• venerdì , 29 Marzo 2024

La nuova riforma del titolo V:

quale governance nella scuola dell’autonomia ?

di Francesco G. Nuzzaci

Nell’ambito della più ampia, e radicale, riscrittura della seconda parte della Costituzione per il superamento del bicameralismo paritario, il disegno di legge costituzionale approvato dal Consiglio dei ministri il 31 marzo 2014 sembrerebbe preannunciare una vera e propria controriforma del Titolo V rispetto all’architettura, mai compiutamente perfezionatasi, prefigurata dalla legge costituzionale n. 1/0 1.

I suoi riflessi sull’autonomia scolastica ben si evidenziano scorrendo velocemente l’articolato, ancorché lo stesso non sia un modello di eleganza stilistica; in particolare, ponendosi a comparazione il nuovo articolo 117 con il testo attuale.

Il predetto articolo incrementa significativamente il numero delle materie – e, in aggiunta, delle funzioni – di legislazione esclusiva dello Stato.

Per i nostri fini, risultano ora inclusi la disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (secondo comma, lettera g) e, accanto alle preesistenti norme generali sull’istruzione, l’ordinamento scolastico, nonché l’istruzione universitaria e la programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica.

È soppressa la legislazione concorrente, che aveva consentito allo Stato e alle regioni di legiferare – faticosamente, e con un montante contenzioso davanti alla Corte costituzionale –, l’uno determinando i principi fondamentali, le altre le norme positive integrative e di dettaglio regolanti la materia.

Per converso, spetta ancora alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia o funzione non espressamente riservata alla legislazione esclusiva statale, con particolare riferimento…all’organizzazione dei sevizi scolastici, nonché dell’istruzione e formazione professionale; comunque fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche.

Epperò, la legge dello Stato può sempre intervenire, su proposta del Governo, in materie o funzioni non riservate alla sua legislazione esclusiva, quando lo richiedano le – generiche – unità giuridica o unità economica della Repubblica, ovvero la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale; interesse nazionale la cui definizione, o qualificazione, è, volta per volta ed in concreto, rimessa alla sovrana determinazione del Governo.

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