La durata degli scrutini nella scuola secondaria superiore
Esiste un protocollo standard per l’assegnazione dei voti agli alunni, tale da determinarne una durata ottimale?Abstract Una chiacchierata informale tra colleghi di scuole diverse ha fatto venire alla luce le diverse procedure adottate in sede di scrutinio: c’è chi ci dedica ore e ore, chi invece liquida la questione in una manciata di minuti. Ma esiste una durata “standard” per gli scrutini, o una legge che ne disciplini lo svolgimento?
La stabilizzazione della struttura ordinamentale del sistema scolastico nazionale, dopo più di un trentennio di riforme che si sono succedute in un alternarsi provvido ed improvvido di riforme e controriforme, sembra che stia orientando le interlocuzioni scuola-pubblicistica scolastica in forme che si ispirano ad una dialettica interattiva, più che alla tradizionale proposta di quesiti e corrispondente risposta. Lo attesta uno stimolante dialogo sulla durata delle sedute che impegnano i consigli di classe nelle operazioni di scrutinio.
Prima ancora che giungesse nella sala dei professori il Dirigente scolastico, per riprendere le operazioni di scrutinio del primo quadrimestre appena concluso, è entrata in sala, con un sorriso più che accattivante, una collega dei componenti del consiglio che, sino al 31 agosto dell’anno precedente, aveva insegnato in quel Liceo statale a titolo di incaricata annuale e che, dal giorno successivo, era stata felicemente assunta, a tempo indeterminato, in un Istituto tecnico della stessa cittadina. La festosa insegnante intendeva dimostrare ai suoi rimi colleghi l’affetto che ancora conservava per quel rinomato Liceo e, soprattutto, per gli affezionati colleghi.
L’ora tarda della sera aveva fatto pensare all’affettuosa insegnante che le operazioni di scrutinio fossero state ormai concluse, o almeno, in via di conclusione. In realtà, i vecchi colleghi confessarono che il protrarsi imprevisto delle argomentazioni che avevano impegnato tutti nella valutazione del profitto e del comportamento degli alunni delle prime tre classi del liceo, li stava obbligando ad un vero e proprio tour de force, dovuto anche al fatto che la segreteria era stata impegnata a pubblicare i risultati dello scrutinio quadrimestrale appena due giorni dopo. Purtroppo per loro, nella programmazione delle operazioni di scrutinio, diramata con l’immancabile What’s app, la segreteria aveva riportato 60’ quale durata media dello scrutinio d’ogni classe. La realtà aveva superato i tempi della programmazione, vedendo oltrepassati, e di non poco, i 60’ per classe.
La persistente, seppur temporanea, assenza del Dirigente aveva poi permesso ai docenti di tener con la sopravvenuta, sorridente collega una cordiale conversazione a più voci, sulle ipotizzabili ragioni che possono influire sulla durata delle operazioni di scrutinio.
Quel che più aveva sorpreso, anzi, meravigliato, la collega in visita d’affetto alla suo vecchio Liceo, era stata la durata di 60’, già preventivata dalla segreteria; la meraviglia dell’insegnante venne espressa con le parole: “Nel mio Istituto Tecnico non impieghiamo mai più di 15‘ per far lo scrutinio d’ogni classe, pur tenendo conto che, da noi, non vi è classe che non includa almeno 23 alunni”.
L’insegnante aveva spiegato, poi, che era stato possibile raggiungere l’auspicato obiettivo di contenere nei limiti del quarto d’ora la durata degli scrutini perché il Dirigente scolastico, con motivata ed autorevole fermezza argomentativa, era riuscito a convincere i componenti dei consigli di classe a tenere costantemente aggiornato il registro elettronico, inserendovi nelle pagine digitalizzate, corrispondenti alle singole classi, i voti assegnati ai compiti scritti ed alle interrogazioni degli studenti, le loro assenze e le note disciplinari, almeno 24 ore prima del tempo programmato per le operazioni di scrutinio.
Ne era derivato, secondo il commento dell’insegnante ospite del Liceo, che gli scrutini delle classi del suo nuovo Istituto si risolvevano, di fatto, nella semplice lettura ad alta voce dei voti, delle assenze e delle note disciplinari dei singoli alunni; spettava all’insegnante coordinatore della classe scrutinanda, leggere i predetti dati sul tabellone luminoso, che faceva mostra di sé sulla LIM sistemata, per l’occasione, in sala professori. L’unico dato che il coordinatore della classe non avrebbe potuto leggere sulla LIM era il voto di comportamento dei singoli studenti, dal momento che il vecchio voto di condotta, ai sensi del Regolamento sulla valutazione, approvato con il Decreto legislativo n. 122 del 22 giugno 2009, vuole che l’assegnazione del voto sul comportamento debba seguire il tradizionale rituale, che si avvia con la proposta di voto, che compete al docente coordinatore della classe, e si conclude con la decisione collegiale del consiglio di classe.
La professoressa di matematica e fisica aveva concluso la descrizione del rito degli scrutini, adottato nel suo Istituto, aggiungendo che il predetto rituale dell’assegnazione del voto in comportamento non impegnava mai molto tempo. Per prassi consolidata, infatti, nell’Istituto tecnico della docente ospite del Liceo, il voto di comportamento era deciso in una sorta di valutazione collegiale dello stile di relazione sociale di tutti gli alunni della classe, alla quale il consiglio dedicava la fase d’apertura dello scrutinio.
In questa prima fase, il coordinatore di classe proponeva che si procedesse individuando prima, e collegialmente, gli alunni che, per l’irreprensibile assiduità rilevata nella frequenza scolastica e per la diligente partecipazione alle varie forme in cui si può realizzare il dialogo educativo, potevano essere ritenuti meritevoli di 10 decimi in comportamento; poi, ripeteva l’appello ai colleghi, perché individuassero gli studenti gratificabili con 9 decimi, poi quelli meritevoli di 8 decimi e così via, scendendo per li rami. Nell’Istituto di cui si scrive, difficilmente i consigli di classe proponevano che si assegnasse il mediocre voto di 5 decimi, perché una tale valutazione rappresenterebbe uno scoraggiante preludio per il buon esito anche dello scrutinio finale.
Non fu difficile al rigoroso professore di matematica e fisica del Liceo opporre alla sorridente collega del vicino Istituto tecnico l’argomentazione, che si può trarre dalla lettura della storica disposizione che è stata formalizzata, forse per la prima volta, nel 1925, esattamente nel 3° comma dell’art. 79 del Regio-decreto n. 653 del 4 maggio di quell’anno.
La disposizione ha voluto che la procedura di assegnazione del voto venisse strutturata in due ben distinte fasi: la prima comprende la proposta di voto, che spetta al docente della materia; la seconda è rappresentata dalla deliberazione del voto nella singola disciplina, che compete all’intero consiglio di classe.
Si può citare il testo della norma richiamata: “I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni.
Se il regolamento interno di istituto obbligasse veramente i professori a riportare sul registro elettronico i voti assegnati agli studenti ben prima che si avvii la riunione per gli scrutini del consiglio di classe, ne potrebbe discendere che, di fatto, le due fasi (proposta del singolo docente e, poi, deliberazione consigliare) dell’assegnazione del voto di profitto verrebbero fuse in un unico momento. Una tale procedura, in sintesi, non consentirebbe al consiglio di classe di deliberare sul voto da far riportare in pagella per la singola materia; si darebbe, cioè, al professore il potere di assegnare autonomamente il voto, escludendone il consiglio, al quale resterebbe soltanto la modesta funzione di deliberare il voto sul comportamento, su proposta del coordinatore di classe.
Sarebbe, questa, una procedura perfettamente analoga a quella che adottano i professori universitari nelle assegnazioni dei voti d’esame nelle discipline accademiche, anzi, con una differenza, rilevabile dal fatto che i regolamenti universitari impongono al titolare dell’insegnamento l’obbligo, nel corso degli esami di profitto, di farsi affiancare almeno da un cultore della sua disciplina, il quale assume la funzione diretta a limitare la naturale propensione all’autoreferenzialità.
Altrettanto facile è stato per la docente di matematica e fisica, cordialissima ospite serale nel suo ex Liceo, contrapporre all’animoso collega quella sorta di compromesso, che non è del tutto estraneo all’immaginario collettivo della benemerita classe docente della scuola secondaria del secondo ciclo, che tende a considerare la sopra citata disposizione dell’art. 79 del 1925 come una sorta di blanda grida manzoniana. “Nessuno intende sottrarre al consiglio di classe la funzione di trasformare la proposta di voto dell’insegnante in voto definitivo – la memoria di medio termine consente di ricordare, con buona approssimazione, le parole della docente di matematica e fisica –. Ma nella realtà, quante volte potrà essere accaduto che il voto di 4 decimi, proposto dal docente di matematica, o da quello di filosofia, oppure dall’insegnante di latino, sia stato trasformato dal consiglio di classe in voto diverso?”.
L’argomentazione può non essere considerata viziata da inverosimiglianza. La quasi prevalente prassi dei consigli di classe ha sempre visto il consiglio confermare i voti proposti nelle singole discipline dagli insegnanti. Il consiglio, in generale, conferma la proposta di voto del docente non per irrealistica, o irenica, tendenza alla serenità delle relazioni endo-consiliari, né per conformismo professionale, ma soltanto perché la specializzazione scientifica, che caratterizza ogni insegnamento, specialmente a livello degli istituti del secondo ciclo, costituisce una forma di barriera tecnico-professionale che non consente agevolmente al componente del consiglio di classe d’altra disciplina proporre le motivate argomentazioni logiche, sulla cui scorta soltanto il consiglio di classe può sovrapporre le sue valutazioni a quelle del singolo docente, per modificarne, in senso positivo o negativo, il voto proposto.
Vero è che, non raramente accade che l’iniziativa di chiedere l’intervento del consiglio di classe, in tema di proposta di voto, venga assunta dallo stesso docente. Ciò può accadere nei riguardi della valutazione di studenti che abbiano voti più che positivi nella generalità delle materie del piano di studi, ma voti molto negativi nelle prove scritte o nelle interrogazioni della disciplina d’un solo, o di pochissimi docenti.
Il più che comprensibile scrupolo, che coglie ogni insegnante, di armonizzare, per quanto sia ragionevole, la valutazione nelle sue discipline con gli esiti dei rendimenti numerici offerti dallo studente nella maggior parte delle altre materie del curriculum, può indurre l’insegnante a chiedere una sorta di indulto pedagogico ai colleghi, pregandoli di ridurre collegialmente lo spread fra il voto nella sua disciplina ed i voti delle altre materie.
La benefica presenza in consiglio di classe dell’irrinunciabile spirito di equità sociale fa sì che non si possa dire che la tendenza ad armonizzare le risultanze delle votazioni di scrutinio, livellandone le discrepanze fra i voti delle diverse materie, sussista nei riguardi di studenti, in corrispondenza dei quali il registro elettronico evidenzi la maggior parte di voti negativi, cui si contrapponga qualche voto molto positivo, in una o in poco più d’una disciplina professionalizzante. In una società come quella odierna, in cui tende a prevalere la tendenza all’acquisizione di competenze sempre più specializzate, forse non è un male assecondare in classe gli interessi volti a privilegiare determinati apprendimenti scolastici, sperando che il progredir negli studi dello studente gli permetta di rimotivarsi anche in relazione a competenze a lui non molto care, ma indispensabili per poter fruire compiutamente dei diritti di cittadinanza.
Le considerazioni appena espresse fanno ritenere sicuramente singolare che lo scrutinio quadrimestrale di una classe di Istituto Tecnico, o di un Liceo, o quella di un Istituto Professionale, formata da 23 – 25 alunni, possa durare il breve spazio di un quarto d’ora, se non altro, perché l’attuale ordinamento non limita le operazioni di scrutinio al semplice controllo dei voti, già riportati dai docenti sul registro elettronico dei voti, ma pretende che siano rilevate le attività didattiche di recupero delle insufficienze registrate e, corrispondentemente, quelle di potenziamento degli interessi degli studenti che si proiettino verso livelli di eccellenza.
Appare altrettanto singolare che si impegni più d’un’ora di lezione per un analogo scrutinio, e tale giudizio di singolarità trova il suo presuntivo fondamento nelle espressioni, vivacizzate da un sorriso di comprensione, con le quali il collega di scienze motorie del Liceo già citato ha accompagnato la godibile narrazione d’una fase delle operazioni di scrutinio della sua classe.
Soltanto per assegnare il voto di comportamento dei 24 alunni della classe, il consiglio ha impiegato circa un’ora, 15’ sono stati sufficienti, per la lettura dal tabellone elettronico della LIM dei voti di profitto dei 24 studenti.
“Eppure doveva essere molto più semplice dare il voto di condotta – ha convenuto il professore di scienze fisiche e motorie – dal momento che per la valutazione del comportamento non si debbono leggere né voti di prove scritte, né di interrogazioni. È sufficiente leggere sulla LIM le eventuali “note”, oltre alle assenze e le altrettanto eventuali sanzioni disciplinari. Peraltro – ha proseguito il maturo, insegnante-ginnasta – il comportamento è l’unica disciplina che noi insegnanti valutiamo senza insegnarla. C’è stato un tempo in cui i maestri della vecchia scuola elementare deamicisiana insegnavano il comportamento, perché vi si sentivano esplicitamente, e più spesso, implicitamente, delegati dalle famiglie, la maggior parte delle quali, per le condizioni sociali della vita di quei decenni, avvertiva l’autorevolezza morale del maestro. Perciò si può dire che valutando la condotta dei suoi alunni, il maestro della scuola elementare regia valutava anche la sua opera di maestro di stile sociale. Oggi quella delega educativa è venuta meno del tutto. Sì, è vero che studenti e genitori, nel momento in cui presentano la domanda di iscrizione a scuola, formano il così detto Patto di corresponsabilità educativa e se ne prendono anche copia. Ma, da quanto fanno intendere anche giornali e TV, quel Patto non vien letto molto approfonditamente in famiglia. Ed i poveri professori del Liceo, come i colleghi delle altre istituzioni formative, danno ancora il voto in comportamento, giudicando lo stile di vita dei loro studenti, senza sapere quale stile sia stato da loro appreso”.
È probabile che le proposizioni del professore di scienze motorie e sportive rappresentino le ragioni che fanno ritenere poco verosimile che il consiglio di classe impegni un’ora della sera soltanto per decidere quale sia il voto da assegnare al comportamento del singolo studente.
Riferimenti normativi
Decreto legislativo 22 giugno 2009, n. 122
Regio-decreto 4 maggio 1925, n. 653

