Obbligo di vigilanza sugli alunni
Come muoversi nella giungla di norme, doveri e responsabilità sulla vigilanza degli alunni? A chi spetta vigilare?
E’ obbligo dei collaboratori scolastici vigilare sulla sicurezza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche.
E’ compito del Consiglio di istituto fissare, nel Regolamento, le modalità ed i tempi ai quali i genitori debbono attenersi nel prendere in consegna i minori all’uscita dai locali scolastici, a lezioni concluse.

I collaboratori scolastici, che prestino servizio in ore eccedenti l’orario d’obbligo, hanno diritto al recupero delle predette ore.
“Succede spesso – scrive un collaboratore scolastico in servizio in un istituto comprensivo – che gli scuolabus, ma talvolta anche i genitori, giungano a scuola in ritardo e, talvolta, anche ben oltre l’orario di servizio dei collaboratori scolastici. In tal caso, ci si chiede quali responsabilità abbiano i suddetti collaboratori e come debbano comportarsi”.
Prima di entrare nel merito specifico del quesito, potrà essere utile un brevissimo preambolo in materia di vigilanza sugli alunni minori all’uscita dalla scuola, a conclusione dell’ultima ora di lezione del giorno.
Al riguardo, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, approvato nel novembre del 2007 e confermato dal CCNL – Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018, all’articolo 29, dispone che l’insegnante dell’ultima ora di lezione ha l’obbligo “di assistere all’uscita degli alunni medesimi”.
Al dovere di assistenza del docente, come ha fatto presente puntualmente l’autore del quesito, lo stesso CCNL aggiunge l’obbligo, a carico dei collaboratori scolastici, di svolgere compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche.
Spetta al Regolamento scolastico disciplinare le modalità ed i tempi in base ai quali la scuola deve assolvere l’obbligo di vigilanza che l’articolo 2048 del codice civile pone a carico dei “precettori e di coloro che insegnano un mestiere o un’arte, per danni cagionati da fatto illecito dei loro allievi e apprendisti, nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.
La suddetta competenza del Regolamento di istituto è prevista dall’art. 10 del Testo Unico delle disposizioni legislative sulla scuola, approvato con il D.P.R. 16 aprile 1994, n. 297; tale articolo, alla lettera a) del 3° comma, dispone che “Il Consiglio di Istituto ha potere deliberante per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola nelle seguenti materie:
a) adozione del regolamento interno del circolo o di istituto, che deve, fra l’altro, stabilire le modalità (…omissis) per la vigilanza degli alunni durante l’uscita dalla scuola”.
La citata disposizione legislativa autorizza pienamente il Consiglio di istituto a prevedere nel Regolamento di istituto, con efficacia giuridica vincolante, tanto gli obblighi che, in materia di organizzazione funzionale della scuola, vanno posti a carico degli studenti e del personale, quanto i doveri da porre a carico dei genitori.
In coerenza con la natura di vera e propria fonte giuridica di diritti e di doveri in materia di organizzazione e funzionamento della scuola, riconosciuta al Regolamento di istituto, il Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, che ha modificato ed integrato il Regolamento approvato con D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti), con l’art. 3, ha istituito il “Patto educativo di corresponsabilità”, disponendo che:
“Contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie”.
Ne discende incontrovertibilmente che, con la sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità, i genitori si vincolano con la scuola presso la quale iscrivono i propri figli, assumendo così l’obbligo giuridico, di natura contrattuale, di adempiere compiutamente ai doveri prescritti dal Regolamento di istituto, fra i quali l’osservanza scrupolosa dell’obbligo di prelevare i propri figli minori all’ora esattamente prevista dall’orario settimanale delle lezioni.
La diligenza del genitore nell’osservare gli obblighi, prescritti dal Consiglio di istituto e dalla derivata sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità, è deducibile dall’art.1176 del codice civile, nel quale si leggono le seguenti proposizioni: ”Nell’adempiere l’obbligazione, il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia”.
Insieme con il suddetto obbligo, i genitori si impegnano a sottostare alle misure sanzionatorie che il Regolamento di istituto deve prevedere per coloro che non rispettino diligentemente quell’obbligo.
Il dovere di sottostare alla sanzioni previste dal Regolamento di istituto deriva, quale corollario, dalla dimostrata natura giuridica della disposizione del Patto di corresponsabilità educativa, la quale prevede che i genitori degli alunni minori debbano ritirare i figli minori dalla scuola all’ora prescritta. Si può ribadire che la sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità, prevista dal già citato D.P.R. n. 235 del 2007, quale condizione per l’iscrizione dei figli a scuola, conferisce evidente natura cogente alla norma del Regolamento di istituto che impone sanzioni ai genitori che dimostrino d’essere poco diligenti nel prelevare i figli dalla scuola nei tempi fissati.
L’individuazione delle diverse tipologie di sanzioni, che il Regolamento di istituto potrà comminare a carico dei genitori poco diligenti, è affidata alla sapiente valutazione del Consiglio di istituto, la cui componente genitoriale potrà concorrere efficacemente a garantire che, nel deliberare il testo del Regolamento di istituto, venga rispettato il principio secondo il quale l’ onerosità della sanzione deve essere proporzionale alla gravità della violazione della norma regolamentare ed all’ eventuale reiterazione della violazione stessa.
L’acquisto di libri per la biblioteca di istituto è una delle soluzioni sanzionatorie che i Consigli di istituto spesso prevedono a carico dei genitori che non rispettino con commendevole diligenza l’obbligo di accogliere i figli minori all’uscita dalla scuola nei tempi prescritti.
La singolarità delle alterne vicende umane non esclude, naturalmente, che il caso, o la necessità, come scriveva negli anni ’60 il Nobel per la chimica Jaques Monod, impedisca di fatto ai genitori, o ai loro delegati, di presentarsi tempestivamente a scuola, per farsi riaffidare i figli, a lezioni concluse.
Non si potrà, quindi, escludere a priori che, alla scadenza dell’orario di lavoro del personale che svolge le mansioni di collaboratore scolastico, qualche alunno minore sosti ancora in prossimità del portone d’uscita della scuola, in attesa dell’arrivo del genitore ritardatario.
Il Regolamento di istituto d’ una scuola, che si ritiene opportuno non citare, non prevede alcuna misura organizzativa che possa armonizzare il diritto del collaboratore scolastico di non superare il suo ordinario orario di lavoro con il suo dovere di vigilanza sul minore, che l’ art. 2048 del codice civile pone a carico della scuola, nel tempo in cui il minore è sotto la sorveglianza del personale addetto.
L’armonizzazione di quelle due dissonanti situazioni giuridiche appare correttamente cristallizzata nel testo del Piano delle attività della scuola, piano che il Dirigente, attenendosi scrupolosamente alla procedura prevista dall’art. 6 del vigente CCNL Scuola, ha adottato sulla scorta della proposta che il Direttore dei servizi generali ed amministrativi ha avanzato, sentito il personale ATA, così come dispongono il primo ed il secondo comma dell’art. 53 dello stesso CCNL Scuola.
Il Piano delle attività della scuola di cui si tratta prevede, in sostanza, un organigramma che individua nominalmente il collaboratore scolastico, o i collaboratori scolastici, che dovrebbe sorvegliare gli alunni, i cui genitori giungessero a scuola con qualche imprevedibile ritardo.
Il suddetto Piano delle attività ha previsto che i collaboratori scolastici recuperino il tempo impegnato nella vigilanza dei minori, oltre l’orario canonico, con le modalità previste dall’art. 54 del su menzionato CCNL Scuola, il quale dispone che le ore eccedenti l’orario di servizio, regolarmente autorizzate, debbano essere recuperate anche in forma di ore e/o giorni di riposo compensativo, in luogo della retribuzione.
La legalità formale e sostanziale delle su riferite disposizioni organizzative in materia di orario di lavoro è assicurata dal rispetto della procedura che l’art. 6 del già citato CCNL Scuola prescrive per la redazione del Piano delle attività, nella trasposizione formale che il predetto articolo 6 ha ricevuto nel testo dall’art. 22 del CCNL Istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, precedentemente citato.
Le stesse considerazioni valgono anche per il caso in cui lo sforamento dell’orario di servizio del collaboratore scolastico fosse ascrivibile al ritardo dell’arrivo a scuola dello scuolabus.
La responsabilità dell’arrivo in ritardo dello scuolabus, in verità, grava sul conducente del mezzo di trasporto collettivo, il quale normalmente è legato da un determinato rapporto di lavoro, o di concessione, con l’ Amministrazione comunale o provinciale, in relazione al grado dell’ordine scolastico al quale appartiene la scuola considerata. Pertanto, il Regolamento di istituto non potrà prevedere misure disciplinari a carico del conducente dello scuolabus.
Sarà responsabilità del Dirigente scolastico far giungere al Comune, o alla Provincia, le sue segnalazioni dei reiterati ritardi degli scuolabus, perché tali Enti locali possano adottare le iniziative necessarie per eliminare l’inconveniente.
RIFERIMENTI NORMATIVI
C.C.N.L. IStruzione e Ricerca 19 aprile 2018
D.P.R. 16 aprile 1994, n. 297
D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235
Artt. 1176 e 2048 del codice civile

