• giovedì , 28 Marzo 2024

Permessi per diritto allo studio

L’Aran chiarisce e conferma

di Agata Scarafilo

NOVITÀ
L’ARAN, con un recente orientamento applicativo (RAL_1792 del 07/10/2015), conferma che è possibile riconoscere reiteratamente i permessi per il diritto allo studio al medesimo lavoratore per conseguire più lauree o più qualificazioni professionali, nell’ambito del medesimo rapporto di lavoro con l’ente di appartenenza.
L’ARAN risponde in buona sostanza ad un quesito, confermando che la concessione dei permessi per il diritto allo studio non prevede in alcun modo dei limiti massimi di fruizione per titoli da conseguire. Quello che è importante, invece, ai fini della concessione, è il rispetto, anno per anno, del numero massimo dei beneficiari, nonché dei criteri di priorità per l’individuazione dei lavoratori che possono disporre dei permessi che, come risaputo, vanno richiesti entro il 15 novembre dell’anno solare precedente alla fruizione.
Così, la decorrenza dei permessi, anche per il prossimo anno, sarà dal 1° gennaio al 31 dicembre del 2016.
Si tratta di poter beneficiare di 150 ore di permessi retribuiti, riconosciuti secondo le previsioni dei CCNL nel limite del 3% del personale in servizio nell’Amministrazione, per la partecipazione ai corsi universitari e post-universitari che si svolgono durante l’orario di lavoro.
Lo Statuto dei Lavoratori prevede che i lavoratori dipendenti, sia privati che pubblici, possano usufruire di permessi o di particolari agevolazioni per la realizzazione del diritto allo studio, allo scopo di elevare la propria cultura e di sviluppare le proprie capacità professionali.
L’ARAN precisa inoltre che i permessi per motivi di studio, in quanto finalizzati esclusivamente all’elevazione culturale e professionale dei singoli lavoratori (sono questi, infatti, a individuare liberamente ed autonomamente i corsi che intendono frequentare, sopportandone i relativi oneri), si distinguono nettamente, sul piano concettuale, dalle attività formative organizzate e programmate dall’ente. Da ciò si desume, dunque, che non deve necessariamente trattarsi di corsi finalizzati ad un titolo di studio correlato alle mansioni ed alla professionalità del lavoratore e, quindi, direttamente o indirettamente afferenti all’interesse o ai compiti istituzionali dell’ente. Per queste ipotesi, l’ente dovrà unicamente fare riferimento alla generale disciplina in materia di formazione ed aggiornamento professionale.
ORIENTAMENTO CONSOLIDATO
I permessi studio possono essere utilizzati esclusivamente per la frequenza dei corsi e per sostenere i relativi esami. Questo vuol dire che sarà ammissibile la concessione dei permessi studio finalizzati a seguire, ad esempio, un corso universitario, ma non per lo studio necessario alla preparazione degli esami. In tale ambito, l’attestato di partecipazione o frequenza assume un rilievo prioritario in quanto certifica:

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