Passaggio di ruolo: la valutazione del servizio prestato
Come viene calcolato il punteggio da assegnare agli insegnanti per gli anni di servizio pregressi?
Abstract
L’autore del quesito è un docente incaricato a tempo indeterminato per l’insegnamento delle attività di sostegno nella scuola secondaria di I grado: chiede al direttore Fabio Scrimitore come gli verrebbe valutato il servizio prestato in caso di passaggio all’insegnamento di materie letterarie nella stessa scuola secondaria di I grado o in quella di II grado.
Il quesito è stato rivolto alla rivista da un insegnante che nell’anno scolastico 2012/13 ha assunto lo status di incaricato a tempo indeterminato per l’insegnamento delle attività didattiche del sostegno nella scuola secondaria di I grado (AD00), corrispondente alla classe di concorso AD022.
Nel corso dell’anno scolastico 2018/19, il docente è risultato in soprannumero nel sostegno; sicché, dal 1° settembre 2019, è stato trasferito in un’altra scuola statale, distante 90 minuti di viaggio dalla sua residenza.
Del suo curriculum preruolo fanno parte integrante due anni di insegnamento nel sostegno ed un terzo su posto comune della scuola secondaria di I grado.
L’insegnante occupa una posizione utile tanto nella graduatoria ad esaurimento per l’insegnamento dell’italiano e storia negli istituti del II ciclo (classe di concorso A012), quanto nella classe di concorso A022, che riguarda l’insegnamento delle materie letterarie nelle scuole secondarie di I grado.
Orbene, fatta questa premessa, l’insegnante ha chiesto di sapere come gli verrebbe calcolato il punteggio per il servizio pregresso se accettasse la probabile proposta di conferimento di nuovo incarico di insegnamento per una delle predette classi di concorso: A022 o A012
Lo stesso docente non ha indicato a quale graduatoria egli si riferisca, ma si può ritenere intuitivamente che gli interessi sapere in qual modo gli verrebbero valutati gli anni di servizio pregressi nella procedura che riguarda la mobilità territoriale e professionale dell’anno scolastico 2020/21.
La risposta è contenuta nell’allegato 2 al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità, sottoscritto il 6 marzo 2019, il quale, in relazione al servizio non di ruolo, prevede quanto segue: “Per ogni anno di servizio preruolo, o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera, e per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia vengono assegnati 6 punti, per quel che riguarda la mobilità volontaria, e 3 punti per la mobilità d’ufficio”.
Per i 6 anni di servizio prestato dall’insegnante a titolo di incaricato a tempo indeterminato, lo stesso allegato prevede l’assegnazione di 6 punti per ogni anno.
L’insegnante ha chiesto, infine, se dovrà ripetere l’anno di prova nel caso in cui si realizzasse l’eventualità dell’atteso conferimento d’un nuovo incarico a tempo indeterminato.
L’ordinamento vigente (nota ministeriale prot. n. 36167 del 5 novembre 2015) prevede che coloro che ottengono il passaggio di ruolo dovranno effettuare il periodo di prova, che consiste nella prestazione di 180 giorni di servizio, dei quali 120 di attività didattiche; non solo, ma dovranno anche partecipare proficuamente alle attività di formazione previste dal comma 115 della legge sulla Buona scuola (n. 107 del 13 luglio del 2015).
Chi, invece, avrà ottenuto il passaggio di cattedra non sarà tenuto ad effettuare né il periodo di prova né l’anno di formazione, perché il passaggio di cattedra non implica il trasferimento da un ruolo ad un altro: si resta nello stesso ruolo.
Riferimenti normativi
C.C.N.I. mobilità personale docente, educativo e ATA, 6 marzo 2019
Nota MIUR 5 novembre 2015, prot. n. 36167
Legge 13 luglio 2015, n. 107

