La malattia “passa” sotto i ponti
Come si deve comportare il docente quando i giorni di festa si accavallano con le assenze per malattia?
Abstract
L’autrice del quesito, assente per malattia prima dell’inizio della sospensione delle attività didattiche per il “lungo ponte” tra il 25 aprile e il 1^ maggio, ipotizza di dover prolungare la malattia anche oltre i giorni festivi. È necessario che “copra” anche i giorni di vacanza con il certificato medico? Quando mancano i riferimenti normativi, la soluzione è ricorrere al buon senso.
Una docente di scuola secondaria di I grado ha fatto conoscere che ragioni di salute le hanno impedito d’essere a scuola sino a venerdì, 27 aprile 2018, specificando che il giorno di sabato, per lei, è libero da impegni scolastici. Ha aggiunto, poi, che la sua scuola resterà chiusa da domenica 29 aprile sino al successivo mercoledì, 6 maggio. Con l’apprezzabile candore dell’incolpevole innocenza, la docente ha chiesto di sapere se, nell’ipotesi di una nuova richiesta di malattia dal 7 maggio, sarà necessario coprire il suddetto periodo (dal 29 aprile al 6 maggio) con certificato medico”.
Fra i testi che riportano disposizioni legislative e regolamentari non si rinvengono norme che disciplinino il caso proposto, per il quale, pertanto, si propone una soluzione fondata su profili di chiara razionalità argomentativa.
La prassi amministrativa consente di affermare correttamente che due periodi di assenza per malattia, intervallati esclusivamente da giorni in cui la scuola è del tutto chiusa, con la conseguente interruzione di tutte le sue attività istituzionali, didattiche, di insegnamento e funzionali all’insegnamento, vanno considerati come unico e continuo periodo di assenza per malattia.
Quando, invece, due periodi di assenza per malattia siano interrotti dal giorno in cui l’orario settimanale delle lezioni del singolo insegnante non ne preveda l’ordinario impegno in attività di insegnamento o in attività funzionali all’insegnamento, in tal caso i due periodi di assenza resteranno ben distinti, a condizione che l’insegnante si presenti personalmente a scuola, ponendosi a disposizione del dirigente, oppure faccia giungere alla scuola una formale dichiarazione in cui si dichiari, per quel giorno, a completa disposizione per necessità didattiche.
Una tale conclusione è supportata anche da un orientamento espresso dall’Agenzia negoziale ARAN del 16 febbraio 2011.
Analizzando il caso dell’insegnante che ha redatto il quesito, si potrà osservare che, molto, molto verosimilmente, l’interruzione funzionale delle attività scolastiche nel periodo 29 aprile – 6 maggio 2018 non corrisponderà ad un tempo di chiusura totale delle attività scolastiche istituzionali, ma comprenderà giorni in cui saranno sospese soltanto le attività di insegnamento, secondo quanto sarà stato previsto dal calendario scolastico di istituto che, come è noto, libera soltanto gli alunni dalla presenza in aula, ma non disimpegna il personale dall’espletamento di funzioni amministrative o para-didattiche.
Si suggerisce, pertanto, all’autrice del quesito di produrre il 4 maggio 2018 una dichiarazione alla scuola in cui si metta a disposizione per eventuali necessità didattiche, o connesse alla didattica.

