Individuazione perdenti posto
di Fabio ScrimitoreIl quesito, formulato da un Assistente amministrativo, concerne l’esclusione di un docente dalla graduatoria d’istituto degli ipotetici perdenti posto.
Nel corso dello strettissimo spazio di tempo (nel caso in esame, 24 ore soltanto) che il vigente Contratto nazionale integrativo sulla mobilità concede quest’anno ai Dirigenti scolastici per l’individuazione degli insegnanti perdenti posto, rispetto al numero delle cattedre e dei posti fissati dall’Ambito Territoriale competente per il nuovo organico triennale dell’autonomia, l’Istituto Comprensivo dal quale proviene il quesito è stato destinatario d’una affrettatissima istanza, con la quale un insegnante di scuola secondaria di primo grado ha chiesto di essere escluso dalla relativa graduatoria.
Il professore ha motivato la richiesta ricordando al Dirigente che nel suo fascicolo personale risulta che egli assiste la suocera in situazione di disabilità grave, secondo quanto prevede il comma 5° dell’art. 33 della Legge-quadro sull’handicap, la n. 104, che, come è noto, risale al febbraio del 1992. Ad ulteriore sostegno della sua richiesta, il professore ha citato l’art. 14 del Contratto nazionale integrativo sulla mobilità, sottoscritto il 16 aprile 2016, il quale, a suo giudizio, assegna diritto di precedenza, nelle operazioni di mobilità, al personale scolastico (parente, affine o affidatario)che intende assistere il familiare ai sensi dell’art. 33 , commi 5 e 7, della Legge n. 104/92, in qualità di referente unico.
L’ Assistente amministrativo, al quale il piano di lavoro della scuola assegna l’istruttoria dei procedimenti sulla mobilità, ha chiesto di sapere se la richiesta del professore sia legittima, cioè se egli abbia diritto di essere escluso dalla graduatoria d’istituto per l’individuazione dei perdenti posto.
Si risponde dichiarando che la richiesta del professore è infondata perché non vi è nessuna disposizione del vigente Contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità che la sostenga.
Del citato, nuovo Contratto integrativo sulla mobilità, sottoscritto il 6 aprile 2016, si trascrive lo stralcio dell’art. 13 che disciplina l’esclusione dalla graduatoria di istituto.
Art. 13: ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO:
2.a) I docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), V) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.).
E’ noto che le precedenze indicate dai predetti punti I, III, V e VII, previsti dal comma 1 del suddetto art. 13, sono le seguenti:
I) DISABILITA’ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE
III) PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE
V) ASSISTENZA AL CONIUGE ED AL FIGLIO CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE
VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI
La condizione di assistente, quale referente unico, della suocera (affine di primo grado) non rientra in nessuna delle situazioni previste dai trascritti punti I, III, V e VII dell’art. 13 del citato CCNI sulla mobilità 2016/17. Non rientra, in particolare, fra le situazioni familiari prese in considerazione dal predetto punto V, il quale, come appare più che evidente, assegna il diritto alla precedenza e, conseguentemente, quello all’esclusione dalla graduatoria dei perdenti posto, soltanto al coniuge che assiste il consorte disabile, come pure al figlio che assiste il genitore ed al genitore che assiste il figlio disabile e, infine, a chi ha la tutela del disabile. L’assistenza alla suocera – è questo il caso del docente in questione – non dà il richiesto diritto all’esclusione dalla graduatoria dei perdenti posto, dal momento che quello tra genero e suocera è un rapporto civile ben diverso dalla parentela e dal coniugio, configurandosi come rapporto di semplice affinità di primo grado.
Si può anche aggiungere che la sua condizione di assistente della suocera rientra esattamente nella fattispecie prevista dall’art. 14 del citato CCNI, il quale esclude esplicitamente che possa vantare diritto alla precedenza nelle operazioni di mobilità il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che non sia familiare della persona da assistere, ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 7, della Legge n.104/1992.

