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Iscrizione ai C.P.I.A.

di Fabio ScrimitoreIl quesito riguarda l’iscrizione ai percorsi di istruzione di primo livello, attivati presso i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti.

La specificità del quesito richiede una premessa d’indole generale, che potrà essere considerata utile per conoscere adeguatamente l’organizzazione del nuovo sistema dei centri di educazione degli adulti, previsto dall’art. 4 del D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263. E’ un sistema, questo appena citato, che è articolato in tre ordini di istituzioni educative:
a – percorsi di istruzione di primo livello, che consentono di conseguire il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (diploma di scuola secondaria di I grado) e di ottenere, contestualmente, il rilascio della certificazione che attesta l’avvenuta acquisizione delle competenze di base, connesse all’obbligo di istruzione di cui al D.M. 22 agosto 2007, n. 139 (è il titolo che si consegue al termine del secondo anno degli istituti del secondo ciclo di istruzione);
b – percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui al citato art. 4, co. 6, del D.P.R. 263/2012; al termine di tali percorsi si consegue un diploma di istruzione tecnica, professionale o artistica;
c – percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, realizzati dai CPIA. Tali percorsi sono destinati agli adulti stranieri di cui all’articolo 3 del più volte citato D.P.R. 263/2012. Frequentando tali percorsi, si può conseguire un titolo che attesta il possesso di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d’Europa.

Secondo l’art. 3 del predetto D.P.R. n. 263 del 2012, ai percorsi di istruzione di primo livello – ai quali soltanto è rivolto l’interesse dell’autore del quesito – possono iscriversi, in via ordinaria, gli adulti, anche stranieri, che non
hanno assolto l’obbligo di istruzione, o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione.
Il medesimo art. 3 consente che a tali percorsi di primo livello possano iscriversi anche coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, nonché coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età.
Tale possibilità, però, è concessa a condizione che vi siano le necessarie disponibilità di posti-alunno nell’organico del CPIA e sempre che l’iscrizione di quindicenni sia stata prevista da accordi specifici, intervenuti fra Regione e Ufficio Scolastico Regionale; in questi accordi dovrà essere stato previsto che soltanto in presenza di particolari e motivate esigenze il quindicenne possa iscriversi al percorso di primo livello.
L’autore del quesito ha chiesto di sapere cosa vogliano dire le parole: accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali; cosa significhi l’espressione: nei limiti dell’organico assegnato e come potrà sapere se in una determinata Regione siano stati stipulati tali accordi.
Si risponde precisando che gli accordi che coinvolgono gli Uffici Scolastici Regionali e le Regioni sono effetto diretto delle disposizioni contenute nel comma 632 dell’art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296, che è bene riportare testualmente:


Fermo restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia, in relazione agli obiettivi fissati dall’Unione europea, allo scopo di far conseguire più’ elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati “Centri provinciali per l’istruzione degli adulti”. Ad essi è’ attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilità’ complessive di organico.
Come si vede, l’istruzione degli adulti collega direttamente il sistema dell’istruzione, di competenza dello Stato, con quello della formazione degli adulti e di quella permanente, di competenza delle Regioni; tanto si afferma, perché l’articolo 117 della Costituzione include anche l’istruzione fra le materie di legislazione concorrente, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell’istruzione e della formazione professionale.
Come è noto, relativamente a tali materie, spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservati alla legislazione dello Stato.(cfr art. 117 Cost.).
Attraverso i suddetti accordi intervenuti tra l’Ufficio Scolastico Regionale e la Regione, in tema di educazione degli adulti, si realizza la compartecipazione dello Stato e della Regione alla co-regolamentazione della materia in esame.
E’ pienamente legittimo, quindi, che in ogni Regione si valuti, d’intesa fra le due Istituzioni, se e a quali condizioni possano essere ammessi a frequentare i corsi di primo livello anche i quindicenni.
Naturalmente, se i posti-alunno che sono previsti dalla pianta organica del singolo Centro provinciale per l’istruzione degli adulti sono sufficienti per accogliere tanto i sedicenni quanto i quindicenni, che ne abbiano fatto richiesta, non sorgeranno problemi di sorta. Se, invece, tale disponibilità di posti non sussiste, per ristrettezze d’organico, i sedicenni avranno la precedenza sui quindicenni.
Si conclude affermando che l’esistenza dei predetti accordi tra Ufficio Scolastico Regionale e Regione potrà essere agevolmente conosciuta da chi ne abbia interesse, accedendo al sito informativo del singolo Centro Territoriale Permanente. Sarà sufficiente chiedere alla segreteria del CPIA copia della circolare nella quale l’Ufficio Scolastico Regionale ha diramato le informazioni necessarie per l’accoglimento delle domande di iscrizione ai corsi di primo livello.

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