Obblighi di trasparenza
di Marco Graziuso
La recente Delibera ANAC n. 144 del 07/10/2014 ha sostituito integralmente la precedente Delibera Civit n. n. 65 del 2013, precisando di conseguenza l’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 con riferimento alle Pubbliche Amministrazioni.
Infatti, la delibera specifica che:
L’interpretazione delle disposizioni del decreto n. 33 quanto all’ambito soggettivo di applicazione (art. 11) e quanto alla individuazione degli organi di indirizzo politico (art. 14 e 22, comma 3) si applica, quindi, a tutte le amministrazioni dotate di organi di indirizzo politico, nel senso chiarito.
Questioni applicative si pongono solo con riferimento ad amministrazioni pubbliche, sicuramente rientranti nell’ambito soggettivo di applicazione, ma prive di organi di indirizzo politico, ovvero dotate di organi collegiali che non abbiano poteri di indirizzo, ma funzioni di altra natura.
Si è considerato il caso delle istituzioni scolastiche, rette da un dirigente scolastico e dotate di organi collegiali di tipo meramente consultivo. In questi enti, che pure svolgono attività amministrative (sono ad esempio stazioni appaltanti ai fini dell’applicazione della disciplina dei contratti pubblici), nessuno degli organi ha carattere di organo di indirizzo.
Al dirigente scolastico, pertanto, si applicano gli obblighi di pubblicità dell’art. 15 e non quelli dell’art. 14.

