Le mansioni dell’addetto all’azienda agraria
Abstract
Le mansioni dell’addetto all’azienda agraria, previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro della Scuola e riportate nelle Tabelle A allegate ai CCNL del 4 agosto 1995 e del 26 maggio 1999, sono tuttora vigenti, nonostante che siano state richiamate soltanto sinteticamente nei CC.CC.NN.L. dei quadrienni successivi?
Di Fabio Scrimitore
Il quesito, avanzato dal Dirigente scolastico di un Istituto Omnicomprensivo con annessi convitto e azienda agraria, riguarda l’individuazione delle mansioni che la contrattazione collettiva nazionale di lavoro della scuola assegna all’addetto all’azienda agraria, profilo professionale, questo, che è delineato nel primo dei contratti collettivi nazionali, sottoscritto il 4 agosto del 1995.
Potrà essere utile ripercorrere il quadro normativo in cui il quesito si inserisce.
L’articolo 51 del CCNL predetto elenca le mansioni del profilo professionale dell’addetto all’ azienda agraria:
“ c) addetto all’azienda agraria:
– esegue attività di supporto alle professionalità specifiche dell’azienda agraria, compiendo nel settore agrario, forestale e zootecnico, operazioni semplici, caratterizzate da procedure ben definite.
In particolare, può essere addetto:
– alla preparazione materiale del terreno, alla semina e trapianto delle colture, alla raccolta dei prodotti;
– al supporto materiale connesso e conseguente alle analisi di laboratorio e alla movimentazione di apparecchiature, macchine e strumenti in dotazione;
– alla protezione, ricovero, conservazione e magazzinaggio di attrezzature, materiali e prodotti, secondo le modalità prescritte;
– al carico e scarico, trasporto dei materiali in dotazione e dei prodotti dell’azienda, anche con l’uso di mezzi elettromeccanici, alla sistemazione e pulizia del posto di lavoro e dell’area di impiego, ovvero del laboratorio, serra, stalla o altra struttura tecnico-scientifica;
– alla conduzione di macchinari agricoli, purché provvisto di apposita patente, se necessaria;
– ad ogni altra attività di carattere materiale inerente alla conduzione dell’azienda”.
La tabella A, annessa al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale della scuola, sottoscritto il 26 maggio 1999 e valido per gli anni dal 1999 al 2001, ripete pedissequamente le mansioni riportate dal citato CCNL del 4 agosto 1995.
Il CCNL, stipulato il 24 luglio 2003 per gli anni dal 2002 al 2005, non riporta più l’elencazione analitica delle mansioni dell’addetto all’ azienda agraria, ma le riassume in estrema sintesi, preferendo, così, una modalità descrittiva estremamente ampia e potenzialmente idonea a comprendere tutti i servizi che possano essere necessari in un’azienda agraria. Se ne riportano le proposizioni:
“Servizi agrari:
attività di supporto alle professionalità specifiche delle aziende agrarie, comprendendo nel settore agrario, forestale e zootecnico operazioni semplici e caratterizzate da procedure ben definite”.
Il CCNL sottoscritto il 29 novembre del 2007 e rimasto in vigore per dieci anni, cioè sino al 31 dicembre 2017, ha ripetuto esattamente quanto era stato previsto nel precedente CCNL.
Infine, nell’articolo 34 dell’ ultimo dei contratti collettivi nazionali per la ccuola, sottoscritto il 19 aprile del 2018 – al quale è stato attribuito il titolo di “CCNL Istruzione e Ricerca”- , si legge quanto segue:
“Le parti, nel concordare sull’opportunità di dover proseguire il processo di innovazione del sistema di classificazione professionale del personale ATA, affermano il loro impegno ad individuare le soluzioni più idonee a garantire in modo ottimale le esigenze organizzative e funzionali delle istituzioni scolastiche ed educative e quelle di riconoscimento e valorizzazione della professionalità del suddetto personale.
2. Le parti convengono sull’opportunità di prevedere una fase istruttoria che consenta di analizzare l’attuale sistema di classificazione professionale al fine di verificare le possibilità di una sua evoluzione nella prospettiva di valorizzare le competenze professionali e assicurare una migliore gestione dei processi lavorativi.
3. Per realizzare la fase istruttoria di cui al comma 2, in coerenza con le finalità indicate, è istituita, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, una specifica Commissione paritetica, presso l’ARAN e con la partecipazione di una rappresentanza del MIUR, alla quale sono affidati i seguenti compiti:
a) analisi delle caratteristiche dell’attuale sistema di classificazione professionale, anche in chiave di raffronto con quelli vigenti in altri settori pubblici e privati o in altre istituzioni scolastiche ed educative dei Paesi europei;
b) valutazione di efficacia ed appropriatezza di tale sistema, con riferimento all’organizzazione del lavoro, alle funzioni e alla struttura delle istituzioni scolastiche;
c) verifica delle declaratorie di area, in relazione ai cambiamenti dei processi lavorativi, indotti dalle innovazioni di servizio o processo e dalle nuove tecnologie, ed alle conseguenti esigenze di fungibilità delle prestazioni e di valorizzazione delle competenze professionali;
d) verifica della possibilità di rappresentare e definire in modo innovativo i contenuti professionali, di individuare nuove figure professionale, nell’ottica di sostenere i processi di cambiamento organizzativo e di incentivare comportamenti innovativi;
e) verifica del sistema di progressione economica all’interno delle aree al fine di valorizzare le competenze professionali acquisite e l’esperienza professionale maturata. 4.
La Commissione concluderà i suoi lavori entro il prossimo mese di luglio, formulando proposte organiche alle parti negoziali sui punti indicati al comma 3”.
Orbene, il Dirigente scolastico che ha proposto il quesito ha constatato, come appare evidente dalle premesse di questa risposta, che, sino al CCNL del 26 maggio 1999, i contratti collettivi nazionali hanno elencato analiticamente i compiti inerenti al profilo professionale dell’addetto all’azienda agraria, mentre i successivi si sono limitati a descriverli in maniera molto sintetica. Il Dirigente ha chiesto, perciò, se, nonostante il fatto che detti contratti collettivi nazionali, successivi a quello sottoscritto il 26 maggio 1999, non specifichino analiticamente le mansioni dell’addetto all’azienda agraria, si possa ritenere che quelle originariamente previste dal CCNL del 4 agosto 1995 siano tuttora vigenti.
La risposta è senz’altro affermativa per due ordini di considerazioni.
In primo luogo, come si è già accennato, si potrà agevolmente constatare l’esistenza di una relazione generica-specifica fra il testo estremamente sintetico delle mansioni che al predetto profilo professionale attribuiscono il CCNL del 24 luglio 2003 ed i successivi e quello delle omologhe mansioni specificate sia dal CCNL del 26 maggio 1999, sia dal CCNL del 1995. Si potrà, così, verificare che non vi è alcuna mansione, fra quelle definite dai CC.CC.NN.L. del 1995 e del 1999, che non possa essere ricondotta in qualcuna delle proposizioni che compongono la sintesi che ne hanno fatta i CC.CC.NN.L. dal 2003 in poi.
In secondo luogo, si deve tener conto che il nuovo testo del CCNL Istruzione e Ricerca del 2018, pur novellando profondamente i vecchi istituti giuridici-contrattuali previsti per i diversi comparti della Pubblica Amministrazione, fa espresso richiamo alle disposizioni dei vecchi contratti collettivi. Lo precisa il comma 10 dell’art. 1 dell’appena citato CCNL Istruzione e Ricerca, che si cita testualmente: “Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del D.lgs. n. 165/2001”.
RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 4 agosto 1995
CCNL 26 maggio 1999
CCNL 24 luglio 2003
CCNL 29 novembre 2007
CCNL 19 aprile 2018

