Come si conta nel blackjack

  1. Casino Ricarica Minima 1 Euro: Theyve fatto un sacco di slot e nell'ultimo, weve notato quanto meglio si può fare nel reparto di grafica, se solo impostare la loro mente ad esso.
  2. Gioca Cash Bandits 2 Gratis Senza Scaricare - Il casinò tende ad offrire giri gratuiti più spesso, sulla base della nostra ricerca.
  3. Nine Casino Prelievo: È diventato più facile effettuare pagamenti.

Differenza tra roulette americana e Francese

Coeuteller Casino No Deposit Bonus
Graficamente, è un po ' più semplice di molti giochi di questo sviluppatore, anche se tutto sullo schermo è ancora ben dettagliato.
Gioco D Azzardo Online Scommesse
Theres una scelta superiore di slot temi, caratteristiche, e nuove uscite troppo, che sono tutti ottimi motivi per giocare slot a Skol Casino.
La homepage rende facile trovare il tipo di giochi che si desidera riprodurre senza bisogno di andare a caccia in giro.

Trucchi per vincere a blackjack

Slot Elk Demo
Molti clienti del casinò vogliono anche giocare sul proprio smartphone quando sono in viaggio, e GunsBet rende possibile con il suo casinò mobile.
Giochi Di Casino
Casino Lugano è gestito da Casinos International che attualmente fa parte del Gruppo Sazka.
Gioca Dolphin Treasure Gratis Senza Scaricare

Per chi suona la campanella

L’attività di vigilanza degli alunni all’uscita da scuola compete ai docenti dell’ultima ora di lezione?

 

Abstract

Il quesito prende spunto da una notizia d’attualità, alla quale un quotidiano ha dato particolare risalto: la scelta del 95% dei genitori italiani di autorizzare i propri figli minori di 14 anni a tornare a casa da soli. Un “plebiscito” – così lo definisce la giornalista – che non elimina il problema della vigilanza per i figli di quel 5% che invece preferisce andare a scuola a prelevarli. Richiamando l’articolo recente e un precedente intervento a tema su Scuola e Amministrazione, l’autore del quesito (un docente di scuola secondaria di primo grado) chiede a chi spetti, a questo punto, il ruolo di sorvegliante degli alunni che restano. “La scuola – chiede il lettore – cosa deve fare? Si possono obbligare gli insegnanti dell’ultima ora di lezione a restare a scuola per esercitare la necessaria vigilanza?”

Le pagine di lunedì 19 marzo del quotidiano romano Il Messaggero hanno dato molto risalto al successo riscosso, presso le famiglie italiane, dall’art. 19 bis della Legge n. 172 del 4 dicembre 2017, che consente ai genitori di autorizzare l’uscita autonoma da scuola dei propri figli minori di 14 anni, alla fine delle lezioni del giorno.

Forse sarà andato addirittura al di là delle previsioni dello stesso legislatore quel 95% delle famiglie che si è avvalso del citato art. 19 bis; lo si immagina pensando che lo stesso legislatore si sia preoccupato di richiamare l’attenzione dei predetti genitori sul loro naturale ed intuitivo dovere di concedere ai Dirigenti scolastici l’autorizzazione a lasciar liberi, a conclusione delle lezioni, i figli minori di 14 anni soltanto dopo aver valutato il grado di autonomia personale raggiunto dai ragazzi, tenendo, peraltro, in debito conto le caratteristiche ambientali, riferite evidentemente alla pericolosità del traffico della zona cittadina in cui insiste la scuola. Sarà difficile, infatti, ritenere che il grado di sicurezza offerto dalla modesta vivacità del traffico di paesini con poche centinaia di abitanti possa essere paragonato a quello di città con molte migliaia di abitanti.

Quel che è rilevante, in questa sede redazionale, è la domanda che ha rivolto alla rivista un professore di scuola secondaria di primo grado, il quale, dopo aver letto il citato articolo del Il Messaggero e pensando a quel cinque per cento delle famiglie che non hanno potuto, o voluto, avvalersi del predetto art. 19 bis della Legge 172, si è chiesto in quale modo la scuola potrà vigilare sulla sicurezza degli alunni minori di 14 anni in sosta forzata nell’atrio, in attesa dell’arrivo dei loro genitori.

La domanda va riferita alla prospettiva dalla quale si pone il suo autore, che è un insegnante e che, in definitiva, sembra essersi chiesto se vi sia qualche disposizione di legge o di regolamento che imponga al docente dell’ultima ora di lezione di vigilare sui suoi alunni, dal momento del suono della campanella che segna la fine delle lezioni fino a quando i genitori, o i loro delegati, non si presentino a scuola per riprendersi i figlioletti.

È agevole rispondere al quesito, tenendo conto di quel che dispone il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla scuola, approvato nel novembre del 2007 (il nuovo contratto non è stato ancora sottoscritto ).

Ebbene, l’art. 28 del citato CCNL è dedicato alle attività di insegnamento e, quindi, non ha rilevanza al fine del quesito.

Il successivo art. 29 specifica le attività funzionali all’insegnamento, puntualizzando: L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.

Il secondo comma del citato art. 29 distingue, poi, gli adempimenti individuali dei docenti da quelli di carattere collegiale.

Fra i primi vi sono: la preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; la correzione degli elaborati, i rapporti individuali con le famiglie.

Fanno parte degli impegni collegiali degli insegnanti: le attività di programmazione e di verifica di inizio e di fine d’anno, l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini intermedi e finali, sino al limite di 40 ore l’anno. Ne fanno parte, inoltre, le seguenti attività, svolte dagli insegnanti quando sono riuniti nei Consigli di classe, sempre nel limite di 40 ore l’anno: scrutini ed esami, compresa la redazione degli atti relativi alla valutazione.

Nulla di tutto ciò, come è evidente, appare connesso alla funzione di vigilanza che la scuola è obbligata ad esercitare sugli alunni, dopo la conclusione delle lezioni.

Interessa, invece, l’argomento in esame l’obbligo che l’ultimo comma del predetto art. 29 pone agli insegnanti, d’essere presenti in aula cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e, soprattutto, di assistere all’uscita degli alunni medesimi.

La consuetudine univoca della scuola ha interpretato la predetta, laconica proposizione – che impone ai docenti dell’ultima ora di lezione l’obbligo di assistere all’uscita degli alunni – nel senso che i suddetti docenti devono assisterli dal momento dell’ uscita dall’aula fino all’arrivo nel locale di ingresso/uscita dell’edificio scolastico.

È una consuetudine, questa, la cui coerenza con l’ordinamento scolastico è confermata dalla Tabella A – profili di area del personale ATA – , allegata al già citato CCNL del 2007, la quale, nella descrizione del mansionario dell’area A, assegna ai collaboratori scolastici compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche.

Ne discende che dovrà ritenersi estranea alla preoccupazione degli insegnanti dell’ultima ora di lezione la responsabilità relativa all’incolumità degli alunni minori di 14 anni nel tempo successivo a quello in cui le classi, accompagnate dai predetti insegnanti, avranno raggiunto il locale d’ uscita dell’edificio scolastico. Da quel momento l’onere della vigilanza sulla sicurezza degli alunni si trasferisce al personale ausiliario, che deve esercitarla per un periodo di tempo così definito dalla norma contrattuale appena citata: immediatamente successivo all’orario delle attività didattiche. L’ordinamento scolastico, cui ci si sta riferendo, si augura implicitamente che in tale periodo di tempo si presentino a scuola i genitori che non hanno autorizzato i Dirigenti scolastici a lasciare andar via da soli i figli minori di 14 anni.

Ma l’esperienza scolastica attesta che ci sono, e ci saranno sempre, genitori di figli minori di 14 anni che non riescono a raggiungere la scuola nel breve tempo immediatamente successivo alla conclusione delle lezioni.

La singolarità delle alterne vicende umane, perciò, non esclude che il caso o la necessità, come scriveva negli anni ’60  il Nobel per la chimica, Jaques Monod, impediscano di fatto ai genitori, o ai loro delegati, di presentarsi tempestivamente a scuola per prendere in consegna i figli, a lezioni concluse.

Per limitare gli effetti indesiderati di tali ritardi genitoriali, potrà essere utile un discreto, sommesso suggerimento: inserire, nel Regolamento di istituto, un articolo che indichi con chiarezza gli obblighi di puntualità che devono osservare i genitori nel prelevare, entro una determinata ora, i figli minori che da loro non fossero ritenuti in grado di raggiungere da soli la propria residenza.

A tale obbligo il Regolamento potrà aggiungere l’indicazione delle misure organizzative alle quali la scuola ricorrerà per assicurare la protezione del minore che non fosse stato prelevato dai genitori o da un loro delegato, a conclusione delle attività didattiche, anche affidando lo stesso minore ad agenti dei servizi sociali o, comunque, pubblici.

Non si immaginano  soluzioni alternative a quella testè proposta.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 4 dicembre 2017, n.172, art. 19 bis

C.C.N.L. – Scuola del 2007

 

 

Potrebbero interessarti anche...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *