ONNICOMPRENSIVITÀ DELLA RETRIBUZIONE DEL DS
Si possono riconoscere al DS compensi a valere sui Fondi previsti per l’alternanza scuola-lavoro?di Fabio Scrimitore
Il Dirigente scolastico di un Istituto di istruzione secondaria superiore, riferendosi alle modalità di utilizzazione dei fondi previsti dal comma 39 dell’art. 1 della Legge n. 107/2015 sulla buona scuola, ha chiesto: “Perché non può essermi riconosciuto alcun compenso a valere su questi fondi, per l’ulteriore aggravio di compiti e responsabilità, soprattutto quando le attività di alternanza scuola-lavoro si strutturano in progetti di arricchimento extracurricolari per lo sviluppo di particolari insegnamenti che coinvolgono anche esperti esterni, che devono essere reclutati con avvisi ad evidenza pubblica ?”.
Il 39 è uno dei 9 commi con i quali la legge citata ha ridefinito il sistema dell’alternanza scuola-lavoro; la norma dispone che, per le finalità cui tende l’ alternanza scuola-lavoro, “nonché per l’assistenza tecnica e per il monitoraggio delle attività ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni annui, a decorrere dall’anno 2016”.
Traendo spunto dalla favorevole risposta che è stata data in questa rivista ad un altro pressoché analogo quesito proposto da un Direttore dei servizi generali ed amministrativi, l’autore del quesito ha integrato il testo della sua domanda con la trascrizione di alcune FAQ; in una di queste si legge :“Non si può disconoscere l’aggravio di lavoro che ciò comporterà a carico delle segreterie delle istituzioni scolastiche e dei DSGA preposti. Per i compensi spettanti ai DSGA, occorre tener presente l’orientamento espresso dall’Aran in data 18/1/2015, in cui si precisa che, ai sensi del CCNL del 29.11.2007, come riformato dalla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, al personale DSGA possono essere corrisposti, fatto salvo quanto disposto dall’art. 88, comma 2, lettera j), esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive, connessi a progetti finanziati dalla U.E., da enti o istituzioni pubblici o privati, da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo di istituto”.
Maggiore rilevanza, ai fini del quesito posto, è la seconda FAQ inviataci dall’ autore del quesito, nella quale è riportato l’orientamento espresso al riguardo dall’ARAN in data 18 gennaio 2015, che, in risposta alla domanda diretta a conoscere se il Dirigente scolastico possa essere retribuito per la progettazione e il coordinamento delle attività di alternanza scuola-lavoro, ha dichiarato : “In merito al compensi al dirigente scolastico, vale, in generale, il principio di onnicomprensività, previsto dall’art. 24, comma 3, del D. Lgs. N. 165 del 2001, secondo il quale il trattamento economico remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti, poiché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio, o, comunque, conferito dall’amministrazione presso cui prestano servizio, o su designazione della stessa, i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza….. ertanto, considerato lo specifico ruolo istituzionale del dirigente scolastico e l’inserimento dell’alternanza scuola-lavoro fra le attività ordinamentali obbligatorie, non è ipotizzabile un compenso specifico, legato alla progettazione ed al coordinamento dei suddetti percorsi”.
PER CONTINUARE A LEGGERE QUESTO ARTICOLO DEVI ESSERE ABBONATO! Clicca qui per sottoscrivere l’abbonamento
Appare evidente che l’autore del quesito ritiene che possa fondatamente riscontrarsi una sostanziale analogia fra l’apporto che il Direttore dei servizi generali ed amministrativi dà alla gestione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, in termini di coordinamento amministrativo, ed il determinante contributo che il Dirigente scolastico è chiamato istituzionalmente a dare ai medesimi percorsi di alternanza scuola -lavoro, specialmente a quelli che, come si è già scritto, si strutturano in progetti di arricchimento extracurricolare per lo sviluppo di particolari insegnamenti che coinvolgono anche esperti esterni, che devono essere reclutati con avvisi ad evidenza pubblica.
Il suddetto Dirigente ha esplicitato ulteriormente il suo punto di vista scrivendo: “L’ampiezza semantica del concetto di assistenza tecnica non può annoverare al suo interno anche l’assistenza tecnico/organizzativa e gestionale e l’assistenza tecnico/progettuale e di coordinamento del Dirigente scolastico?
Si potrà osservare, al riguardo, che il discrimine fra le distinte funzioni che il Dirigente scolastico ed il Direttore dei servizi generali ed amministrativi sono chiamati a svolgere nella progettazione e nella gestione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro non va individuato tanto nell’indole tecnica delle attività istituzionali del Dsga, che si può contrapporre alla funzione a prevalente coefficiente concettuale propria del Dirigente, quanto piuttosto nel fatto che le attività del Dsga relative ai suddetti percorsi, per essere retribuite, devono essere svolte in tempi distinti ed aggiuntivi, rispetto all’orario contrattuale di lavoro ordinario, che il predetto Dsga è tenuto a prestare.
Alle attività che il Dirigente espleta nel contesto dei progetti di alternanza scuola-lavoro non può applicarsi alcuna analogia che le possa configurare come assimilabili a quelle del Dsga; tanto avviene per l’inoppugnabile ragione che la legislazione e le norme contrattuali proprie della V area della dirigenza scolastica, che disciplinano la prestazione di servizio del Dirigente, non prevedono alcuna quantificazione oraria. Ne consegue che nessuna attività istituzionale del Dirigente scolastico potrà essere legittimamente definita come attività aggiuntiva. Per questa ragione, nelle FAQ sopra riportate si è fatto legittimamente riferimento al criterio della onnicomprensività, che impedisce al Dirigente d’essere retribuito specificamente per le attività che sono proprie della sua funzione istituzionale, salvo quelle espressamente previste dal comma 3 dell’art. 24 del citato Decreto legislativo n. 165 del 2001.
Riferimenti normativI
Decreto legislativo n.165/2001
Legge n. 107/2015
Parere ARAN 18 gennaio 2015
Vigente CCNL per il personale dirigente dell’ area V

