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Lo stile di vita scolastica incide sulla valutazione finale?

Quali novità in tema di valutazione complessiva finale e comportamento dello studente?

Di Fabio Scrimitore

Abstract                         

Secondo la disciplina normativa emanata alla fine dell’ultimo decennio del XX secolo, la valutazione del comportamento dello studente non doveva influire sulla valutazione del profitto. L’Ordinamento oggi vigente vuole ancora che lo stile di vita scolastica non incida sulla valutazione complessiva finale?         

Un cortese lettore ci ha chiesto di chiarire, una volta per tutte, se

sia legittimo che la valutazione del comportamento dell’alunno influenzi negativamente quella del profitto.

La risposta deve prendere le mosse un po’ da lontano, esattamente dalla riforma del sistema disciplinare degli alunni delle scuole non universitarie, che, da Ministro dell’istruzione,  Luigi Berlinguer ha apportato nel 1998, rivoluzionando il modello educativo che era stato ideato nel 1925 da Giovanni Gentile con il Regio Decreto 4 maggio 1925, n. 653, i cui articoli 19 e 20 ammettevano implicitamente che lo stile di vita, tenuto dallo studente nella scuola, non poteva non avere effetti sul profitto e, quindi sull’ esito finale. Tanto, evidentemente, in considerazione dell’unicità della persona del discente, che non può essere valutata come se fosse composta da due sub-persone, una responsabile dello stile di relazione sociale, l’altra della capacità di apprendimento.

All’alunno che fosse venuto meno ai doveri scolastici, oppure avesse offeso le norme di stile, il decoro, la morale, anche con comportamenti tenuti all’esterno  della scuola, venivano inflitte, secondo la gravità della mancanza, punizioni disciplinari quali: a) ammonizione privata o in classe; b) allontanamento dalla lezione; c) sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai cinque giorni; d) sospensione fino a quindici giorni; e) esclusione dalla promozione senza esame o dalla sessione di primo esame; f) sospensione fino al termine delle lezioni; g) esclusione dallo scrutinio finale e da entrambe le sessioni di esame; h) espulsione dall’istituto; i) espulsione da tutti gli istituti del Regno.

Sarebbe stata sufficiente un’azione interpretabile come offesa alla morale,  oltraggio all’istituto o al corpo insegnante perché lo studente si fosse visto annullato  l’anno scolastico, con la solenne deliberazione di esclusione  dallo scrutinio finale.

Nel 1990 Luigi Berlinguer ha tentato di  sovvertire quel metodo di valutazione, rimettendo all’autonomia dei singoli istituti la materia della disciplina scolastica e disponendo, fra l’altro, con formale solennità:

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.     

Le proposizioni appena riportate potranno essere lette nel secondo periodo del comma 3° dell’art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, ben noto negli ambienti scolastici con  il titolo innovativo di Statuto delle studentesse e degli studenti.  Il periodo trascritto, peraltro, non ha subito nessuna modifica dalla riforma che al suddetto Statuto ha apportato il ministro Giuseppe Fioroni con il D.P.R.  21 novembre 2007, n. 235.

A mo’ d’esempio di potrà, perciò, affermare che il docente di matematica dovrà assegnare il voto di 9 o di 10 decimi allo studente che abbia risolto perfettamente alla lavagna le espressioni che gli siano state assegnate, anche se il giovanetto si sarà reso autore di una delle tante azioni disdicevoli che la pubblicistica scolastica etichetta come cyberbullismo, azioni, queste  che, specialmente nelle scuole, oggi generano vittime di offese e denigrazioni perpetrate da compagni che utilizzano i social network con estrema superficialità.

Non ci si potrà non chiedere,  al riguardo, se questo metodo di valutazione contraddica la considerazione precedentemente espressa, secondo la quale, l’unicità della persona richiede che   il processo di valutazione del discente debba concludersi con una valutazione di sintesi, che tenga conto sia del comportamento che dell’acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze.

In verità, fra le disposizioni in materia di valutazione, ve ne è una che consente al Consiglio di classe di correlare la valutazione del comportamento a quella del  profitto. E’  l’art. 2 del Decreto-legge n. 137 del 1° settembre 2008, convertito nella Legge n. 169, del 30 ottobre dello stesso anno, che, si ribadisce,  è stato necessario introdurre per integrare il vuoto normativo che il su ricordato D.P.R. del 1998 di Berlinguer aveva causato, disponendo, come si è ricordato, che nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento potesse influire sulla valutazione del profitto. Nell’appena  citato art. 2 si legge:

“A decorrere dall’anno scolastico 2008/09, la valutazione del comportamento è effettuata mediante l’attribuzione di un voto numerico, espresso in decimi”.

Nel 3° comma dell’art. 2 della già citata Legge n. 169 del 2009 è scritto poi:

“La valutazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente”.

Tale concorso, peraltro, è tutt’altro che irrilevante, perché la stessa legge ha stabilito che se il comportamento d’uno studente viene valutato con votazione inferiore a 6 decimi, il Consiglio di classe non può ammetterlo al successivo anno di corso, né all’esame conclusivo del ciclo scolastico (di scuola secondaria di primo o secondo grado). 

Quindi, alla domanda contenuta nel quesito si può rispondere con due proposizioni che si integrano a vicenda: il comportamento dello studente non può influire sulla valutazione del profitto nella disciplina affidata al singolo insegnante; ma il profitto influirà, positivamente oppure negativamente, sulla valutazione dell’esito complessivo finale dello studente, il quale, si ripete, se avrà riportato 5 decimi nel comportamento, non potrà essere ammesso alla classe successiva, anche se, in teoria, sia stato valutato con otto decimi in tutte le discipline del piano di studi.

Ma c’è dell’altro a sostegno della tesi che rende ben influente il comportamento dello studente sul profitto; è un argomento che è limitato agli istituti del II grado del sistema dell’istruzione, ma che, per l’intima pluri-validità del principio che lo ispira, può essere utilizzato come criterio di interpretazione valido per tutti i gradi delle scuole secondarie.

Ci si riferisce all’istituto giuridico del credito scolastico, che è stato introdotto nell’ordinamento italiano nel dicembre del 1997, con la legge (ha il numero 425 e la data del 10 dicembre 1997) con la quale il già citato Ministro Luigi Berlinguer ha riformato, anche nominalmente, gli esami di maturità, denominandoli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio superiori.

L’articolo 5 della suddetta legge ha disposto che, nello scrutinio finale degli studenti che frequentano le ultime tre classi dei licei, degli istituti tecnici e dei professionali, il Consiglio di classe assegni ad ogni studente una sorta di bonus,  un punteggio aggiuntivo, denominato, come si è detto: credito scolastico.

A seguito di successivi interventi normativi, il credito è stato fissato in cinque fasce di merito, corrispondenti alla media dei voti di profitto e di comportamento, conseguiti dagli studenti nello scrutinio finale.

In sostanza, agli studenti d’una terza classe di liceo scientifico, che vengano scrutinati con un punteggio di 6 decimi, il Consiglio di classe potrà assegnare, a titolo di credito scolastico, ulteriori 3 o 4 punti. Agli studenti della stessa classe, scrutinati con una media (si ripete che farà media il voto di comportamento)  fra 6,1 e 7 decimi, si potrà attribuire un credito di  4 o 5 punti; e così via.

Per decidere se allo studente si debba assegnare  il punteggio più basso o il più alto della banda di oscillazione individuata con la media aritmetica risultante dai  voti di profitto e di comportamento, il Consiglio di classe dovrà tenere conto di tre criteri rappresentati: dall’assiduità con cui lo studente avrà frequentato le lezioni; dall’interesse e dall’impegno con cui egli avrà partecipato, nel corso dell’anno, al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative; infine, dal possesso di eventuali  crediti formativi ( per crediti formativi si intendono le esperienze  acquisite dagli studenti, al di fuori della scuola di appartenenza, operando in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport).

Poiché non vi può esser dubbio che la diligenza con la quale si frequenta la scuola attiene eminentemente al comportamento, allo stesso modo in cui si riferisce al comportamento l’attenzione e l’impegno con i quali lo studente avrà partecipato alle lezioni ed alle esercitazioni in aula o nei laboratori, oltre che negli altri ambienti in cui si realizza la vita di relazione, si dovrà concludere che l’attuale ordinamento non considera irrilevante, ai fini della valutazione complessiva dello studente, la sua partecipazione alle attività formative che si realizzano nella scuola. 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Regio Decreto 4 maggio 1925, n.653

D.P.R. 24 giugno 1998, n.249

D.P.R. 21 novembre 2007, n.235

Legge 30 ottobre 2008, n.169

Legge 10 dicembre 1997, n.425

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