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Insegnante o ATA? Come inquadrare il docente inidoneo all’insegnamento

In quale categoria rientra il docente che ricopre mansioni amministrative, perché dichiarato permanentemente inidoneo all’insegnamento?

 

Abstract

Un insegnante dichiarato inidoneo all’insegnamento per motivi di salute è stato assegnato, all’interno della stessa scuola, ai servizi bibliotecari e di supporto informatico al personale amministrativo. Dovendo avviare un procedimento disciplinare nei suoi confronti, il ds dell’istituto chiede al direttore Scrimitore se nel caso specifico venga conservato lo status giuridico di insegnante, o se il docente-bibliotecario sia da considerare parte del personale ATA.

 

           

Il  dirigente scolastico di un Istituto comprensivo di scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, intende contestare disciplinarmente alcune presunte violazioni di obblighi di lavoro ad un insegnante impegnato in attività diverse dall’insegnamento, riferite alla gestione della biblioteca scolastica e ad iniziative di supporto informatico agli assistenti amministrativi; si può aggiungere che, dopo essere stato dichiarato permanentemente inidoneo all’insegnamento, il predetto docente si è avvalso della facoltà d’essere utilizzato in attività non di insegnamento, ai sensi del comma 5 dell’art. 17 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sottoscritto nel novembre 2007 e confermato dal CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018.

“Dovendo avviare un procedimento disciplinare nei suoi confronti – ha scritto il  dirigente scolastico –, mi chiedo a quale categoria riferirmi per la sanzione: docente (D. lgs. 297/94) oppure ATA (CCNL 2016/2018)?”.

 

È probabile che il quesito richiami l’attenzione di almeno 25 lettori manzoniani sulla vecchia, ed ancora non risolta, questione della ricerca di un modello normativo che assicuri dignità al lavoro di tanti insegnanti, indotti dai gravosi impegni dell’aula, uniti a quelli delle sempre più ricorrenti riunioni dei Consigli di classe e dei Collegi dei docenti, ad abbandonare le più gratificanti attività connesse alle relazioni educative con gli studenti, surrogandole con gli indeterminabili supporti strumentali alla didattica.

Forse non tutti coloro che hanno avuto modo di interessarsi, in passato, alla posizione della predetta categoria di insegnanti potranno ricordare che il governo ed il Parlamento hanno posto le basi per un’accettabile risoluzione del problema di cui ci si sta occupando già nel 2011, quando, con i commi 12, 13 e 14 del decreto-legge n. 98 del 6 luglio di quell’anno, convertito in fretta e furia nella legge n. 111 del 15 luglio, fu stabilito che: “Il personale docente dichiarato, dalla commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, su istanza di parte, da presentarsi all’Ufficio scolastico regionale entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneità, assume, con determina del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale competente, la qualifica di assistente amministrativo o tecnico”.

 

Quelle disposizioni prevedevano che detto personale sarebbe stato immesso nei ruoli ATA su posto vacante e disponibile, con priorità nella provincia di appartenenza, e tenendo conto delle sedi preferite dal richiedente, sulla base di criteri stabiliti con successivo decreto del ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Lasciati i ruoli degli insegnanti, i neo-assistenti amministrativi e tecnici avrebbero mantenuto il maggior trattamento stipendiale (di docente) mediante assegno personale, che sarebbe stato, poi, riassorbito con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti

 

Il legislatore sapeva bene che non tutti gli insegnanti che ne avevano titolo avrebbero ritenuto conforme alle loro aspirazioni transitare nei pur dignitosissimi ruoli di assistente amministrativo o tecnico, se non altro per le non proprio consolatorie prospettive economiche, giacché, una volta riassorbito il predetto assegno ad personam nel trattamento economico del nuovo ruolo, avrebbero perduto ogni possibilità di ricevere stipendi comparabili a quelli degli insegnanti in cattedra, con pari anzianità.

Ne è prova il fatto che la predetta legge del 2011 aveva precisato che gli insegnanti inidonei all’insegnamento, che non avessero voluto presentar la prevista domanda di transito nei ruoli ATA, sarebbero stati “soggetti a mobilità intercompartimentale, transitando obbligatoriamente nei ruoli del personale amministrativo delle Amministrazioni dello Stato e delle Università, all’interno della Regione della scuola di titolarità.

 

La complessa materia ha subito, poi, un’integrazione con le disposizioni contenute nell’art. 15, commi 4 e seguenti, del decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013 (convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2013, n. 128): disposizioni che hanno esteso la predetta disciplina al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti.

Le nuove disposizioni prevedevano che, in assenza di istanza, o nell’ipotesi che l’istanza non fosse stata accolta per carenza di posti disponibili, avrebbe trovato applicazione al nuovo personale inidoneo la procedura della mobilità intercompartimentale, limitandola “al contesto delle Amministrazioni che avessero presentato vacanze di organico”.

Tuttavia, venne stabilito che, nelle more dell’applicazione della mobilità intercompartimentale e comunque “fino alla conclusione dell’anno scolastico 2015-2016”, tale personale poteva essere utilizzato per le iniziative di cui all’art. 7 del citato decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni nella legge n. 128/2013, per la prevenzione della dispersione scolastica, ovvero per attività culturali e di supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche.

 

La prevedibile assenza di entusiasmo degli insegnanti inidonei per la prospettiva di transitare nei ruoli del personale ATA spinse il legislatore ad un vero e proprio giro di vite, obbligando i poveri docenti che si opponevano al proposto transito nei ruoli ATA a sottoporsi ad una nuova visita collegiale, diretta a verificare la sussistenza della già dichiarata condizione di inidoneità permanente all’insegnamento: se l’inidoneità non fosse stata confermata, evidentemente sarebbero stati costretti a ritornare in cattedra.

Se, invece, le commissioni mediche di verifica avessero confermato la condizione di inidoneità, agli insegnanti sarebbe stata riproposta la possibilità di transitare nei ruoli di assistente amministrativo o di assistente tecnico.

Con analoga originalità, venne disposto che gli insegnanti confermati nello stato di inidoneità all’insegnamento avrebbero sempre potuto presentare domanda di mobilità intercompartimentale nella provincia di appartenenza, oppure in altra provincia.

Non risulta che vi siano stati ulteriori interventi legislativi, o regolamentari, che abbiano ridefinito la posizione residuale degli insegnanti inidonei all’insegnamento, che non hanno ritenuto di fruire della facoltà di transitare nei profili professionali di assistente amministrativo o di assistente tecnico

Conferma questa tesi la presenza negli organici degli Uffici scolastici regionali, e particolarmente negli ambiti territoriali dei predetti Uffici, oltre che in diverse scuole, di insegnanti inidonei, che vi sono utilizzati in attività diverse dall’insegnamento, ai sensi del già citato comma 5 dell’art. 17 del vecchio CCNL del 2007.

La loro permanenza nei ruoli del personale insegnante, seppure nello specifico status di fuori ruolo, è stata oggetto di specifica attenzione in viale Trastevere, in sede di formazione del bilancio di previsione della spesa del Miur per l’esercizio finanziario 2019, allorquando i dirigenti ministeriali hanno cercato di non far gravare sul Ministero l’onere finanziario dei docenti inidonei all’insegnamento.

 

Sarà legittimo, ora, chiedersi la ragione per la quale non è stata offerta ancora ai predetti insegnanti inidonei la possibilità di concorrere ad un nuovo ruolo, partecipando ai procedimenti previsti per la mobilità intercompartimentale.

In relazione, poi, a tal genere di mobilità intercompartimentale, si potrà ricordare che vige ancora il 1° comma dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le sue successive modifiche, il quale così dispone:

“ Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse

Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza.

Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere.

In via sperimentale e fino all’introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali, non è richiesto l’assenso dell’amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell’amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l’amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all’amministrazione di appartenenza.

Con la mobilità volontaria, un dipendente pubblico può decidere di sua spontanea volontà di essere trasferito presso un’altra amministrazione pubblica, presentando regolare richiesta oppure partecipando ad un eventuale concorso pubblico indetto dalla medesima amministrazione.

Il “trasferimento” viene disposto dall’amministrazione che riceve il lavoratore, previo nulla osta dell’amministrazione di provenienza.

 

Orbene, nonostante le chiare disposizioni testè citate, il Miur non ha ancora potuto riconoscere agli insegnanti inidonei il diritto di far domanda per transitare in altre amministrazioni pubbliche; tanto è potuto accadere anche per le implicanze indotte al riguardo dal problema della mobilità del personale soprannumerario amministrativo e tecnico delle province e del connesso problema di riordino che ne è conseguito.

La posizione del Ministero dell’Istruzione è conseguenza diretta soprattutto della disposizione contenuta nel comma 47 dell’art. 1 della legge n. 311 del 2004, il quale così recita: “In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l’anno precedente”.

Vero è che quella scolastica non rientra nel novero delle amministrazioni pubbliche sottoposte al regime di limitazione delle assunzioni, così come il Miur ha sottolineato nella Nota prot. n. 8212 del 13 marzo 2015, che si riporta:

“A seguito di quesiti pervenuti da alcuni Uffici Scolastici Regionali, in merito all’avviso di mobilità del Ministero della Giustizia in oggetto indicato, si precisa quanto segue.

Il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi – ha indetto una procedura di mobilità volontaria esterna per la copertura di 1031 posti a tempo pieno e indeterminato.

A tale proposito di precisa che il bando, all’art. 4 (Presentazione delle domande – Modalità e termini), nel fornire indicazioni sulla presentazione delle domande, prevede che l’interessato deve presentare una espressa dichiarazione dell’Amministrazione di appartenenza (art. 4, comma 3) di essere soggetta a regime di limitazione delle assunzioni.

Come è noto il MIUR, relativamente al personale scolastico, appartenente al Comparto scuola, non è assoggettato al regime di limitazione delle assunzioni (legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, in particolare la disciplina autorizzatoria di cui all’art. 39, comma 3 e 3-bis )”.

 

Allo stesso riguardo è intervenuto il Dipartimento della Funzione Pubblica con la Circolare n. 14115 dell’11 aprile 2005, nella quale si è così espresso: “Per quanto concerne la mobilità in entrata nelle amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici non economici, stante le disposizioni di cui al comma 101 dell’art. 1- d, essa potrà essere attuata nei confronti dei dipendenti provenienti da qualsiasi altra amministrazione, tranne che dal comparto scuola (a meno che non si tratti di docenti inidonei alle funzioni di cui all’art. 35, comma 5, terzo periodo, della legge n. 289 del 2002, che sono personale eccedentario), dalle università e dagli ordini e collegi professionali, e relativi consigli e federazioni. Infatti, poiché per le assunzioni di questi dipendenti non sono previste limitazioni, le eventuali acquisizioni in mobilità sono soggette ad autorizzazione, analogamente a quanto accade per le nuove assunzioni”.

La predetta disposizione, quindi, impedisce al personale docente di partecipare alle procedure di mobilità intercompartimentale in uscita dalla scuola, salvo che non si tratti degli insegnanti che siano stati dichiarati permanentemente inidonei all’insegnamento per motivi di salute, e collocati fuori ruolo.

Nella realtà, non è dato conoscere se della predetta norma abbia beneficiato qualche insegnante inidoneo.

È vero, invece, che il 13 luglio 2015 è stata pubblicata la legge n. 107 sulla “Buona scuola”, che al comma 133 ha disposto quanto segue: “Il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un provvedimento formale adottato ai sensi della normativa vigente, può transitare, a seguito di una procedura comparativa, nei ruoli dell’amministrazione di destinazione, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165, previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell’amministrazione medesima e nel limite delle facoltà assunzionali, fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.

 

Per il personale della scuola non è stato fatto molto.

Sono state presentate molte istanze di nulla osta per partecipare alle procedure di mobilità intercompartimentale, il cui esito è ancora in sospeso.

Con nota del 22 febbraio 2018, il dinamico Ufficio scolastico regionale del Veneto ha precisato che: “La procedura (di mobilità intercompartimentale, n.d.r.) infatti non risulta ancora realizzabile, in quanto non sono mai stati definiti i criteri generali per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 30 del decreto legislativo n.165/2001. Pertanto non è possibile richiedere alcun nulla osta né tantomeno rilasciarlo. Si prega di portare il contenuto della presente a conoscenza dei dirigenti scolastici delle rispettive province, invitando il personale della scuola ad astenersi dal produrre domanda di mobilità in quanto questa Direzione Generale non potrà rilasciare alcun nulla osta ”.

Ricordiamo al riguardo che già il Decreto Brunetta (D.Lgs. 150/2009) prevedeva, sia pure a seguito di trattativa presso l’Aran, la predisposizione delle tabelle di equiparazione tra i vari comparti della PA.

Ma tali tabelle non sono mai state pubblicate.

 

Spiace concludere questa un po’ tediosa ricapitolazione con la speranza che in viale Trastevere, e presso il Dipartimento che un tempo era denominato “della Funzione Pubblica”, si risvegli l’interesse a dare l’attesa risposta al personale inidoneo per salute, che oggi è impegnato, senza molto entusiasmo, in attività non di insegnamento, secondo una prassi consolidata sostanzialmente randomizzata o, come dicono i matematici, di evenienza stocastica. Come ricorda un vecchio  dirigente di Ufficio scolastico provinciale, in illo tempore chiamato Centro servizi amministrativi (C.S.A.), il quale, dopo aver apposto, quasi distrattamente, il suo autografo in calce ad un decreto sottoposto al suo controllo, ne lesse il dispositivo, che così recitava:

“Decreta: il professor Caio Sempronio Gracco, ordinario di matematica e fisica nel Liceo Classico ‘Le Termopili’, è dispensato dal servizio, per inidoneità, ai sensi del 4° comma dell’art. 17 del CCNL del novembre 2007”.

 

L’evidente gravità del provvedimento indusse il  dirigente ad aprire il fascicolo dell’interessato, rilevando che si trattava d’un docente laureato in ingegneria nucleare, che non aveva ancora maturato il minimo servizio necessario per il trattamento pensionistico. Immediatamente chiese al funzionario responsabile dell’istruttoria se l’insegnante fosse stato informato della possibilità di evitare la risoluzione del suo rapporto di lavoro, chiedendo d’essere utilizzato in compiti diversi dall’insegnamento, nel suo o in altri istituti scolastici, come dispone il 5° comma del già citato art. 17. Fu accertato che il professore aveva prodotto alcune domande di utilizzazione in alcuni istituti, oltre che nel suo, ma nessun dirigente delle scuole interpellate aveva dichiarato la propria diisponibilità ad avvalersi della sua opera.

“Bene – concluse il  dirigente del C.S.A., rivolgendosi al funzionario responsabile dell’istruttoria –, convochiamo il docente e chiediamogli se intenda essere utilizzato in questo Ufficio scolastico provinciale”. Il procedimento si concluse con successo. Con il garbo dei miti, il docente pose a disposizione dell’ufficio la sua poliedrica professionalità, che fu sfruttata soprattutto nella riorganizzazione del sito istituzionale, con il compiacimento del personale addetto e con il pieno recupero dell’autostima personale, che un grave stato di depressione aveva notevolmente ridotto.

 

Al  dirigente scolastico autore del quesito si può assicurare che non vi può essere dubbio alcuno che il personale collocato fuori ruolo per motivi di salute, ed utilizzato in compiti diversi dall’insegnamento, mantiene lo status giuridico ed economico di insegnante, rivestito all’atto in cui è stato utilizzato in compiti diversi dall’insegnamento.

Il  ds che si ritenga obbligato ad avviare l’azione disciplinare nei confronti dell’insegnante utilizzato nella scuola che egli dirige, ai sensi del 5° comma dell’art. 17 del CCNL del novembre 2007, confermato dal CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018, dovrà procedere come previsto dagli articoli 492 e seguenti del Testo Unico delle leggi sulla scuola (approvato con il D.P.R. n. 297 del 16 aprile 1994) e dall’art. 55 bis del decreto legislativo n. 165, del 30 marzo 2001, molte volte modificato ed integrato.

 

Riferimenti normativi

Legge 15 luglio 2011, n. 111

Legge 8 novembre 2013, n. 128

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Legge 30 dicembre 2004, n. 311

Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

Legge 13 luglio 2015, n. 107

CCNL Scuola 27 novembre 2007

CCNL Istruzione e Ricerca 19 aprile 2018

D.P.R. 16 aprile 1994, n. 297

Dipartimento della Funzione pubblica, circolare 11 aprile 2005, n. 14115

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nota 13 marzo 2015 n. 8212

 

 

 

 

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