Legge di Bilancio 2020: le novità e le disposizioni di interesse per le scuole
Una bussola efficace e chiara per orientarsi nelle nuove norme che riguardano la Scuola, contenute nella Legge n. 160, del 27 dicembre 2019
Abstract
Rimborsi fino al 90% della spesa per abbonamenti a riviste di settore, anche digitali; contributi alle scuole e agli studenti per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore; bonus docenti; bonus studenti; finanziamenti per la sicurezza integrazione del fondo contratti del Personale dello Stato; finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei DS; formazione docenti; incremento risorse Scuola Digitale; scuole innovative e poli per l’infanzia; stabilizzazione dell’organico dell’ autonomia; proroga dei comandi fuori ruolo docenti e dirigenti; incremento dell’organico di potenziamento scuola dell’infanzia; disposizioni a favore della famiglia; sostegno allo studio ed alla pratica della musica: nuove detrazioni fiscali; bonus cultura; novità in materia pensionistica; acquisti della Pubblica Amministrazione
a cura di Marco Graziuso
Una guida ragionata e semplice alle novità di interesse per il settore scolastico, le famiglie e gli studenti, introdotte in Finanziaria
Sommario
- Rimborsi fino al 90% della spesa per abbonamenti a riviste di settore, anche digitali
- Contributi alle scuole e agli studenti per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore
- Bonus docenti
- Finanziamenti per la sicurezza integrazione del fondo contratti del Personale dello Stato
- Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei DS
- Formazione docenti
- Incremento risorse Scuola Digitale
- Scuole innovative e poli per l’infanzia
- Stabilizzazione dell’organico dell’ autonomia
- Proroga dei comandi fuori ruolo docenti e dirigenti
- Incremento dell’organico di potenziamento scuola dell’infanzia
- Disposizioni a favore della famiglia
- Sostegno allo studio ed alla pratica della musica
- Bonus cultura
- Novità in materia pensionistica
- Acquisti della Pubblica Amministrazione
A decorrere dall’anno 2020, alle Istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90% della spesa.
Sempre a decorrere dall’anno 2020, alle Istituzioni scolastiche statali e paritarie che adottano programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi, nell’ambito dei Piani per l’offerta formativa rivolti ai frequentanti la scuola secondaria di primo grado, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90% della spesa per l’acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale.
I contributi verranno assegnati, tramite un bando annuale, emanato con decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio.
A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, gli studenti censiti nell’Anagrafe nazionale studenti, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie, che partecipano a programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi nell’ambito dell’Istituzione scolastica di appartenenza, possono concorrere, per il tramite delle medesime Istituzioni scolastiche, all’assegnazione di un contributo per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani o periodici, anche in formato digitale, accessibile mediante piattaforma di erogazione voucher in forma virtuale associata alla Carta dello Studente «IoStudio», di cui all’articolo 10 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, secondo le modalità e i limiti di importo stabiliti dal comma 392. I contributi in questione non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente. In via sperimentale, per il primo anno scolastico di applicazione, i contributi sono destinati agli studenti frequentanti la prima classe della scuola secondaria di secondo grado.
Tutti i contributi introdotti sono concessi per un importo complessivo non superiore a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
Le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Bonus docenti), già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione.
Legge
di Bilancio 2020: le disposizioni di interesse per le scuole
Legge
27 dicembre 2019, n. 160
Sulla G.U. n. 304 del 30 dicembre 2019 è stata pubblicata la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022” (c.d. Legge Bilancio 2020).
Analizziamo le disposizioni di interesse per le Istituzioni scolastiche, nonché per i dipendenti del Comparto Istruzione e Ricerca e per i Dirigenti Scolastici.
Finanziamenti
per la sicurezza delle scuole
(commi 29-37; commi 51-63; commi
258-260)
Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai Comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, tra i quali anche gli interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole.
Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell’interno dà comunicazione a ciascun Comune dell’importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno. Il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo.
Il comma 51 prevede l’assegnazione agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2020, di 128 milioni di euro per l’anno 2021, di 170 milioni di euro per l’anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.
Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno il fondo «Asili nido e scuole dell’infanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.
Il suddetto fondo è finalizzato, in particolare, ai seguenti interventi:
a) progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia;
b) progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati.
Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034.
Il comma 258 prevede destina 10 milioni di euro in favore del Ministero dell’istruzione per la messa in sicurezza degli edifici scolastici per l’annualità 2023.
Per accelerare gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione sono affidati secondo le procedure di cui all’articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice degli Appalti fino alle soglie previste per le forniture e i servizi.
Integrazione del fondo contratti del Personale dello Stato (comma 127)
Il comma 127 incrementa i finanziamenti per rinnovare i contratti nazionali per il triennio 2019/2021 del pubblico impiego e del personale statale in regime di diritto pubblico. In particolare, gli importi già stabiliti dalla precedente Legge di Bilancio sono così modificati: 1.750 milioni di euro per il 2020 (in luogo dei 1.425 milioni); 3.375 milioni di euro annui dal 2021 (in luogo dei 1.775 milioni previsti).
Le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Bonus docenti), già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione.
Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei DS (comma 255)
Nel fondo da ripartire per l’attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del MEF, sono stanziati, in apposita sezione, 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, da destinare, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale, al «Fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato» per l’incremento della retribuzione di posizione di parte variabile e della retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici.
Formazione docenti (comma 256)
Per l’attuazione del Piano Nazionale Formazione sono previste:
a) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia d’inclusione scolastica, nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l’anno 2020;
b) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, nonché in materia di insegnamento dell’educazione al rispetto e della parità dei sessi.
Incremento risorse Scuola Digitale (comma 257)
Per favorire l’innovazione digitale nella didattica, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 62, secondo periodo, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 2 milioni di euro per l’anno 2020.
Scuole innovative e poli per l’infanzia (commi 261-262)
Le economie derivanti dalle risorse non assegnate ai fini della messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui alla Legge n. 98/13 sono destinate, su segnalazione dell’INAIL, per favorire il completamento delle scuole innovative di cui all’articolo 1, commi 153 e 154, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, per la costruzione di scuole, nonché in favore di progetti finanziati solo parzialmente con le risorse attribuite alle singole Regioni in attuazione della richiamata normativa.
Le risorse di cui sopra possono essere utilizzate anche per eventuali progetti in graduatoria non interamente finanziati, con riguardo alla realizzazione dei poli per l’infanzia di cui all’articolo 3 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
Stabilizzazione dell’organico dell’ autonomia (comma 266)
Il comma 266 prevede lo stanziamento di 116,08 milioni nel triennio 2020/2022 (di cui 12.06 milioni per l’anno 2020, 54.27 milioni per il 2021 e 49.75 milioni per il 2022).
L’incremento della dotazione dell’organico dell’autonomia effettuato a valere sulle risorse in questione riguarda i posti di sostegno, con corrispondente riduzione del contingente previsto in organico di fatto.
Nella distribuzione territoriale dei posti si tiene conto della necessità di ottemperare ai provvedimenti giudiziali di condanna definitivi notificati al 31 agosto 2019.
Proroga dei comandi fuori ruolo docenti e dirigenti (comma 272)
Viene prevista la sospensione fino al 1° settembre 2021 degli effetti dell’art. 1, comma 330, della Legge n. 190/14; quindi, per l’anno 2020/2021, vi è la possibilità di conferire 150 comandi a docenti e dirigenti di ruolo, 100 dei quali presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale e 50 presso associazioni professionali ed enti che operano nel campo della formazione e ricerca educativa e didattica.
Incremento dell’organico di potenziamento scuola dell’infanzia (comma 279)
La dotazione organica complessiva è incrementata di 390 posti, con riferimento alla scuola dell’infanzia, da destinare al potenziamento dell’offerta formativa nel relativo grado di istruzione.
Disposizioni a favore della famiglia (commi 339 – 344)
È istituito un fondo denominato «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia», con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l’anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.
L’assegno di cui all’articolo 1, comma 125, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cd Bonus Bebè), è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione e il relativo importo è pari a:
a) 1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 7.000 euro annui;
b) 1.440 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE superiore a 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;
c) 960 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE superiore a 40.000 euro;
d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l’importo dell’assegno di cui sopra é aumentato del 20 per cento.
I commi 343 e 344 modificano la normativa relativa al Bonus asilo nido e forme di supporto presso l’abitazione.
Viene previsto che, a decorrere dall’anno 2020, il buono é comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un ISEE, fino a 25.000 euro, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro.
Sostegno allo studio ed alla pratica della musica: nuove detrazioni fiscali (commi 346-347)
Viene modificato il TUIR con la previsione della detraibilità del 19% delle spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni AFAM legalmente riconosciute, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.
La detrazione spetta a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021.
Bonus cultura (commi 357 – 358)
A tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nel 2020, è assegnata, nell’anno del compimento del diciottesimo anno, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.
Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’ISEE. Con successivo D.I. saranno definiti gli importi nominali da assegnare, i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.
A decorrere dall’anno 2020, alle Istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90% della spesa.
Sempre a decorrere dall’anno 2020, alle Istituzioni scolastiche statali e paritarie che adottano programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi, nell’ambito dei Piani per l’offerta formativa rivolti ai frequentanti la scuola secondaria di primo grado, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90% della spesa per l’acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale.
I contributi verranno assegnati, tramite un bando annuale, emanato con decreto del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio
A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, gli studenti censiti nell’Anagrafe nazionale studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che partecipano a programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi nell’ambito dell’Istituzione scolastica di appartenenza possono concorrere, per il tramite delle medesime Istituzioni scolastiche, all’assegnazione di un contributo per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani o periodici, anche in formato digitale, accessibile mediante piattaforma di erogazione voucher in forma virtuale associata alla Carta dello Studente «IoStudio», di cui all’articolo 10 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, secondo le modalità e i limiti di importo stabiliti dal decreto al comma 392. I contributi in questione non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente. In via sperimentale, per il primo anno scolastico di applicazione, i contributi sono destinati agli studenti frequentanti la prima classe della scuola secondaria di secondo grado.
Tutti i contributi introdotti sono concessi per un importo complessivo non superiore a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
Novità in materia pensionistica (commi 473 – 478)
È stata prevista la proroga dell’APE Sociale al 31 dicembre 2020 (comma 473) e dell’opzione donna (comma 476) con il possesso dei requisiti al 31 dicembre 2019 e con la presentazione della domanda entro il 29 febbraio 2020.
L’INPS, con il Messaggio 17 gennaio 2010 n. 163 (pubblicato a pag. 59), ha precisato che, alla luce delle novità normative, il periodo di sperimentazione dell’APE Sociale è posticipato fino al 31 dicembre 2020. Pertanto, dal 1° gennaio 2020, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell’APE Sociale i soggetti che, nel corso dell’anno 2020, maturano tutti i requisiti e le condizioni previste dall’articolo 1, commi da 179 a 186, della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii.
Possono altresì presentare domanda tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti, stante il permanere degli stessi, e che non hanno provveduto ad avanzare la relativa domanda.
L’INPS ha altresì precisato che, per non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e le condizioni previste devono presentare contestualmente anche la domanda di APE Sociale.
Acquisti della Pubblica Amministrazione (comma 583)
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa.
Legge 27 dicembre 2019, n. 160: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022.
Art. 1.
…omissis…
29. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
30. I contributi di cui al comma 29 sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell’interno, come di seguito indicato:
a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000;
b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000;
c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000;
d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000;
e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000;
f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000;
g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000.
Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell’interno dà comunicazione a ciascun comune dell’importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.
31. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all’articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
32. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo.
33. I contributi di cui al comma 29 sono erogati dal Ministero dell’interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35 e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
34. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori di cui al comma 32 o di parziale utilizzo del contributo di cui al comma 29, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso, con decreto del Ministero dell’interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l’esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 32, dando priorità ai comuni con data di inizio dell’esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento del contributo.
35.
Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 29 a 34 è
effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal
decreto legislativo 29 dicembre 2011,
n. 229, classificando le
opere sotto la voce «Contributo piccoli investimenti Legge di
Bilancio 2020».
36. Il Ministero dell’interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 29 a 35.
37. I comuni rendono noti la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione «Opere pubbliche». Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.
…omissis…
51. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2020, di 128 milioni di euro per l’anno 2021, di 170 milioni di euro per l’anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.
52. Gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell’interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell’esercizio di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere:
a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell’opera che si intende realizzare;
b) le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell’ente locale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.
Ciascun ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi, nell’ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione.
53. L’ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio dell’esercizio di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.
54. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 53, qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore degli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell’esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.
55. Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dagli enti locali che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all’ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di enti locali per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall’ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.
56. L’ente locale beneficiario del contributo di cui al comma 51 è tenuto ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 53. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell’interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
57. La rilevazione dei dati relativi alle attività di progettazione di cui ai commi da 51 a 56 e dei relativi adempimenti è effettuata attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificato come «Sviluppo capacità progettuale dei comuni». L’affidamento della progettazione ai sensi del comma 56 è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).
58. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell’interno, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo di cui al comma 51.
59. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno il fondo «Asili nido e scuole dell’infanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.
60. Il fondo di cui al comma 59 è finalizzato, in particolare, ai seguenti interventi:
a) progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;
b) progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati all’attivazione di servizi integrativi che concorrano all’educazione dei bambini e soddisfino i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale e organizzativo.
61. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 59 e 60, i comuni elaborano progetti di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità e le procedure di trasmissione dei progetti di cui al primo periodo da parte dei comuni e sono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d’asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al secondo periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per il monitoraggio dello stato di realizzazione dei singoli progetti. La Cabina di regia, presieduta dal capo del Dipartimento per le politiche della famiglia, è composta da un rappresentante, rispettivamente, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, del Ministero dell’interno, del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché da un componente designato dalla Conferenza unificata con le modalità di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai quali non spettano compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Al funzionamento della Cabina di regia si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della Presidenza del Consiglio dei ministri disponibili a legislazione vigente.
…omissis…
63. Per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034.
64. Ai fini dell’attuazione del comma 63, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’interno e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 31 gennaio 2020, sono individuati le risorse per ciascun settore di intervento, i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d’asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto dei Ministeri competenti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo.
…omissis…
127. All’articolo 1, comma 436, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «1.425 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.750 milioni» e le parole «1.775 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «3.375 milioni».
…omissis…
249. Le risorse iscritte nel fondo di cui all’articolo 1, comma 126, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione.
…omissis…
255. Nel fondo da ripartire per l’attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sono stanziati, in apposita sezione, 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020, da destinare, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale, al «Fondo unico nazionale per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato» per l’incremento della retribuzione di posizione di parte variabile e della retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici.
256. Per il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui alla lettera e) del comma 7 dell’articolo 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 125, della medesima legge è incrementata di 12 milioni di euro per l’anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al fine di prevedere:
a) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia d’inclusione scolastica, nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l’anno 2020;
b) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, tenuto conto delle linee di orientamento di cui all’articolo 4 della Legge 29 maggio 2017, n. 71, nonché in materia di insegnamento dell’educazione al rispetto e della parità dei sessi per sensibilizzare gli studenti sui temi della non violenza e del contrasto ad ogni forma di discriminazione, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
257. Per favorire l’innovazione digitale nella didattica, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 62, secondo periodo, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di euro 2 milioni per l’anno 2020.
258. Al fine di assicurare l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, è destinata quota parte, pari a 10 milioni di euro, delle risorse non impegnate di cui all’articolo 1, comma 1072, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, già assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, in favore del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici per l’annualità 2023.
259. Al fine di cui al comma 258, per accelerare gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione e connessi, previsti dall’articolo 157 del codice di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono affidati secondo le procedure di cui all’articolo 36, comma 2, lettera b), fino alle soglie previste dall’articolo 35 del medesimo codice per le forniture e i servizi.
260. I pareri, i visti e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
261. Al fine di favorire il completamento delle scuole innovative di cui all’articolo 1, commi 153 e 154, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, le eventuali economie non assegnate, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 18, comma 8, del Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere destinate, su segnalazione dell’INAIL, ai fini previsti dal medesimo articolo 1, commi 153 e 154, per la costruzione di scuole, nonché in favore di progetti finanziati solo parzialmente con le risorse attribuite alle singole regioni in attuazione della richiamata normativa.
262. Le risorse di cui al comma 261 possono essere utilizzate anche per eventuali progetti in graduatoria non interamente finanziati, con riguardo alla realizzazione dei poli per l’infanzia di cui all’articolo 3 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
…omissis…
266. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 366, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato in misura pari a 12.06 milioni di euro nell’anno 2020, a 54.28 milioni di euro nell’anno 2021 e a 49.75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022. L’incremento della dotazione dell’organico dell’autonomia effettuato a valere sulle risorse di cui al primo periodo riguarda i posti di sostegno, con corrispondente riduzione del contingente previsto in organico di fatto di cui all’articolo 1, comma 69, della Legge 13 luglio 2015, n. 107. Nella distribuzione territoriale dei posti si tiene conto della necessità di ottemperare ai provvedimenti giudiziali di condanna definitivi notificati al 31 agosto 2019.
…omissis…
272. All’articolo 1, comma 330, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole «2020/2021» sono sostituite dalle seguenti: «2021/2022».
…omissis…
279. La dotazione organica complessiva di cui all’articolo 1, commi 64 e 65, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 390 posti, con riferimento alla scuola dell’infanzia, da destinare al potenziamento dell’offerta formativa nel relativo grado di istruzione. Con il decreto del Ministro, dell’istruzione dell’università e della ricerca di cui al predetto articolo 1, comma 64, il contingente di 390 posti è ripartito tra le regioni.
…omissis…
281. All’articolo 14 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. Al fine di conseguire risparmi di spesa, continuano altresì ad avere validità per l’accesso ai posti di coordinatore di struttura educativa i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto».
…omissis…
339. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia», con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l’anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nonché, nei limiti di spesa stabiliti, a quanto previsto dai commi 340 e 343.
340. L’assegno di cui all’articolo 1, comma 125, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età, ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione e il relativo importo è pari a:
a) 1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 7.000 euro annui;
b) 1.440 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE superiore alla soglia di cui alla lettera a) e non superiore a 40.000 euro;
c) 960 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE superiore a 40.000 euro;
d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l’importo dell’assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20 per cento.
341. All’onere derivante dal comma 340, valutato in 348 milioni di euro per l’anno 2020 e in 410 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede quanto a 410 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 339. L’INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 340, inviando relazioni mensili al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 340, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 348 milioni di euro per l’anno 2020 e di 410 milioni di euro per l’anno 2021, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per le pari opportunità e la famiglia e del lavoro e delle politiche sociali, si provvede a rideterminare l’importo annuo dell’assegno e i valori dell’ISEE di cui all’articolo 1, comma 125, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
…omissis…
343. Al comma 355 dell’articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole da «per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall’anno 2019 »;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dall’anno 2020, il buono di cui al primo periodo è comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000 euro, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro; l’importo del buono spettante a decorrere dall’anno 2022 può essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa programmato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021, tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al sesto periodo del presente comma»;
c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il beneficio di cui ai primi tre periodi del presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l’anno 2017, 250 milioni di euro per l’anno 2018, 300 milioni di euro per l’anno 2019, 520 milioni di euro per l’anno 2020, 530 milioni di euro per l’anno 2021, 541 milioni di euro per l’anno 2022, 552 milioni di euro per l’anno 2023, 563 milioni di euro per l’anno 2024, 574 milioni di euro per l’anno 2025, 585 milioni di euro per l’anno 2026, 597 milioni di euro per l’anno 2027, 609 milioni di euro per l’anno 2028 e 621 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029».
344. All’onere derivante dal comma 343, pari a 190 milioni di euro per l’anno 2020, 200 milioni di euro per l’anno 2021, 211 milioni di euro per l’anno 2022, 222 milioni di euro per l’anno 2023, 233 milioni di euro per l’anno 2024, 244 milioni di euro per l’anno 2025, 255 milioni di euro per l’anno 2026, 267 milioni di euro per l’anno 2027, 279 milioni di euro per l’anno 2028 e 291 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029, si provvede, per gli anni 2021 e successivi, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 339.
…omissis…
346. All’articolo 15 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e-ter), è inserita la seguente «e-quater) le spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della Legge 21 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica»;
b) al comma 2, dopo la parola «e-ter) » è inserita la seguente: « e-quater) ».
347. La detrazione di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 346 del presente articolo al fine di sostenere le attività di contrasto alla povertà educativa minorile, spetta a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021.
…omissis…
357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nel 2020, è assegnata, nell’anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 160 milioni di euro per l’anno 2020, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.
358. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’ISEE. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 357, i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.
…omissis…
389. A decorrere dall’anno 2020, alle Istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa. Con decreto del capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente il bando per l’assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal comma 392 del decreto.
390. A decorrere dall’anno 2020, alle Istituzioni scolastiche statali e paritarie che adottano programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi, nell’ambito dei Piani per l’offerta formativa rivolti ai frequentanti la scuola secondaria di primo grado, e’ attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa per l’acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale. Con decreto del capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente il bando per l’assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 392.
391. A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, gli studenti censiti nell’Anagrafe nazionale studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che partecipano a programmi per la promozione della lettura critica e l’educazione ai contenuti informativi nell’ambito dell’Istituzione scolastica di appartenenza possono concorrere, per il tramite delle medesime Istituzioni scolastiche, all’assegnazione di un contributo per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani o periodici, anche in formato digitale, accessibile mediante piattaforma di erogazione voucher in forma virtuale associata alla Carta dello Studente «IoStudio», di cui all’articolo 10 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, secondo le modalità e i limiti di importo stabiliti dal decreto di cui al comma 392. I contributi previsti dal presente comma non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente. In via sperimentale, per il primo anno scolastico di applicazione, i contributi di cui al presente comma sono destinati agli studenti frequentanti la prima classe della scuola secondaria di secondo grado.
392. I contributi di cui ai commi 389, 390 e 391 sono concessi per un importo complessivo non superiore a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 1, comma 6, della Legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell’ambito delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della Legge n. 198 del 2016, destinate agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le finalità di cui ai commi 389, 390 e 391, il predetto Fondo è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario con delega all’informazione e all’editoria, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l’accesso ai contributi di cui ai commi 389, 390 e 391, nonché i criteri per l’individuazione annuale della platea degli aventi diritto ai contributi di cui al comma 391, anche con riferimento al monitoraggio e al rispetto del limite di spesa.
…omissis…
473. All’articolo 1, comma 179, alinea, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata Legge n. 232 del 2016 è incrementata di 108 milioni di euro per l’anno 2020, di 218,7 milioni di euro per l’anno 2021, di 184.6 milioni di euro per l’anno 2022, di 124.4 milioni di euro per l’anno 2023, di 57.1 milioni di euro per l’anno 2024 e di 2.2 milioni di euro per l’anno 2025. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell’anno 2020.
474. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all’età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall’esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell’ISTAT, dell’INPS, dell’INAIL e del Consiglio superiore degli attuari, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 31 dicembre 2020 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione.
All’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
475. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, dell’ISTAT, dell’INPS e dell’INAIL, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 31 dicembre 2020 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione.
All’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
476. All’articolo 16 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole «il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2019» e, al comma 3, le parole «entro il 28 febbraio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 29 febbraio 2020».
477. Per il periodo 2020-2021, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:
a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:
1) nella misura del 77% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
2) nella misura del 52% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
3) nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte, il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
4) nella misura del 45% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
5) nella misura del 40% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.
478. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448:
a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;
b) nella misura del 90% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;
c) nella misura del 75% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.
…omissis…
583. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa.

