Novità per le ricostruzioni di carriera degli insegnanti di Religione Cattolica
Gli effetti, a partire dal 1° settembre 2017, dell’Intesa sottoscritta il 28 giugno 2012
Il 2017, oramai alle porte, sarà un anno che porterà qualche importante novità per gli insegnanti di Religione Cattolica, ma anche per le segreterie scolastiche che dovranno gestire le loro ricostruzioni di carriera.
Si tratta di una riforma che trova la sua genesi nella nuova “Intesa per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che è stata sottoscritta il 28 giugno del 2012, ma che di fatto produrrà i suoi effetti a cominciare dal prossimo 1° settembre 2017.
Un’intesa, resa esecutiva nello Stato italiano con il DPR 20 agosto 2012, n. 175, che di fatto abroga e sostituisce il punto 4 della precedente Intesa (sottoscritta il 14 dicembre 1985 e successivamente modificata il 13 giugno 1990 con DPR 23-6-1990, n. 202) relativo ai “Profili della qualificazione professionale degli Insegnanti di Religione”.
Si ritiene opportuno precisare che la nuova intesa vuole armonizzare il percorso formativo richiesto per l’Insegnamento della Religione Cattolica con quello vigente attualmente in Italia per le altre tipologie di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado.
Ci interessiamo in particolare di questo argomento perché le novità previste dalla nuova Intesa produrranno inevitabilmente i loro effetti, come già accennato, anche sulle future ricostruzioni di carriera di questa categoria di insegnati.
Si capisce bene come dell’argomento, dunque, siano investite anche le segreterie scolastiche, che necessariamente dovranno tener conto del cambiamento posto in essere dalla nuova Intesa se, su domanda degli insegnati di Religione Cattolica, saranno chiamante a verificare e a legittimare il riconoscimento del servizio pre ruolo, da cui scaturirà il decreto di ricostruzione di carriera.
Infatti, per capire in quale misura inciderà tale cambiamento, bisogna partire dal principio generale che accomuna tutti gli insegnamenti: un servizio pre ruolo può essere riconosciuto e quindi considerato valido ai fini della ricostruzione della carriera se prestato con il “possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo” (D.L. 370/1970 e D.Lgs 297/94).
Ricordiamo che il trattamento economico degli Insegnati di Religione Cattolica costituisce un caso atipico nel panorama ordinamentale che disciplina il riconoscimento dei servizi e la progressione stipendiale.
Prima di entrare nel dettaglio dei requisiti necessari per ottenere la ricostruzione di carriera, evidenziamo che, con la Legge n. 186 del 2003, è stato previsto per la prima volta l’immissione in ruolo dei docenti di Religione Cattolica, previo superamento di un concorso per titoli ed esami.
Così, quando si parla di ricostruzione di carriera degli IRC, bisogna distinguere due casi che si possono verificare e che contraddistinguono unicamente questa categoria di insegnanti:
- a) richiesta effettuata da parte del docente di RC a tempo indeterminato (Legge del 18 luglio 2003, n. 186, L. 27 del 03 –02 –2006 C.M. 523 del 13 –04 –2006,C.M. n. 1742 del 11.12.2008).
Con l’entrata in vigore della norma citata, ai docenti assunti a tempo indeterminato viene applicato lo stesso stato giuridico del restante personale della scuola. Pertanto, il riconoscimento del servizio è subordinato al fatto che lo stesso sia stato prestato con il titolo idoneo.
- b) richiesta effettuata da parte del docente di RC con incarico annuale (C.M. n. 206 del 26-7-1990; C.C.N.L. 4-8-1995 art. 66 c.7 , conferma della L. 312 e del Dpr 399; C.M. n. 2 prot. n. 1 del 3-1-200, C.C.N.L. 24-7-2003 art. 142 c.1 l.8).
Questo rappresenta un caso del tutto particolare previsto solo per gli insegnati di Religione Cattolica.
Infatti, dal 1 aprile 1979 (art.53 11 luglio 1980, n.312 e successivi), ai contratti retributivi dei docenti di religione con incarico annuale è stata concessa la progressione economica connessa alla maturazione della prescritta anzianità e previa ricostruzione della carriera.
Si ricordi che la richiesta di ricostruzione della carriera per i docenti incaricati di Religione, avviene a seguito della domanda da parte dell’interessato.
La domanda deve essere presentata, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Dirigente Scolastico competente all’emanazione del provvedimento.
La modalità di presentazione e la documentazione sono analoghe a quelle prevista per le ricostruzioni di carriera dei docenti a tempo indeterminato.
Il diritto alla ricostruzione per gli incaricati annuali sorge al quinto anno di servizio a condizione che l’insegnante di Religione Cattolica:
1) abbia almeno 4 anni di servizio precedenti (anche ad orario parziale e discontinuo).
Ai fini del computo di detto quadriennio, si considerano i servizi prestati nelle scuole dal 1° giugno 1977, secondo l’assimilazione di tutti i servizi non di ruolo prestati nelle scuole di ogni ordine e grado a norma del D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/07/70, n. 576, recante norme in materia di riconoscimento di servizi non di ruolo ai fini della progressione economica);
2) abbia in coincidenza del quinto anno:
– o l’orario cattedra (nelle scuole secondarie di primo e secondo grado);
– o almeno dodici ore (nelle scuole primarie e dell’infanzia);
– o orario inferiore a cattedra, ma compreso tra le 12 e le 17 ore nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, purché ci siano le condizioni strutturali (difficoltà nel raggiungere le sedi di servizio, con conseguente impossibilità di adempiere a tutti gli obblighi correlati, non cumulabilità del monte ore su tre comuni diversi, ecc).
Dei motivi strutturali (vedasi C.M. n. 206 del 26-7-1990) l’ordinario diocesano ne deve fare espressa menzione nella designazione per permettere al Dirigente Scolastico di prenderne atto e farne a sua volta menzione nel contratto a tempo determinato.
Al fine di facilitare il lavoro delle segreterie, si riportano di seguito due tabelle che riassumono i titoli previsti per l’accesso all’insegnamento della Religione Cattolica e di cui bisognerà tener conto ai fini della riconoscibilità del servizio pre ruolo nel momento in cui si dovrà effettuare una ricostruzione di carriera per questa categoria di insegnanti.

