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Nuovo sistema di comunicazione delle spese pubblicitarie

di Agata Scarafilo

Sarà attivo dal 1° settembre 2016 il nuovo sistema di comunicazione delle spese pubblicitarie, una procedura prevista anche per le istituzioni scolastiche in applicazione dall’art. 41 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177. Infatti, con Delibera n. 4/16/CONS del 14 gennaio 2016, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha disposto il differimento, per l’anno 2016, del termine di invio dei dati, che, come si ricorderà, era fissato al 31 marzo dell’anno successivo all’esercizio finanziario concluso. In particolare, al fine di consentire l’implementazione del nuovo sistema informativo, il termine ultimo entro il quale le Istituzioni scolastiche e tutte le Amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 2, del D. lgs. 30 Marzo 2001, n. 165) potranno inviare il modello elettronico di comunicazione è stato differito al 30 settembre 2016.
Il nuovo sistema prevede l’inserimento dei dati attraverso una piattaforma online, accessibile dal sito Web dell’Autorità, che farà riferimento agli elenchi delle Amministrazioni pubbliche e degli Enti pubblici censiti dall’IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni).
In particolare, la nuova procedura prevede l’inserimento dei dati in 3 distinte sezioni:
Dati generali (tutti i dati che si riferiscono all’Ente, ossia denominazione, codice fiscale, indirizzo, indirizzo di Posta Elettronica Certificata della scuola, ecc.);
Dati riferibili al responsabile del procedimento che, per la scuola, in mancanza di un preciso provvedimento di delega dell’incarico, risulta essere il Dirigente scolastico, in quanto responsabile del centro di spesa e, per di più, legale rappresentante dell’istituzione scolastica;
Dati riferiti alle spese pubblicitarie (destinazione valori in euro su quotidiani, emittenti radiofoniche e/o televisive locali, digitali nazionali, altri mezzi di comunicazione).




Una novità importante è rappresentata, poi, dal fatto che l’invio dei dati dovrà essere effettuato solo dai soggetti che effettivamente destinano somme all’acquisto di spazi per la pubblicità istituzionale su mezzi di comunicazione di massa. Quindi, è stato abolito l’obbligo di comunicazione negativa.
Restano, invece, invariati i criteri e le modalità individuati dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2009. Così, in attuazione delle disposizioni previste dalla norma ancora in vigore, il responsabile del procedimento (comma 3 del citato art. 41 del D.lgs. n.177/2005) deve essere individuato, oltre che per l’inoltro della comunicazione dei dati di spesa (previste dai commi 1 e 4 dell’art. 41 del D.lgs. 177/2005), anche per il controllo del rispetto delle percentuali di destinazione previste dalla legge. Infatti, è sempre il responsabile del procedimento che risponde, anche, di eventuali sanzioni, che vanno da un minimo di 1.040 euro ad un massimo di 5.200 euro. Il comma 1 dell’articolo 41 del D.lgs. 177/2005 prevede una ripartizione ben precisa delle somme che le Amministrazioni pubbliche, nel nostro caso le scuole, potrebbero destinare per fini di comunicazione istituzionale e per l’acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa: il 15% a favore dell’emittente privata televisiva locale e radiofonica e il 50% a favore di giornali e quotidiani periodici. Precisiamo, a tale riguardo, che le scuole non hanno l’obbligo di stanziare delle somme per spese di pubblicità, ma se lo fanno, devono osservare le percentuali di destinazione previste in favore della stampa e dell’emittenza radiotelevisiva (obbligo che è stato più volte richiamato sia dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con la Nota n. 0019521, del 11/03/2009, indirizzata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, sia dallo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Circolare n. 16 del 6/04/2009, indirizzata ai Revisori dei conti del MEF, che puntualizza tali adempimenti richiamando il citato art.41).
Ogni anno il Ministero dell’Economia e delle Finanze, mediante apposita circolare (in genere in prossimità dell’approvazione del Consuntivo), invita i Revisori dei conti a verificare che gli Enti presso cui svolgono funzioni di controllo abbiano provveduto a comunicare i dati richiesti e ad assicurarsi che tale adempimento rivesta carattere di continuità nel tempo. D’altronde, sempre più spesso le scuole impegnano somme per spese di pubblicità; si pensi, a tale riguardo, alle scuole secondarie di secondo grado che, in prossimità della data delle iscrizioni, ricorrono ai mezzi di comunicazione di massa (TV, quotidiani e stampa locale) per promuovere la propria offerta formativa sul territorio, nonché a tutte le scuole coinvolte nei progetti PON e POR, per i quali la pubblicità è peraltro obbligatoria. Si noti, intanto, che la normativa parla di impegni, cioè di tutte quelle spese per le quali sia stata assunta una obbligazione giuridicamente perfezionata durante l’esercizio finanziario a cui fa riferimento la comunicazione. Pertanto, anche le scuole devono seguire il criterio di competenza e non di cassa, cioè comunicare le somme impegnate in bilancio, anche se non liquidate nel medesimo esercizio finanziario.
Infatti, al primo punto – “Criteri di applicazione dell’art. 41 del Decreto legislativo n. 177 del 2005” – si precisa che le spese destinate dalle Amministrazioni pubbliche, per l’acquisto di spazi pubblicitari per fini di comunicazione istituzionale, sono quelle relative alle somme impegnate per l’acquisto, a titolo oneroso, di qualunque spazio atto a veicolare avvisi o messaggi allo scopo di: a) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento; b) diffondere e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati, nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle Amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo visibilità ad eventi di importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale. Con lo stesso atto normativo si specifica pure che non rientrano in tale ambito le spese pubblicitarie connesse a forme di pubblicità obbligatoria, quali, ad esempio, quelle per la pubblicazione del bilancio, di avvisi di gara, di bandi di concorso in osservanza di precisi obblighi di legge, ossia al fine di rendere pubblici atti e procedure concorsuali. Per analogia, dunque, non rientrano in tale ambito, ad esempio, le spese sostenute dalla scuola per la predisposizione dei bandi per il reclutamento degli esperti dei progetti PON e POR, in quanto connesse a forme di pubblicità obbligatoria. Inoltre, non sono contemplate neanche le spese sostenute dalle Amministrazioni pubbliche per l’acquisto di spazi a seguito di provvedimenti amministrativi emanati per ragioni di necessità ed urgenza.
Gli istituti scolastici che invece illustrano, attraverso l’acquisto di spazi pubblicitari, l’attività che svolgono ed il loro funzionamento devono sicuramente comunicare all’Autorità le spese impegnate a tal fine. Di tutt’altra natura sono, poi, tutte quelle azioni di pubblicità e sensibilizzazione realizzate attraverso la stampa di locandine, brochure, dépliant, manifesti, pannelli pubblicitari e targhe. Una distinzione, dunque, va fatta tra la produzione di strumenti pubblicitari e l’utilizzo di strumenti e mezzi di comunicazione di massa a fini pubblicitari (pubblicazione sul giornale). Resta confermato che nella voce “altri mezzi di comunicazione” non vanno contemplate le spese sostenute per la diffusione di messaggi pubblicitari su spazi di proprietà dell’Ente pubblico (locandina affissa sul muro della scuola o sul sito ufficiale della scuola). Anche in tale ambito, la già richiamata Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stabilito che, ai sensi dell’ articolo 41 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, sono, altresì, escluse dalla comunicazione (positiva) tutte le spese per l’ideazione e la stampa di pubblicità realizzate in formato sia cartaceo che informatico. Per concludere la disamina di ciò che non va comunicato, si aggiunge che devono essere altresì escluse le spese per convegni o eventi e quelle sostenute o impegnate per la produzione e l’edizione di testate giornalistiche registrate a norma di legge (casi che peraltro difficilmente ricorrono nella scuola). Diverso è il caso, invece, delle pubbliche affissioni o quello dell’acquisto di uno spazio su un sito per i quali la scuola ha impegnato una spesa a fini pubblicitari. In entrambi i casi, infatti, si deve comunicare la spesa. Infine, vanno comunicate le spese sostenute o impegnate per l’acquisto di spazi pubblicitari che precedano la visione di un film o di un documentario nelle sale cinematografiche e la diffusione di sms tramite reti mobili di comunicazione elettronica, sempre utilizzati a fini pubblicitari.

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