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Nuovo decreto Conte: “Scuola, solo didattica a distanza alle superiori”

In vigore dal 5 novembre sino al 3 dicembre. “Nelle regioni rosse, Dad anche per seconda e terza media”. Lezioni in presenza per l’infanzia e la primaria con uso obbligatorio della mascherina per i bambini di età superiore a sei anni”. La ministra Azzolina: “Tenere aperto significa aiutare le fasce più deboli della popolazione e tante mamme”

Di Stefania De Cristofaro

ROMA –  Nuovo Dcpm e nuovo assetto per il mondo scolastico, da domani, 5 novembre, sino al 3 dicembre 2020: la didattica a distanza diventa la regola per gli studenti italiani che frequentano le scuole superiori. Lezioni non più in presenza, ma on line. Didattica a distanza anche per gli alunni della seconda e terza media, relativamente alle regioni cosiddette “rosse”, quelle “caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto” quanto a diffusione del contagio da Covid 19. In tutta Italia, lezioni in presenza per l’infanzia e la primaria con uso obbligatorio della mascherina per i bambini di età superiore a sei anni, così per il primo anno delle medie.

LE NOVITA’ PER LA SCUOLA CONTENUTE NEL DPCM DEL 3 NOVEMBRE 2020

Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo decreto che contiene una serie di misure anti Covid, nella tarda serata di ieri. Il testo nelle prossime ore sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Per la scuola, la novità principale è relativa alle modalità di svolgimento delle lezioni perché la “didattica a distanza sarà attiva al 100 per cento nelle scuole superiori” e questo in considerazione del fatto che diffusione del virus è risultata maggiore tra gli studenti di età compresa fra 14 e 19 anni, rispetto a quelli di età inferiore.  “Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite ricorso alla didattica digitale integrata”, si legge nel testo del Dpcm.

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n.89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n.134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”. In tal modo non dovrebbe essere spezzato il legame tra gli alunni, mantenendo quindi unita la classe.

“L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza”,

è scritto ancora nel Dcpm. Le lezioni in classe, in questi casi. “Con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”. La mascherina deve essere indossata sempre, anche quando gli alunni sono al banco.

LE ZONE CARATTERIZZATE DA UNO SCENARIO DI MASSIMA GRAVITA’ E DA UN LIVELLO DI RISCHIO ALTO

Per la scuola, così come per altri settori, il Dpcm prevede  misure più restrittive per le “zone caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”: sono le cosiddette zone rosse, che saranno individuate con ordinanza del Ministro della Salute.

 In questi casi, il Dpcm stabilisce che:  

“Ferma la possibilità di svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia […] e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di I grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l’uso di laboratori o sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”.

In classe, quindi, gli alunni fino alla prima media, mentre la didattica a distanza riguarda gli studenti della seconda e terza media in aggiunta a quelli delle superiori.

Rientrano nelle cosiddette zone rosse, stando a quanto si apprende: Lombardia, Piemonte, Calabria, Valle d’Aosta e Aldo Adige. In queste regioni, tra gli spostamenti consentiti, ci sono quelli per i genitori accompagnatori dei figli a scuola.

Nella fascia intermedia, definita “arancione” rientrano le regioni Puglia, Sicilia e Liguria, ma sono a rischio anche Veneto ed Emilia Romagna: qui la didattica a distanza è riservata agli alunni delle superiori. Vero è, che ci sono ordinanze firmate nei giorni scorsi dai governatori regionali, sulla base dell’andamento della curva dei contagi, per effetto delle quali non è più possibile la didattica in presenza: è il caso della Puglia. Se le ordinanze regionali prevedono ulteriori misure restrittive rispetto alla cornice del Dpcm, possono restare in vigore. Tutto dipende dalle valutazioni dei governatori.

Per esclusione, vengono definite le regioni cosiddette verdi: sono quelle che non rientrano fra le rosse e l’arancione, dal Friuli alla Sardegna percorrendo Toscana e Basilicata. La regola è che la didattica a distanza sarà attiva al 100 per cento nelle scuole superiori.

RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Modalità a distanza per tutti i corsi di formazione, pubblici e privati che siano. “Sono consentiti in presenza” solo “i corsi di formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’Interno, della Difesa, dell’Economia e delle Finanze e della Giustizia, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica”.

Quanto poi alle “riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza”. Sempre nel Dpcm: “Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a distanza, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà di partecipazione alle elezioni”.

“Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia”, si legge ancora nel testo del nuovo decreto firmato dal presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. “L’ente proprietario dell’immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l’ente gestore a utilizzarne gli spazi per l’organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime”. Le attività “dovranno esser svolte con l’ausilio di personale qualificato e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all’allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie”. Alle stesse condizioni, stando a quanto previsto nel Dpcm, possono essere utilizzati anche i centri sportivi pubblici o privati.

I VIAGGI DI ISTRUZIONE E LE INIZIATIVE DI GEMELLAGGIO

Restano “sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2020, n.249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti”.

LE UNIVERSITA’ E LE ISTITUZIONI DI FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA

Per quanto riguarda, infine, le università, “sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari che tengono conto delle esigenze formative e dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria”. In ogni caso, “le attività formative e curriculari si svolgono a distanza: possono svolgersi in presenza le sole attività formative e curriculari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio, nonché quelle dei laboratori, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di Covid 19, di cui all’allegato 22”. Le stesse disposizioni, per quanto compatibili, si applicano alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

“A beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”, è scritto nel Dpcm. E ancora: “Le università e le istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica anche intermedia che risultino funzionali al completamento del percorso didattico”. Infine: “Le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni”

SOSPESO IL CONCORSO STRAORDINARIO PER DOCENTI PRECARI

“E’ sospeso – è scritto nel testo – lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto”.

Per effetto del Dpcm, quindi, viene sospeso anche il concorso straordinario per i docenti precari con più di tre annualità di servizio. Le prove in programma per oggi, 4 novembre 2020, si stanno svolgendo regolarmente: il Dpcm entra in vigore da domani, sino al prossimo 3 dicembre. I candidati riceveranno le comunicazioni del caso.

LA MINISTRA ALL’ISTRUZIONE AZZOLINA: “TENERE APERTE LE SCUOLE SIGNIFICA AIUTARE LE FASCE PIU’ DEBOLI DELLA POPOLAZIONE”

Alla vigilia della firma del Dpcm, la ministra all’Istruzione Lucia Azzolina, ha affidato alla pagina Facebook istituzionale il proprio pensiero, rimarcando la necessità di proseguire con le lezioni in presenza, argomento sul quale la settimana scorsa c’era stata una polemica con il governatore della Puglia, Michele Emiliano: “Tenere le scuole aperte significa aiutare le fasce più deboli della popolazione. Significa contrastare l’aumento delle disuguaglianze, un effetto purtroppo già in corso, a causa della pandemia. Significa tutelare gli studenti, ma anche tante donne, tante mamme che rischiano di pagare un prezzo altissimo”.

“In mezzo a tante incognite – ha scritto ancora Azzolina – una certezza c’è: la chiusura delle scuole non produce gli stessi effetti per tutti. La forbice sociale si allarga, il conto lo pagano i più deboli”.Ci sono poi territori in cui la chiusura delle scuole è sinonimo di dispersione scolastica. E la dispersione scolastica – chiamiamo le cose con il loro nome – equivale all’abbandono dei ragazzi”.

Infine: “Ampliare il divario tra famiglie benestanti e  famiglie svantaggiate è una responsabilità enorme. Dobbiamo esserne consapevoli. La scuola è futuro. Senza scuola il Paese diventa più debole”.

DECRETO RISTORI: LA RIPARTIZIONE DEI FONDI PER LA DIDATTICA DIGITALE, REGIONE PER REGIONE

Azzolina lo scorso 2 novembre ha firmato il decreto con cui vengono assegnati alle scuole 85 milioni di euro per la didattica digitale integrata: si tratta dei fondi stanziati dal ‘Decreto Ristori’ nel Consiglio dei Ministri del 27 ottobre scorso

“I fondi serviranno agli Istituti scolastici per l’acquisto di dispositivi digitali e strumenti per le connessioni da fornire in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti”, si legge in una nota del ministero. “Gli 85 milioni sono stati distribuiti tenendo conto del numero di alunni di ciascun istituto e dell’indicatore Ocse Escs che consente di individuare le scuole con un contesto di maggiore disagio socio-economico e dove sono meno diffuse le dotazioni digitali. Lo stesso parametro era stato utilizzato a marzo per la distribuzione delle risorse per la didattica digitale previste dal decreto ‘Cura Italia’. Questo nuovo stanziamento potrà consentire alle scuole l’acquisto, in base alle necessità delle scuole, di oltre 200mila nuovi dispositivi e oltre 100mila connessioni.

Questa è la ripartizione dei fondi, regione per regione: Abruzzo 1.884.794,63 euro; Basilicata 1.088.222,83; Calabria 3.595.958,80; Campania 10.644.051,87; Emilia-Romagna 5.516.393,71; Friuli Venezia Giulia 1.597.160,68; Lazio 7.330.997,89; Liguria 1.825.017,64; Lombardia 12.210.621,80; Marche 2.286.947,32; Molise 481.312,60; Piemonte 5.624.162,80; Puglia 6.695.778,25; Sardegna 2.808.166,38 ; Sicilia 9.097.145,71; Toscana 4.833.369,38; Umbria 1.269.978,81  e Veneto 6.209.918,90.

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