La riforma dell’insegnamento di sostegno
Analisi dei punti salienti dello schema di decreto legislativo (atto 378) sulla promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità
di Agata Scarafilo
Abstract. Primo via libera alla riforma dell’insegnamento di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado. Il contributo focalizza l’attenzione sui punti salienti dello schema di decreto legislativo (atto 378) recante norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Un testo che ricorre alla tecnica della novellazione, peraltro già utilizzata per apportare modifiche alla legge 104/92 (articoli 12 e 15).
Argomenti. La “Buona Scuola”; la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità; il Piano per l’inclusione; il Gruppo territoriale inclusione; il Piano educativo individualizzato; continuità e modifiche al regolamento delle supplenze.
INTRODUZIONE
Già nel numero di novembre 2016 avevamo trattato delle più importanti novità sul sostegno nel mondo della scuola che erano state preannunciate, in attesa del decreto legislativo che avrebbe introdotto importanti cambiamenti nel sistema scolastico.
Infatti, il 14 gennaio scorso è stato dato il primo via libera al decreto legislativo recante norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità (Atto 378).
Un decreto adottato in attuazione della delega conferita al Governo in base all’art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della Legge 107 del 2015 (c.d. Buona Scuola).
Precisiamo che tutte le novità, dopo l’approvazione in Consiglio dei Ministri, dovranno poi essere valutate, entro il 17 marzo 2017, dalle Commissioni parlamentari, per poi essere rinviate, per il passaggio definitivo, all’Esecutivo.
Pertanto, continueremo a seguire l’iter legislativo al fine, anche, di poter rilevare eventuali modifiche che potranno intervenire nei passaggi sopra indicati.
Al momento, ci premuriamo di entrare nel merito delle più importanti novità emerse dalla lettura dell’Atto n. 378 del Governo, sottoposto al parere parlamentare.
Il decreto legislativo nell’ambito della strategia della promozione dell’inclusione è nato con l’intento di predisporre e mettere a sistema interventi a sostegno dell’inclusione scolastica. Sicché, interviene in particolare:
– sulla revisione delle modalità e dei criteri di certificazione;
– sulla ricognizione delle prestazioni riguardanti l’inclusione scolastica previste dalla normativa vigente;
– sulla modifica della formazione iniziale degli insegnanti di sostegno;
– sull’obbligo di formazione relativamente alle tematiche dell’inclusione per tutto il personale della scuola, compreso il Dirigente scolastico.
Con ben 21 articoli, che costituiscono lo schema del decreto legislativo, si disciplina l’inclusione scolastica, introducendo numerosi aspetti innovativi rispetto al passato.
Va intanto precisato che l’Atto è incentrato esclusivamente sull’inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104 del 1992. Pertanto, non si fa riferimento, ad esempio, agli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), di cui alla Legge 8 ottobre 2010, n. 170, o agli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES).
L’ITER PROCEDURALE
Di particolare importanza è l’art. 7, che entra nel vivo dell’iter procedurale per l’inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità.
La procedura delineata si muove nell’ambito della legislazione vigente e viene adattata alle innovazioni introdotte dal citato decreto legislativo definendo una concatenazione temporale e ragionata dell’iter.
Un dato sicuramente importante è quello che fa riferimento al ruolo dell’Inps, soggetto a cui ordinariamente deve essere rivolta inizialmente l’istanza per la certificazione, che dovrà avere l’obbligo di trattare in via prioritaria le istanze afferenti agli alunni disabili.
Le Commissioni mediche, anch’esse modificate soprattutto nell’assetto, dovranno effettuare gli accertamenti e redigere il “Documento Unico”, di cui all’articolo 6, comma 6, entro 30 giorni dalla data di calendarizzazione dell’accertamento.
Molto cambia rispetto all’attuale prassi che fa scaturire le provvidenze relativamente al sostegno didattico. Infatti, non appena il decreto entrerà in vigore saranno rilevati i bisogni effettivi di assistenza e di educazione, che mutano a seconda della tipologia di disabilità e che non sono sempre gli stessi in quanto, come è noto, una tipologia di disabilità incide sulla persona in maniera differente e plurima. In tal modo, si eviteranno attribuzioni meccaniche, che potrebbero non avere nulla a che vedere con i bisogni effettivi di integrazione.
Il decreto prevede che, ai fini della predisposizione della valutazione diagnostico-funzionale, le Commissioni, siano
integrate da un rappresentante dell’Amministrazione scolastica con specifiche competenze in materia di disabilità, nominato dall’Ufficio scolastico regionale competente per territorio e scelto tra i docenti impegnati in progetti e convenzioni di rilevanza culturale e didattica, di cui all’articolo l, comma 65, della legge 13 luglio 2015 n. 107. Una scelta che avverrà, dunque, nell’ambito di un contingente già previsto dalla normativa vigente che non comporta oneri di sostituzione del personale. La Commissione sarà altresì integrata, per la fase della valutazione diagnostico-funzionale, da uno specialista (terapista della riabilitazione) e dall’operatore sociale, figure già previste dalle Commissioni disciplinate dall’articolo 4 della legge n. 104/92.
LA PROCEDURA CHE SI DOVRÀ SEGUIRE
Le fasi relative all’inclusione scolastica possono essere così riassunte:
- a) su richiesta dei genitori o del soggetto con responsabilità genitoriale, si dovrà presentare, in via telematica, al medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, la domanda di accertamento della condizione di disabilità. La domanda deve essere corredata della certificazione e/o della documentazione del medico specialista;
- b) la Commissione dovrà accertare le condizioni di disabilità e, contestualmente, il diritto al sostegno didattico, mediante la redazione di una valutazione diagnostico-funzionale. In più, la Commissione dovrà individuare e quantificare le tipologie di prestazioni sociali e sanitarie e successivamente trasmettere la documentazione ai genitori;
- c) i genitori dovranno trasmettere la documentazione ricevuta dalla Commissione all’Istituzione scolastica nonché al competente Ente locale;
- d) l’Ente locale dovrà elaborare il Progetto Individuale e trasmetterlo all’Istituzione scolastica;
- e) il Dirigente scolastico trasmetterà tutta la documentazione (valutazione diagnostico-funzionale, progetto individuale e piano per l’inclusione) al Gruppo Territoriale Inclusione (GIT), di cui all’articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come modificato dal decreto in esame, ai fini della proposta delle risorse per il sostegno didattico.
- f) l’Istituzione scolastica elaborerà il Piano Educativo Individualizzato (PEI) dell’alunno disabile.
PIANO PER L’INCLUSIONE, GRUPPO TERRITORIALE INCLUSIONE E PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO
IL Piano per l’Inclusione rappresenta il principale documento programmatico-attuativo della scuola in materia di inclusione e costituisce uno dei momenti fondamentali per la definizione del progetto individuale, per la proposta di assegnazione delle risorse per il sostegno didattico da parte del “Gruppo Territoriale Inclusione“ (GIT) e per la definizione del “Piano Educativo Individualizzato“.
Il GIT è composto da un Dirigente tecnico o un Dirigente scolastico che lo presiede, tre Dirigenti scolastici dell’ambito territoriale, due docenti, uno per la Scuola dell’infanzia e per il Primo ciclo di istruzione e uno per il Secondo ciclo d’istruzione, nominati con decreto del dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale (USR) o di un suo delegato.
Il Dirigente della scuola alla quale si è iscritto l’alunno disabile, sulla base delle direttive generali fissate dal MIUR, elabora la proposta di Piano per l’Inclusione riferito a tutti gli alunni e gli studenti. Il Piano per l’Inclusione, che sarà deliberato dal Collegio dei docenti, indicherà le eventuali barriere e i facilitatori del contesto di riferimento nonché gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica; non solo, ma farà anche parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta formativa. Il GIT avrà, invece, il compito di avanzare la proposta assegnazione di risorse per il sostegno didattico all’USR competente per territorio. Esso sarà costituito per ciascun ambito territoriale di cui all’articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015.
Infatti, il Piano per l’Inclusione confluisce nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) quale elemento caratterizzante l’identità culturale e l’autonomia progettuale della scuola.
Il Piano Educativo Individualizzato (PEI), redatto all’inizio dell’anno scolastico con la collaborazione dei genitori o del soggetto con responsabilità genitoriale, continuerà ad essere elaborato ed approvato dai docenti contitolari o dall’intero Consiglio di classe, tenuto conto, però, della certificazione e della valutazione diagnostico-funzionale e del progetto individuale. Nell’ottica di una scuola pienamente inclusiva, con il decreto si rafforza l’idea di una progettazione e di un’azione educativa esercitata da un gruppo di lavoro nel quale l’insegnante di sostegno non viene lasciato solo nella scelta delle strategie didattico-educative per il successo formativo dell’alunno disabile. In quest’ottica, il PEI realizza l’inclusione scolastica nelle dimensioni dell’apprendimento, della relazione, della socializzazione, della comunicazione e dell’interazione, specificando tutti gli elementi necessari alla predisposizione di un ambiente di apprendimento adeguato.
L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO
Novità importanti vengono introdotte anche, con gli articoli 12, 13 e 14 del decreto, circa il ruolo dell’insegnante di sostegno.
Elemento di novità, oltre alla definizione di una sezione specifica che assegna una dignità particolare al docente assunto sul posto per il sostegno didattico, è la permanenza sul predetto posto che viene elevata dagli attuali 5 anni a 10 anni, con computo anche del servizio pregresso. Ai fini del computo della permanenza decennale, è considerato anche il servizio prestato sul posto di sostegno in epoca antecedente all’assunzione in ruolo a tempo indeterminato, purché il predetto servizio sia stato svolto in costanza del possesso dello specifico titolo di specializzazione.
In conclusione: la nuova disposizione legislativa punta a favorire la continuità didattica ed elimina trattamenti giuridici differenziati tra personale con contratto di lavoro a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.
Con gli articoli 13 e 14 si istituiscono, per ciascun ordine di scuola, il grado di istruzione e i percorsi universitari da intraprendere, introducendo una nuova disciplina per l’accesso alla carriera di docente per il sostegno didattico nella scuola.
Con l’articolo 15 si definiscono, per ciascuna tipologia di personale della scuola, le attività formative che dovranno essere svolte in materia di inclusione scolastica.
Così, entra ancora una volta in gioco il PTOF, che ovviamente dovrà anche debitamente definire le attività formative appositamente calibrate per i docenti sia curriculari sia di sostegno che insegnano in classi ove saranno presenti studenti disabili.
CONTINUITÀ E MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELLE SUPPLENZE
Il decreto, con l’art. 16, rimarca molto il concetto di continuità educativa finalizzata a favorire l’inclusione scolastica attraverso una progettualità che accompagni l’alunno per un periodo quanto più lungo possibile. Così, al fine di garantire la continuità didattica, in sede di conferimento delle supplenze, si prevede la possibilità, in caso di fruttuoso rapporto docente-discente, che il contratto sia prorogato al medesimo docente per l’anno scolastico successivo.
A tal fine la norma prevede che vengano apportate le necessarie modifiche al regolamento sulle supplenze.
Insomma, dalla lettura del decreto emergono cambiamenti importanti che si spera possano tradursi davvero in una reale valorizzazione della politica e della cultura inclusiva. Il timore, però, è che il provvedimento mascheri l’esigenza di una politica di razionalizzazione della spesa pubblica anche attraverso la riduzione strategica della figura dell’insegnante di sostegno. Si spera, dunque, che ci sia il giusto bilanciamento tra gli interessi in gioco, al fine di non far rimpiangere a nessuno, docenti e genitori compresi, la vecchia concezione della “presa in carico” degli alunni e degli studenti con disabilità di cui alla legge n. 104 del 1992.
FONTI NORMATIVE
Atto 378
Legge 107/2015
Legge 170/2010
Legge 104/1992

