a un esame se ha ricevuto lezioni private dal docente che dovrebbe, poi, esaminarlo. La violazione delle prescrizioni in materia di lezioni private può comportare non solo “responsabilità disciplinare”, ma anche la nullità di scrutini e prove di esami (art. 508 D. lgs. 297/94). Diverso è il caso invece dell’attività di insegnamento in “Corsi biennali di Specializzazione per il sostegno”  in quanto il regime delle deroghe all’incompatibilità è stato dettagliatamente disciplinato dall’art. 10 dell’Ordinanza Ministeriale 14 febbraio 1996, n. 72, che precisa che il personale direttivo e docente di ruolo, incluso in appositi elenchi provinciali, può prestare insegnamento in corsi statali e non statali per non più di 140 ore complessive, mentre il personale direttivo di regola può dirigere un solo corso.

Senza la previa autorizzazione il relativo provvedimento di incarico è nullo di diritto.

All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero dell’ Economia e Finanze, avvalendosi della Guardia di Finanza. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero della Economia e delle Finanze.

                                                                                             

 

RASSEGNA NORMATIVA

Legge 190/2012 che ha integrato l’art. 53 del Dlgs 165/2001: modifiche in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici.

Dlgs 39/2013: disposizioni in materia di “inconferibilità” e “incompatibilità” degli incarichi dirigenziali nella Pubblica Amministrazione.

Le due disposizioni legislative si applicano, in base all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Art. 508 del Dlgs 297/94: deroghe all’istituto della incompatibilità per il personale docente.

 

 

RASSEGNA NORMATIVA

Legge 190/2012 che ha integrato l’art. 53 del Dlgs 165/2001: modifiche in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici.

Dlgs 39/2013: disposizioni in materia di “inconferibilità” e “incompatibilità” degli incarichi dirigenziali nella Pubblica Amministrazione.

Le due disposizioni legislative si applicano, in base all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Art. 508 del Dlgs 297/94: deroghe all’istituto della incompatibilità per il personale docente.

Potrebbero interessarti anche...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *