Progetto Esabac
di Fabio ScrimitoreIl quesito, rivoltoci da un Direttore sga, riguarda la possibilità di incorrere nell’accusa di danno erariale per violazione dell’art. 88 del CCNL vigente.
L’autore del quesito teme di incorrere nell’improvvida eventualità di ricevere una contestazione di danno erariale, per aver condiviso la nomina di un insegnante-lettore di madrelingua nell’ambito di un progetto Esabac.
Tale progetto prevede che gli insegnamenti di storia e letteratura francese vengano impartiti in lingua francese, come da curricolo integrato, previsto dagli accordi italo-francesi del 2008.
In particolare – ha scritto l’autore del quesito – l’insegnamento di Storia è impartito in orario curricolare dal docente titolare della disciplina a cui, per circa 30 ore annuali, è affiancato il lettore madrelingua, in servizio presso l’Istituto, per approfondimenti linguistici. Il lettore di madrelingua viene retribuito con il Fondo dell’istituzione scolastica.
E’ noto che l ‘acronimo ESABAC è composto dai termini «Esame di Stato» italiano e «Baccalauréat» francese; come è altrettanto noto che, questo, è un progetto che trova la sua legittimazione originaria nell’Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Francese, stipulato il 24 febbraio 2009 per il rilascio congiunto del diploma dell’Esame di Stato e del Baccalauréat.
Si sottolinea, come peraltro appare del tutto ovvio, che l’Accordo non contiene alcuna indicazione circa i criteri che gli Istituti scolastici avrebbero dovuto seguire nella individuazione degli insegnanti della lingua-letteratura francese.
Orbene, per rispondere compiutamente al quesito, è necessario verificare se esistano disposizioni che disciplinano la nomina del lettore di madrelingua, con funzioni di docente conversatore.
Innanzitutto, si deve prendere in considerazione la Nota ministeriale n. 5534 del 17 settembre 2014, la quale ha dettato le condizioni minime essenziali perché gli Istituti interessati proponessero le loro candidature per l’attivazione di un corso Esabac. Fra queste assume particolare rilievo la necessità che il progetto sia compatibile con le risorse di organico dell’Istituto, con la specifica indicazione dei docenti e dei conversatori da assegnare per le discipline di lingua e cultura francese e storia. Agli Uffici Scolastici Regionali, cui è stata assegnata la competenza ad autorizzare i progetti Esabac, la predetta nota ministeriale assegna il conseguente obbligo di verificare attentamente che i progetti approvati prevedano la disponibilità delle risorse professionali idonee al loro avvio.
Le espressioni sopra citate sintetizzano l’ordinaria, ricorrente preoccupazione del Ministero di autorizzare progetti autonomamente gestiti dalle scuole soltanto se il loro organico contenga, di per sé, la dotazione di insegnanti necessari per realizzare i relativi piani di studio. Lo conferma l’espressione: Si evidenzia che il progetto non deve comportare alcun aggravio per l’erario.
Alla luce delle predette condizioni, si potrà ammettere che una delle premesse sufficienti per l’attivazione del progetto Esabac potrebbe essere l’esistenza nella scuola di un insegnante, incaricato a tempo indeterminato di lingua e civiltà francese, il quale si dichiari disponibile ad assumere le ulteriori 4 ore di quell’insegnamento, previste nella classe Esabac.
Se tale condizione non esistesse, la scuola potrebbe ricorrere al Titolo IV del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001, che disciplina l’attività negoziale delle scuole e, in particolare, potrà ricorrere alla lettera g) dell’art. 33, che assegna al Consiglio di istituto la fissazione dei criteri e dei limiti per la stipula, da parte del Dirigente scolastico, di contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività o insegnamenti.
Dato atto di questa possibilità, si entra nel vivo del quesito per verificare se gli oneri finanziari, richiesti per il corrispettivo dell’insegnante di madrelingua, incaricato con contratto di prestazione d’opera, possano essere posti a carico del Fondo di istituto.
La risposta è negativa perché l’art. 88 del vigente CCNL del 2007, fra le finalità del Fondo di istituto, prevede esclusivamente la remunerazione di attività prestate da insegnanti compresi nell’organico della stessa scuola, come si legge nel primo comma, che si riporta di seguito: Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria, da definire in sede di contrattazione, in correlazione con il POF, su delibera del consiglio di circolo o d’istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del collegio dei docenti.
La ripartizione delle risorse del fondo dovrà tenere conto, anche con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ATA, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell’unità scolastica e delle diverse tipologie di attività (EDA, scuola ospedaliera, carceraria, corsi serali, convitti).
Per gli insegnanti la finalizzazione delle risorse del presente articolo va prioritariamente orientata agli impegni didattici in termini di flessibilità, ore aggiuntive di insegnamento, di recupero e di potenziamento.
2. Con il fondo sono, altresì, retribuite:
a. Il particolare impegno professionale “in aula” connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica, la flessibilità organizzativa e didattica che consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione ed a particolari forme di flessibilità dell’orario, alla sua intensificazione mediante una diversa scansione dell’ora di lezione ed all’ampliamento del funzionamento dell’attività scolastica, previste nel regolamento sull’autonomia;
b. le attività aggiuntive di insegnamento;
c. le ore aggiuntive prestate per l’attuazione dei corsi di recupero per gli alunni con debito formativo;
d. le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento;
e. le prestazioni aggiuntive del personale ATA;
f. i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali;
g. le indennità di turno notturno, festivo, notturno-festivo con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999;
h. l’indennità di bilinguismo e di trilinguismo, nei casi in cui non sia già prevista a carico di soggetti diversi dal MPI in base alla normativa vigente – nel qual caso potrà essere contrattata la relativa rivalutazione-, con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 8;
i. il compenso spettante al personale che in base alla normativa vigente sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni ai sensi dell’art. 56, comma 1, del presente CCNL;
j. la quota variabile dell’indennità di direzione di cui all’art. 56 del presente CCNL spettante al DSGA;
k. compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d’istituto nell’ambito del POF;
l. particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni.
Si esclude, quindi, che il contratto di prestazione d’opera del conversatore di madrelingua possa essere onorato con le disponibilità del FIS.

