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Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale (m.g.)

Dopo gli annunci e le dichiarazioni susseguitesi negli ultimi mesi, in data 24 aprile 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 il D.L. n. 66/24.04.2014 contenente “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, nonché la tanto attesa riduzione del cuneo fiscale (i ben noti 80 euro) per lavoratori dipendenti.

Evidenziamo sinteticamente i punti e gli articoli che possono riguardare anche le Istituzioni scolastiche, con l’avvertenza che potranno subire modifiche e integrazioni in sede di conversione in legge del decreto.

Il Titolo I, riduzioni di imposte e norme fiscali, si pone l’obiettivo di rilanciare l’economia attraverso la riduzione del cuneo fiscale, con il trattamento fiscale dei redditi di natura finanziaria e con provvedimenti che mirano a contrastare l’evasione fiscale.

Il Titolo II, risparmi ed efficienza della spesa pubblica per beni e servizi, vuole razionalizzare la spesa pubblica per beni e servizi attraverso direttive e norme utili per una Amministrazione più sobria e che sia capace di concludere il processo di digitalizzazione già avviato per giungere a realizzare servizi più efficaci ed efficienti.

Il Titolo III, pagamento dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni, punta a costruire un sistema virtuoso che consenta ai creditori della Pubblica Amministrazione di poter meglio utilizzare il credito vantato.

Art. 1 – Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati

Sull’argomento è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate che con la Circolare n. 8 del 28 aprile 2014 entra nei dettagli del provvedimento tanto annunciato e atteso.

Infatti, con la finalità di ridurre nell’immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, viene riconosciuto un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti.

L’importo del credito è di 640 euro (80 euro mensili a decorrere dal mese di maggio) per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro.

In caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.

Per consentirne una rapida fruizione da parte dei beneficiari, il decreto prevede che il credito sia riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d’imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari stessi.

Il credito in esame è riconosciuto per l’anno 2014, in attesa dell’intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilità per l’anno 2015.

Per la maturazione del diritto al credito devono verificarsi tre presupposti, collegati:

  • alla tipologia di reddito prodotto;
  • alla sussistenza di un’imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro;
  • all’importo del reddito complessivo.

In pratica il bonus di 640 euro annui è una vera e propria detrazione fiscale aggiuntiva che spetta a condizione che l’imposta lorda (IRPEF) sia di importo superiore a quello della detrazione spettante.

 

Art. 25 – Anticipazione obbligo fattura elettronica

Per le Istituzioni scolastiche scatta al 6 giugno 2014 l’obbligo della gestione della cosiddetta fattura elettronica, come disciplinato dal Decreto MEF n. 55/03.04.2013.

Al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità  dei  pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, le  fatture  elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:

  • il Codice identificativo di gara  (CIG),  tranne  i  casi  di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
  • il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a  opere  pubbliche,  interventi di manutenzione   straordinaria, interventi finanziati da contributi  comunitari e ove previsto ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al  pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP.

 

Art. 26 – Pubblicazione telematica di avvisi e bandi

Riguardo l’attività contrattuale che le Istituzioni scolastiche realizzano, si evidenzia che al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche (per la corretta visione si può consultare il testo aggiornato su www.normattiva.it ):

  • all’articolo 66, il comma 7 è sostituito
  • all’art. 122, il comma 22 è sostituito

 

Art. 27 – Monitoraggio dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni

1. Dopo l’articolo 7 del Decreto Legge n.35/08.04.2013, convertito con modificazioni dalla Legge n.  64/06.06.2013, è inserito il seguente:

  • Art. 7-bis (Trasparenza  nella  gestione  dei  debiti  contratti dalle pubbliche amministrazioni)
  • All’articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 185/29.11.2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 2/28.01.2009 sono apportate delle modifiche.

Dette modifiche riguardano la gestione della Piattaforma Certificazione Crediti sulla quale le Istituzioni Scolastiche devono certificare i crediti certi, liquidi ed esigibili a favore dei soggetti creditori, al fine di consentire a questi ultimi di poter cedere a favore di banche il proprio credito.

 

Art. 41 – Attestazione dei tempi di pagamento

A decorrere  dall’esercizio  2014,  alle relazioni dei  bilanci consuntivi o di esercizio delle  pubbliche  amministrazioni è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l’importo dei  pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231, nonché  il  tempo medio dei  pagamenti  effettuati.

In  caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni  indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti.

L’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo  periodo,  dandone atto nella propria relazione.

 

Art. 42 – Obbligo di tenuta del registro delle fatture presso le Pubbliche Amministrazioni

A decorrere dal 1° luglio 2014, anche le Istituzioni Scolastiche  dovranno adottare il registro unico delle fatture nel quale, entro 10 giorni dal ricevimento, sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti.

E’ esclusa la possibilità  di  ricorrere  a  registri  di settore o di reparto.

Il registro  delle  fatture  costituisce  parte integrante del sistema informativo contabile.

Al fine di ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni, il registro delle fatture  può essere sostituito  dalle  apposite  funzionalità che saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la  certificazione  dei crediti di cui all’articolo 7, comma 1, del  Decreto Legge  8  aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64.

Nel registro delle fatture e degli altri  documenti contabili equivalenti è annotato:

  • il codice progressivo di registrazione;
  • il numero di protocollo di entrata;
  • il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
  • la data di emissione della fattura o  del  documento  contabile equivalente;
  • il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
  • l’oggetto della fornitura;
  • l’importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
  • la scadenza della fattura;
  • nel caso di enti  in  contabilità finanziaria,  gli  estremi dell’impegno  indicato  nella  fattura  o  nel  documento contabile equivalente ai  sensi  di  quanto  previsto  dal  primo  periodo  del presente comma oppure il capitolo e il piano gestionale,  o  analoghe unità  gestionali  del  bilancio  sul  quale  verrà effettuato il pagamento;
  • se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;
  • il Codice identificativo di  gara  (CIG),  tranne i  casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 136;
  • il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a  opere  pubbliche,  interventi di  manutenzione   straordinaria, interventi finanziati da contributi  comunitari  e  ove  previsto  ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
  • qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.

 

Su tali ultimi argomenti si tornerà in seguito, quando saranno emanate le opportune direttive e istruzioni.

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