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Nessun bonus per i DSGA

La legge di Bilancio 2020 ha esteso il bonus premiale a tutto il personale scolastico, poi i DSGA sono stati esclusi. Infine una nota del Miur fornisce ulteriori chiarimenti, lasciando un dubbio irrisolto: come si dovranno comportare le scuole se il bonus è già stato contrattato?

di Agata Scarafilo

Abstract

 Il fatto che la Legge di Bilancio per il 2020 avesse esteso il bonus premiale a tutto il personale scolastico aveva  indotto a ritenere, in un primo momento, che il riconoscimento economico potesse essere attribuito anche ai DSGA. Ma l’illusione è stata di breve durata, in quanto i Direttori sono stati successivamente esclusi in base al CCNI (la cui ipotesi è stata sottoscritta il 31/08/2020) e in applicazione di quanto previsto dall’art. 88 del CCNL 29 novembre 2007. Una nota MIUR ha ben chiarito l’inghippo legislativo, ma restano i dubbi sui controlli successivi, lì dove il bonus è stato già contrattato e attribuito.

Ha lasciato l’amaro in bocca a molti Direttori dei Servizi Generali Amministrativi (DSGA) la nota dell’Ufficio IX del MIUR (Assegnazione risorse finanziarie alle scuole e loro gestione amministrativo-contabile) che ha fugato ogni dubbio circa l’attribuzione del bonus anche al profilo professionale in questione (oggi unico del comparto Scuola escluso dal beneficio economico).  

Infatti, la Legge di Bilancio per il 2020 ha disposto che le risorse del cosiddetto “bonus docenti” (di cui alla Legge 107/2015), già confluite nel Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa delle singole scuole per la valorizzazione del personale docente (CCNL 2018), siano utilizzate dalla contrattazione integrativa a beneficio del personale scolastico (docenti e ATA), senza ulteriori vincoli di destinazione (art. 1, comma 249, della Legge n. 160 del 27/12/2019). 

L’estensione del riconoscimento premiale, oltre che al personale docente, anche al personale ATA delle istituzioni scolastiche aveva fatto ben sperare i DSGA in quanto, di fatto e di diritto, tale figura professionale rientra nell’area D del personale ATA (CCNL 29/11/2007). 

Ma la speranza è svanita quando è intervenuto il CCNI – la cui ipotesi è stata sottoscritta dal Ministero dell’Istruzione e dalle Organizzazioni sindacali  il 31/08/2020 -, che ha previsto, all’art. 2, che le risorse provenienti dall’art. 40, comma 4, lettera g, debbano essere utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall’art. 88 CCNL 29 novembre 2007.

Infatti, nella nota di assegnazione alle scuole dei fondi per la

“valorizzazione” del personale scolastico viene specificato che “tali somme sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per la retribuzione e valorizzazione dell’attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall’art. 88 CCNL 29 novembre 2007”.

Così, se da una parte la Legge di Bilancio sembra estendere – con il combinato disposto della Legge 107/2015 e del CCNL –  a tutto il personale docente ed ATA il bonus premiale, l’assegnazione di fatto del fondo alle singole scuole ha ristretto il campo, escludendo i DSGA per effetto proprio del citato  art. 88.

Cerchiamo ora di capire  perché questa figura professionale, che nella nota MIUR viene definita “apicale”, è stata esclusa dal beneficio.

Per una corretta applicazione della norma, occorre tener conto di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale che , relativamente ai compensi al personale DSGA (art. 89), così dispone: 

Al personale DSGA possono essere corrisposti, fatto salvo quanto disposto dall’art. 88, comma 2, lett. j), esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da Enti o istituzioni pubblici e privati da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo di istituto”.

Infatti, il CCNL 29.11.2007, all’art. 77, prevede la corresponsione ai DSGA della sola indennità di direzione, nonchè di eventuali compensi a carico del Fondo d’Istituto; e all’ art. 88, comma 2, lett. J, stabilisce che il Fondo di Istituto sia utilizzato per retribuire la quota variabile dell’indennità di direzione in favore del DSGA.

È chiaro, dunque, che le risorse assegnate per retribuire la valorizzazione del personale scolastico (art. 40, comma 4, lettera g, del CCNL del 19 aprile 2018) non sono destinate anche ai Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Tuttavia, c’è da osservare che molte scuole, ancor prima del chiarimento esplicito, avevano effettuato la contrattazione integrativa d’istituto, attribuendo il bonus premiale anche al DSGA (contrattazione regolarmente sottoscritta dalla RSU interna e dalle sigle sindacali esterne).  In alcune scuole, però, sono intervenuti successivamente i revisori dei conti, che le hanno invitate a ricontrattare il bonus premiale escludendo il DSGA, con l’avvertenza che, se non lo avessero fatto, non avrebbero potuto ottenere la certificazione di compatibilità finanziaria, ai sensi dell’art. 48, comma 6, del  D.Lgs  30 marzo 2001, n. 165.  Certo è che anche a tale riguardo, per non lasciare le scuole nel limbo e non creare disparità tra chi ha contrattato prima del chiarimento e chi lo ha fatto dopo, sarebbe opportuna una nota congiunta del MIUR e del MEF che ne uniformi il comportamento, anche in merito ai successivi controlli sulla compatibilità finanziaria.

Riferimenti normativi

D.Lgs  n. 165/2001

CCNL 29.11.2007

Legge n. 107/2015

Legge n. 160/2019

One Comment

  1. Francesco Cancella
    27 Luglio 2021 at 10:49

    Purtroppo questa categoria non ha nessuna rappresentatività nella contrattazione per questo viene bistrattata dai sindacati che contano solo le tessere, che sono parte importante della loro organizzazione e non i valori, tipico difetto italico. Una categoria che da 20 anni non gli viene dato alcun riconoscimento economico per l’ impegno profuso, che al contrario è aumentato con progressione matematica a causa delle importanti innovazioni introdotte in ambito scolastico. Lo stesso Ministero riconoscendo tutti questi aggravi lavorativi, cosa più unica che rara, aveva proposto un aumento della quota variabile della indennità di amministrazione, puntuale l’opposizione sindacale il cui interesse mi sembra essere la distribuzione a pioggia dei fondi. Per le altre categorie sia docenti che ATA (categoria di cui facciamo ancora parte secondo la convenienza e la speculazione delle parti contrattuali) abbiamo avuto i vari bonus premiali, la 1^ e la 2^ posizione economica, che praticamente si sono tradotti, a mio parere, solo in un aumento di stipendio e non in quell’ulteriore disponibilità ad assumere altri carichi di lavoro al di fuori dell’ordinaria amministrazione.

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