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PER UNA VALUTAZIONE ADULTA DI UNA DIRIGENZA VERA

Dalla novella della ministra Valeria Fedeli alla Direttiva 36/16 sulla valutazione della dirigenza scolastica. Ovvero un pronto soccorso sulle sue criticità. Slitta al 30 giugno il termine per la compilazione on linedi  Francesco G. Nuzzaci

la valutazione formativa – che riguarda l’istituzione scolastica nel complesso – e la valutazione della dirigenza – che concerne il suo contributo organizzativo e gestionale al miglioramento dell’istituzione scolastica –  restano fattispecie ben diverse e distinte

1.

Con nota 4555 del 27 aprile 2017, a firma del Capodipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, è stata comunicata la modifica della Direttiva ministeriale 36/16 , inviata ai competenti organi per i controlli di rito.

Trattasi di un intervento di pronto soccorso sulle riconosciute criticità del sistema di valutazione della dirigenza scolastica, che, per  il corrente anno scolastico oramai prossimo alla sua conclusione, viene sganciata dalla retribuzione di risultato, che continuerà ad essere corrisposta in relazione alla fascia di complessità in cui è collocata l’istituzione scolastica diretta.

La modifica permetterà una migliore regolazione del processo e degli strumenti di valutazione al fine di garantire l’affinamento dei criteri e l’uniformità del procedimento a livello nazionale, grazie anche ai puntuali riscontri e osservazioni che gli Uffici scolastici regionali faranno pervenire all’Osservatorio, in via di definizione con specifico decreto ministeriale.

L’attuale sistema non rispetta la legge e riesuma quelli iperconcettuosi canovacci sperimentali, a base volontaria, che si sono succeduti, accavallandosi, nell’ultimo decennio e tutti puntualmente naufragati

Contestualmente, sul Portale del sistema nazionale di valutazione sono state aperte le funzioni per procedere alla compilazione on line del Portfolio del dirigente scolastico, strumento alla base del procedimento di valutazione, che sarà possibile compilare entro il prossimo 30 giugno, anziché entro l’originario termine del 31 maggio.

Sempre per l’anno scolastico in corso non saranno svolte le visite dei Nuclei di valutazione, che comunque potranno attivare opportune modalità di contatto con i dirigenti scolastici. Infine, le valutazioni di prima istanza, da parte del Nucleo, e la valutazione finale, da parte del direttore dell’USR, avverranno, rispettivamente, entro novembre ed entro dicembre 2017.

Non dispiegando la valutazione nessun effetto, sia ampliativo che restrittivo, nella sfera giuridica del dirigente scolastico, è neutralizzato in radice un possibile contenzioso. Ma permane  l’adempimento, sì che sarebbe agevole condividere il giudizio di chi stigmatizza una valutazione dirigenziale senza conseguenze premiali o, all’opposto, sanzionatorie: inaccettabile e offensiva per chi la subisce, da sindrome bipolare per chi la gestisce.

Purtuttavia, c’è una logica nella scelta dell’Amministrazione, di mantenere l’obbligo generalizzato di quello che potrà pure essere vissuto dai soggetti incisi come una fastidiosa incombenza, anziché azzerare il tutto o rieditare l’ennesima sperimentazione a base volontaria  o su un campione ristretto: in entrambi i casi , l’anticamera del rinvio sine die della prescrizione del Legislatore, da sedici anni disattesa, cioè da quando si è avuto il transito dalla qualifica direttiva alla qualifica, e alla funzione, dirigenziale: perché senza valutazione non vi è dirigenza, a di là del nudo, e sterile, nomen iuris.

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2. Mentre la procedura in discorso verrà testata, la dialogante ministra dell’Istruzione si è resa disponibile a coinvolgere i sindacati rappresentativi della dirigenza scolastica e le sue associazioni professionali per emendarne i – non pochi – difetti. Ma non potrà prescindersi dai vincoli codificati nei commi 93 e 94 della legge 107/15 e nelle richiamate disposizioni pubblicistiche di pari grado.

2.1. Non potrà prescinderne il Sindacato, che invece pretende l’affidamento dell’intera partita alla signoria del Contratto e proprio per neutralizzare i predetti vincoli legali, primariamente l’articolo 40, comma 1, del D. Lgs. 165/01. Vincoli che risultano pienamente confermati dallo schema di decreto legislativo del nuovo Testo unico del pubblico impiego, integrante le disposizioni a suo tempo introdotte dal D. Lgs. 150/09: applicabile – da qui il rimando alla 107 – anche ai dirigenti delle istituzioni scolastiche, perché le sole deroghe riguardano la Presidenza del Consiglio, la dirigenza medica, la dirigenza negli enti locali di piccole dimensioni e, alla lettera, il personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, nonché i tecnologi e i ricercatori degli enti di ricerca (art. 74, comma 4).

Dunque, il nuovo TUPI non apporta nessuna modifica al sistema delle fonti in forza di intese o accordi, privi ex se di qualsivoglia valore giuridico e quindi inidonei a superare il dettato della legge delega n. 124/15, che autorizza la sola semplificazione della normativa in vigore.

E’ ben vero che è prefigurato il ripristino del potere del Contratto di derogare a norme di legge e di introdurre ulteriori forme di partecipazione.

Ma, quanto al primo aspetto, la cedevolezza delle norme di legge (e regolamentari):

  1. è circoscritta alle sole materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi del primo comma dell’art. 40, ovvero ai diritti e agli obblighi (non più direttamente) pertinenti al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali, con l’esclusione delle materie attinenti all’organizzazione degli uffici, quelle già oggetto delle altre forme di partecipazione sindacale, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali, al conferimento e alla revoca degli incarichi dirigenziali (già ricomprese nel richiamato art. 2, comma 1, lettera c, della legge 421/92);
  2. è esclusa per quelle qualificate imperative;
  3. richiede che la stessa legge la consenta esplicitamente.

Quanto al secondo aspetto, delle ulteriori forme di partecipazione, è da presumere l’utilizzo dell’esame congiunto, già previsto dall’art. 2, comma 17, della legge 135/12, c.d. spending review, per il rapporto di lavoro ed ora esteso all’organizzazione degli uffici: che può anche sfociare in intese o accordi variamente denominabili, che però in nessun caso possono  surrettiziamente rimettere alla compiuta – e diversa, se non opposta – regolazione pattizia materie radicalmente escluse dalla legge (come l’organizzazione degli uffici, l’esercizio delle prerogative dirigenziali, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali), o materie – come la valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio – in cui la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge, fondamentalmente gli aspetti retributivi e con l’obbligo di effettivamente diversificarli.

La coriacea insistenza di chi vuole resettare il quadro normativo, or ora sintetizzato, è destinata a tradursi in un muro contro muro, che inevitabilmente produrrà decisioni unilaterali e autoritative.

2.2. Ma il vincolo dovrà sussistere anche per l’Amministrazione, chiamata a  frenare la sua bulimia iperregolatoria e ad  astenersi dall’introdurre elementi ultronei nel sistema legale, che delimita l’oggetto di valutazione all’attività del dirigente scolastico, ovvero alle azioni organizzative e gestionali in relazione agli obiettivi assegnati e ai risultati ottenuti, con la conseguente – significativamente differenziata (o graduata o classificatoria, che dir si voglia) – retribuzione di risultato, oppure con l’adozione delle misure sanzionatorie di cui è parola nell’articolo 21 del D. Lgs. 165/01, comune a tutta la dirigenza pubblica.

La formula è ripresa nell’articolo 1 della direttiva-madre 36/16, che però vi aggiunge la valorizzazione e il miglioramento professionale del dirigente scolastico nella prospettiva del progressivo incremento della qualità del servizio scolastico: a sua volta, e alla lettera, replicata nelle successive Linee guida.

Presumibilmente, qui l’Amministrazione ha frainteso il richiamo al DPR 80/13 figurante, insieme all’art. 25 del D. Lgs. 165/01 e all’intero D. Lgs. 150/09, nel comma 93 della legge 107/15 (ante).

E’ noto che il DPR 80/13, Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, persegue il miglioramento della qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti, tramite la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione (art. 1, comma 1). Trattasi quindi di valutazione formativa, con funzioni di supporto-consulenza-assistenza (da parte di INVALSI, INDIRE, Università e soggetti vari) alle istituzioni scolastiche (art. 3, comma 1, lettera c, e art. 4); che solo di riflesso tocca il dirigente scolastico, dal  momento che il processo di valutazione è anche diretto a evidenziare le aree di miglioramento organizzativo e gestionale delle istituzioni scolastiche direttamente riconducibili al dirigente scolastico ai fini della valutazione dei risultati della sua azione dirigenziale (art. 6, comma 4).

Dunque, la valutazione formativa – che riguarda l’istituzione scolastica nel complesso e non dei singoli soggetti – e la valutazione della dirigenza – che concerne il suo contributo organizzativo e gestionale al miglioramento dell’istituzione scolastica – sono, e restano, fattispecie ben diverse e distinte, pur se correlate.

La norma primaria è, inequivocabilmente, preordinata alla valutazione della performance individuale e del contributo recato alla performance della struttura organizzativa (nel caso specifico, dell’istituzione scolastica), come per tutta la dirigenza pubblica, non ad attribuire alla valutazione dei dirigenti scolastici il compito di curare e affinare il loro sviluppo professionale: di chi ha vinto un concorso pubblico, si è sottoposto all’ apposito percorso formativo, ha svolto il prescritto periodo di prova ed è pur sempre obbligato a seguire specifiche iniziative di formazione su nuove tematiche e/o di aggiornamento predisposte dall’Amministrazione.

3. Deve allora dedursi che l’odierno sistema, per come è configurato, più che sovrabbondante, è inconferente; nel duplice senso che non rispetta la legge e riesuma quelli iperconcettuosi canovacci sperimentali, a base volontaria, che si sono succeduti, accavallandosi, nell’ultimo decennio e tutti puntualmente naufragati.

Ci riferiamo alle tre versioni del SIVADIS (Sistema sperimentale di valutazione della dirigenza scolastica, articolato su un triennio, dall’a.s. 2003/04 all’a.s. 2005/06), rilevato dal preteso più maneggevole GPSS (Guida alla progettazione del servizio scolastico), che poi ha ceduto il campo alle non meno implausibili sigle VQS (Valutazione per lo sviluppo della qualità delle scuole, 2010-2013) e  VALeS , quest’ultima ancora in corso d’opera (Valutazione e sviluppo della scuola, 2012-2015), con in mezzo l’inglobato Progetto valorizza, per la valutazione reputazionale dei docenti.

Sicché l’auspicabile percorso di condivisione, nel segno della correttezza e della buona fede, dovrà mirare ad una decisa potatura del ponderoso apparato documentale, peraltro suscettibile di incremento esponenziale, fin qui elaborato con l’ausilio di esperti che nella scuola non hanno mai messo piede o che dalla scuola sono scappati per approdare in più vellutate stanze lontane dal fango della trincea e smarrendo la loro memoria: nella sostanza, resuscitando quegli autentici caravanserragli di cui si è fatto cenno.

In particolare dovrà eliminarsi il Portfolio, o suoi eventuali surrogati, in quanto improprio e deviante.

E’ improprio perché la sua funzione è quella di sostenere percorsi di formazione, nel caso di specie e unitamente ai suoi corposi allegati: Anagrafe professionale, Autovalutazione e bilancio delle competenze, Azioni professionali.

E difatti vi si legge che esso è uno strumento di orientamento, analisi e riflessione sui compiti e sulle competenze richieste al dirigente scolastico … nonché uno strumento di supporto per lo sviluppo professionale.

Allo stesso modo, l’Anagrafe professionale – con possibilità di allegazione di documenti qualificanti o particolarmente significativi – intende raccogliere tutte le informazioni professionali più rilevanti, qui andando a ficcare il naso sull’intera storia di vita del dirigente scolastico, sino ai più minuziosi ed ininfluenti dettagli.

l’Anagrafe professionale intende raccogliere tutte le informazioni professionali più rilevanti, andando a ficcare il naso nell’intera storia di vita del dirigente scolastico, sino ai più minuziosi ed ininfluenti dettagli

Analogamente, il Bilancio delle competenze ha l’obiettivo di consentire al dirigente scolastico una riflessione sul suo ruolo e sui suoi punti di forza/debolezza, nell’ottica dello sviluppo e del miglioramento della professionalità.

Infine, e occorre dire coerentemente, mentre si suggerisce al dirigente scolastico di concentrarsi, in un’ennesima incombenza compilatoria, sull’indicazione di poche azioni professionali realizzabili (e documentabili), si  elencano, in una fittissima griglia, oltre centocinquanta esemplificazioni possibili; da cui evidentemente – dopo averle lette e rilette – può trarre profitto una creatura perennemente minorenne, forse un po’ ebete, abbisognevole di accompagnamento, mano nella mano, sino al giorno dell’agognata quiescenza.

Oltre che improprio (nel senso di eccedente, non pertinente, non essenziale), il Portfolio soprattutto produce effetti devianti sull’azione del dirigente scolastico, ad un tempo irregimentandola (nel senso di incanalarla su piste – tante piste! – precostituite, obbligatorie o facoltative che siano) e rendendola dispersiva (perché tutte le opzioni, ciascuna delle quali può essere oggetto di valutazione, divengono di fatto prioritarie); inevitabilmente inducendo un comportamento burocratico, nella maniacale ricognizione delle procedure cui ottemperare e nella puntuale, naturaliter proliferante, produzione documentale che le comprovino. Istruttivo esempio di eterogenesi dei fini !

Il Portfolio oltre che improprio (nel senso di eccedente, non pertinente, non essenziale), produce effetti devianti sull’azione del dirigente scolastico, ad un tempo irregimentandola e rendendola dispersiva

3.1.

Dovrà, dunque, iniziare a costruirsi – interpretando con intelligenza ed onestà le statuizioni legali – un dispositivo che davvero funzioni e non, inconsapevolmente o scientemente, destinato fallire. Un dispositivo fondato su essenziali, pertinenti e significativi indicatori per la valutazione, ponderata, del comportamento organizzativo, desumibile dai criteri/parametri del plurimenzionato comma 93 della legge 107, cui fare riferimento.

Avrebbe dovuto già farlo l’INVALSI entro il 31 dicembre 2014: definire, per l’appunto, gli indicatori su cui declinare la valutazione dirigenziale in coerenza con i criteri legali e all’interno di una proposta organica oggetto di un confronto con le associazioni sindacali e con le associazioni professionali della dirigenza scolastica (art. 3, comma 1, lettera d, del DPR 80/13, cit.).

Il termine per la compilazione on line del Portfolio del dirigente scolastico, strumento alla base del procedimento di valutazione, slitta al prossimo 30 giugno anziché 31 maggio

Allo stesso modo, previo puntuale e sistematico raccordo tra l’Amministrazione centrale e gli uffici scolastici regionali, dovranno definirsi gli obiettivi: anch’essi pochi e ben selezionati; che possano armonizzarsi reciprocamente e parimenti con gli obiettivi, non più di due, figuranti nel Piano di miglioramento dell’istituzione scolastica, in esito ad una negoziazione tra valutatore e valutato, e tutti formalizzati nel provvedimento d’incarico.

Gli obiettivi sono tali se cadono sotto il dominio dei sensi e/o se sono rilevabili con un ( non prolisso) sistema di indicatori e descrittori convenzionalmente ritenuti significativi. E, ovviamente, che siano nella diretta disponibilità del soggetto valutato.

Perciò gli obiettivi non sono le declaratorie di profilo, estrapolate dalle eterogenee e sedimentate norme, anche di dettaglio; giustamente contestate dagli organi di controllo (cfr, da ultimo, Corte dei conti per la regione Sicilia, 04.03.14), che, fotocopiate, ridondino nei predetti atti e che delineino – con parossistica reiterazione – semplicemente il perimetro dell’oggetto dell’incarico. Che, per definizione, non sono perseguibili!

3.2. In luogo di dipingere scenari fantasiosi, ci si potrà ben riferire al – concreto – modello che, collaudato da due lustri di sua applicazione, valuta regolarmente – e remunera generosamente – la dirigenza amministrativa e tecnica del MIUR; peraltro ricordato dal CSPI nel parere sullo Schema di direttiva reso il 15 giugno 2016, quando suggerisce che gli obiettivi dell’incarico dirigenziale siano specifici, misurabili, ragionevolmente realizzabili e collegati a precise scadenze temporali, ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori.

Il protocollo è contenuto nella Direttiva MIUR n. 4072 del 12.05.05 ed è riproposto nel D.M. n. 971 del 25.11.13 (benché quivi qualificato provvisorio per le sopravvenute modifiche normative introdotte in materia, per il cambio della compagine governativa e dell’avvicendamento dei vertici amministrativi).

Si compendia in una sola scheda SOR (Scheda di programmazione degli obiettivi e dei risultati), integrabile – non necessariamente –  da una seconda scheda denominata EDE (Elementi di difficoltà evidenziati).

L’intero costrutto è essenziale, chiaro, maneggevole e trasparente: con pochi obiettivi concordati e con un solo valutatore, senza che altri soggetti entrino in scena, se non in via eventuale.

Le priorità del modello ministeriale andrebbero invertite: il peso predominante non può essere quello dei risultati, attingibili con strumenti quantitativi (valutazione di prodotto), bensì dei comportamenti organizzativi

Pochi obiettivi prioritari e qualificanti; soprattutto operazionalizzati e assistiti dall’assegnazione di inerenti e specifiche risorse finanziarie, umane e strumentali per poter essere  conseguiti: quindi riassunti in un punteggio complessivamente pari a 100, con ulteriori 10 punti assegnabili dal valutatore per premiare il comportamento organizzativo (esplicitato in tre righi sulla scheda SOR: Analisi e programmazione, Gestione e realizzazione, Relazioni e coordinamento), ovvero per compensare, in una sorta di paracadute, le difficoltà evidenziate dal valutato nella scheda EDE.

Certamente, questo modello andrebbe adattato, ma non stravolto e/o inutilmente appesantito. E non per corrispondere ad una mai persuasivamente chiarita specificità della dirigenza scolastica, che è – e resta – una figura eminentemente organizzatoria, la cui precipua funzione è di combinare in modo ottimale le eterogenee risorse assegnate (e anche reperite, in forza di una sua, ora esplicitamente apprezzata, capacità latamente imprenditoriale) per il raggiungimento del risultato atteso dal committente, secondo il principio di (qui tendenziale) distinzione tra funzioni di indirizzo-controllo intestate alla sfera politica e/o agli organi di vertice (con conseguente potere di valutazione: responsabilità dirigenziale) e funzioni esclusive ed autonome di gestione, attribuite ai dirigenti; laddove devono conciliarsi le due dimensioni del management e della leadership: dell’autorità derivante dalla norma giuridica, come potere legittimo, e dell’autorevolezza derivante  dalla riconosciuta competenza professionale, o potere esperto (opportunamente, e giustamente, entrambe sottoposte all’apprezzamento della comunità professionale e sociale).

Per l’anno scolastico in corso non saranno svolte le visite dei Nuclei di valutazione, che comunque potranno attivare opportune modalità di contatto con i dirigenti scolastici

L’adattamento, piuttosto e correttamente, inerisce alla peculiarità delle istituzioni scolastiche, non assimilabili ad un ufficio amministrativo siccome strutturalmente contrassegnato da procedure in larga prevalenza standardizzate per la produzione di atti giuridici esenti dai canonici vizi di legittimità (incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge).

Sono propriamente – le istituzioni scolastiche – organi/enti dotati di autonomia funzionale alla produzione di un servizio tecnico, d’indole immateriale (istruire, educare, formare), mediato da organi collegiali con poteri deliberanti, esprimenti determinazioni volitive finali, ed erogato da soggetti professionali la cui azione, connotata da ampi margini di discrezionalità, va ugualmente coordinata e condotta a sistema dal dirigente preposto alla conduzione di queste, molto particolari, strutture organizzative, caratterizzate dai c.d. legami deboli, in cui l’interpretazione prevale sull’ordinata esecuzione, con la conseguenza della non prevedibilità-omogeneità degli esiti secondo un rigido nesso di causalità meccanica.

Le valutazioni di prima istanza, da parte del Nucleo, e la valutazione finale, da parte del direttore dell’USR, avverranno, rispettivamente, entro novembre ed entro dicembre 2017

Le priorità del modello ministeriale poc’anzi descritto andrebbero quindi invertite, nel senso che il peso predominante non dovrebbe essere quello dei risultati, attingibili con strumenti quantitativi (valutazione di prodotto), bensì dei comportamenti organizzativi, essenzialmente rilevabili – lo abbiamo già annotato – con un sistema di indicatori e descrittori la cui frequenza e la cui intensità siano, convenzionalmente, ritenuti significativi, in termini di causalità adeguata, salvo verifica e loro consequenziale rimessa a punto (valutazione di processo).

E’ questa, pur nella sua intrinseca durezza, la valutazione di una dirigenza adulta.

E’ questa, nonostante i ricorrenti arzigogoli per evitarla, la valutazione di una dirigenza vera!

Riferimenti normativi

– Legge 421/92: Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale;

– Decreto Legislativo 165/01: Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

– Direttiva MIUR n. 4072 del 12.05.05: Sistema di valutazione della dirigenza del Ministero dell’istruzione, università e ricerca;

– Decreto Legislativo 150/09: Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni:

– Legge 135/12: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, con invarianza dei servizi ai cittadini:

– DPR 80/13: Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione;

– Decreto Ministeriale n. 971 del 25.11.13: Ricognizione di indicazioni e criteri per l’attribuzione del trattamento accessorio al personale dirigenziale e delle Aree per gli anni 2012 e 2013;

– Legge 107/15: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

– Legge 124/15: Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Direttiva MIUR 36/16: Valutazione dei dirigenti scolastici;

– Linee guida del 26.09.16: Attuazione della Direttiva 36/16 e Nota integrativa n. 2: Il Portfolio del dirigente scolastico e gli strumenti di valutazione.

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