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Prove di verifica e libertà d’espressione

Il singolo insegnante può opporsi ad una proposta avanzata dal dirigente scolastico in sede di Collegio dei docenti?

Abstract
Nel corso di una riunione del Collegio dei docenti, il dirigente scolastico ha avanzato una proposta di gestione delle prove parallele nell’istituto. Uno dei docenti, in disaccordo con il suo dirigente, ha controbattuto alla tesi, “ancorando – come ha scritto alla redazione – le argomentazioni a questioni di didattica”, senza offendere in alcun modo il capo d’istituto. Suo interesse è ora sapere se il Collegio, o il singolo docente, sia legittimato ad opporsi al parere del ds.

Può accadere, anche se l’ipotesi sembra poco verosimile per la sua evidente singolarità, che il dirigente scolastico si rivolga al magistrato ordinario perché verifichi se corrisponda ad una delle tante fattispecie previste dal codice penale il comportamento di un insegnante che, nel corso dei lavori
del Collegio dei docenti, “abbia espresso il proprio dissenso rispetto alla gestione delle prove parallele proposte dal preside”. A sua difesa, il docente
ha precisato “d’aver argomentato il suo parere contrario senza scendere sul personale, ma ancorando le argomentazioni a questioni di didattica.
Non c’è stata offesa alcuna”.

“Dunque – ha chiesto il professore – nel corso del collegio dei docenti, si può esprimere parere contrario a quanto proposto dal preside, o no?”.
Come appare evidente, la domanda dell’insegnante ha natura del tutto retorica: egli sa bene che i componenti di qualsiasi organo collegiale di istituzioni pubbliche, compreso il presidente, hanno gli stessi diritti in relazione alle funzioni che la legge demanda allo stesso organo collegiale; ogni componente potrà intervenire liberamente per esprimere il suo punto di vista sull’argomento posto all’ordine del giorno, ed altrettanto liberamente potrà esprimere il voto finale che riterrà più utile per l’istituzione.
È altrettanto evidente che i diritti d’ognuno dei componenti del Collegio dei docenti debbono essere esercitati con lo stile che la cultura giuridica
romana ha sintetizzato nella classicheggiante formula: honeste vivere, alterum non ledere, unicuique suum tribuere. Il broccardo suggerisce al componente del Collegio, come allo stesso presidente, che nella discussione dei diversi punti all’ordine del giorno, ciascun intervenuto si esprima con proposizioni e con atteggiamenti che non ledano l’onore e la dignità dei diversi componenti del Collegio stesso, o di persone ad esso estranee.
Marginalmente, si può ricordare che l’esperienza della pratica forense insegna che non è perseguibile penalmente l’avvocato difensore, o il pubblico ministero, per le proposizioni con le quali egli ritenga di dimostrare la fondatezza, rispettivamente, della difesa o dell’accusa, quando tali espressioni possano sembrare lesive della dignità o dell’onore dell’imputato.


Al riguardo, con la sentenza n. 35880 del 16 settembre 2009, la Cassazione Penale si è soffermata sulla cosiddetta “immunità giudiziale” per tutti gli
atti funzionali all’esercizio della difesa.
È l’esimente prevista dall’articolo 598 del Codice penale, in base alla quale non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunziati dalle parti o dai loro patrocinatori innanzi all’autorità giudiziaria.


La Corte premette che, per il riconoscimento dell’esimente in questione, “è necessaria l’esistenza di un nesso logico tra le offese e l’oggetto della causa, sicché soltanto gli insulti del tutto estranei a detto oggetto vengono ad integrare i reati di ingiuria o di diffamazione”.


Alla luce del predetto principio, che apporta una più che rilevante deroga alla massima, d’indole generale, rappresentata dalla già citata proposizione
esortativa alterum non ledere, si potrà sostenere validamente che, quando si interviene nella discussione collegiale per esprimere valutazioni in merito ad uno dei punti iscritti all’ordine del giorno, il componente del Collegio ha il diritto di esprimere liberamente le proprie idee, evitando, però, che le sue parole possano risultare offensive della dignità e della reputazione professionale dei singoli componenti e del presidente.


Quando, nel corso della discussione, il professore esprime, con adeguata e civile modalità dialogica, e con motivazione non manifestamente illogica, una tesi contraria alla proposta del dirigente scolastico, nessuna censura potrà essere mossa a suo carico. Ove ciò accadesse, sarebbe obbligo del presidente del Collegio richiamare l’intervenuto ad un comportamento di maggior rispetto dell’altrui dignità e reputazione.


A titolo di corollario, si può precisare con maggior decisione, e con non minor pretesa certezza, che il docente, il quale esprima un’idea che contraddica la tesi sostenuta da un collega o dallo stesso presidente, non può essere sanzionato in nessun modo per l’idea espressa, perché, come si è già detto, i singoli componenti del Collegio sono in condizione giuridica di perfetta parità davanti alla legge, e perché il presidente del Collegio è nella posizione giuridica definita dalle parole inter pares, e non certo super pares.
Ne consegue che quando, nel corso della discussione sul punto dell’ordine del giorno, che preveda l’approvazione della proposta avanzata dal dirigente scolastico, sulle modalità di gestione delle prove parallele, il professore esprima, con adeguata e civile modalità dialogica, e con motivazione non manifestamente illogica, una tesi contraria alla proposta del dirigente scolastico, nessuna censura potrà essere avanzata a suo carico.
A tal riguardo si può ricordare che, nel testo del quesito, il suo autore si è preoccupato di scrivere:
“… d’aver argomentato il suo parere contrario senza scendere sul personale, ma ancorando le argomentazioni a questioni di didattica. Non c’è stata offesa alcuna”.
Se quel che ha affermato il professore sia vero, lo potrà stabilire il magistrato, al quale il dirigente scolastico si è rivolto; non lo potrà certo fare lo scrivente redattore, al quale compete soltanto il compito di fare una sottolineatura d’indole didattica sperando d’essere utile a qualche lettore professionalmente non vicino alla sfera dell’insegnamento, affinché possa farsi un’idea della contrapposizione, sorta nel Collegio dei docenti, fra il docente che ha redatto il quesito ed il dirigente scolastico.
L’oggetto della discussione era la gestione delle prove parallele, che notoriamente sono forme di accertamento finalizzate alla verifica degli apprendimenti degli studenti. Per consuetudine, tali forme di accertamento sono programmate dal Collegio dei docenti per classi parallele, generalmente per favorire l’armonizzazione dei criteri di valutazione, adottati dagli insegnanti impegnati nelle classi orizzontalmente omogenee della scuola.
Verosimilmente ne ha consigliato l’adozione nella singola scuola la prassi dell’INVALSI, che si è premurato di suggerire al ministro della Scuola, oltre
che ai Collegi dei docenti, alcuni parametri per la valutazione oggettiva del grado di corrispondenza con i risultati attesi dall’insegnante degli esiti
del processo di insegnamento-apprendimento, rilevati per classe, non per singolo alunno.
È abbastanza noto che l’INVALSI non sovrappone le sue valutazioni oggettive a quelle che competono ai singoli componenti del Consiglio di classe e di interclasse, così come è ben noto che lo scopo delle rilevazioni INVALSI è quello di procedere ad una valutazione esterna del sistema di istruzione, che, alla luce di quel che prevede il D.P.R. n. 80 del 2003, si rivolge a tutto l’orbe scolastico nazionale, nel quale sono compresi, oltre agli insegnanti e ai dirigenti, i programmatori nazionali dell’ordinamento scolastico, il personale Ata, gli studenti e i genitori.
È definita interna, invece, la valutazione che compete ai singoli insegnanti, perché si rivolge al processo di insegnamento-apprendimento, ed ai risultati intermedi o sommatori-finali di tale processo individuale, come precisa il primo articolo del Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017.


Dal tempo in cui le metodologie didattiche della scuola elementare e media si aprirono alla programmazione educativo-didattica, sancita dalla storica legge n. 517 del 4 agosto 1977, la valutazione interna dei risultati del processo di insegnamento-apprendimento si inserisce a pieno titolo nella competenza professionale del singolo docente, il quale la adotta, in primis, a conclusione della singola unità didattica e, poi, al termine dei due periodi didattici che, per tradizione, scansionano l’anno scolastico, per verificare il grado di efficacia dei metodi didattici che egli ha adottato.
In sostanza, la valutazione dei risultati di apprendimento appartiene alla competenza specifica del singolo docente ed è parte essenziale della sua professionalità.
In quanto tale, la valutazione interna appare uno degli aspetti più qualificanti della libertà di insegnamento, alla quale lo stesso Costituente ha dato la sua tutela con il primo comma dell’art. 33 della Carta costituzionale. Tale libertà di insegnamento è confermata dal primo articolo del testo unico
delle leggi sulla scuola, approvato con il D.P.R. n.297 del 16 aprile 1994, il quale così dispone:

  1. “Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente.
  2. L’esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli
    alunni.
  3. È garantita l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività didattica, scientifica e di ricerca”.

Si coglie l’occasione per riportare uno stralcio significativo d’una sentenza della Corte d’Appello di Bolzano, emessa il 1° giugno 2019, in merito alla libertà d’insegnamento: “La libertà d’insegnamento in ambito scolastico, quindi, è intesa come “autonomia didattica” diretta e funzionale a una “piena formazione della personalità degli alunni”, titolari di un vero e proprio ‘diritto allo studio’. Il suo esercizio, attraverso l’autonomia didattica del singolo insegnante, costituisce il modo per garantire il diritto allo studio di ogni alunno e, in ultima analisi, ‘la piena formazione della personalità’ dei discenti”.
La stessa sentenza riporta un’apprezzata riflessione del suo redattore, il quale ha scritto che la didattica, che è l’arte/scienza dell’insegnamento e dell’apprendimento, concerne i metodi dell’insegnamento e si distingue in una didattica generale, riferita a criteri e condizioni generali della pratica educativa, e in una speciale, relativa alle singole discipline d’insegnamento.
La didattica, conclude la sentenza predetta, comprende tutti quei metodi con cui l’insegnante, che è autonomo nella scelta delle modalità ritenute più
idonee nel caso concreto, è chiamato a realizzare la formazione (piena) degli alunni nella materia di riferimento.
Tra le metodologie didattiche rientrano, quindi:

– una chiara e riconoscibile strutturazione e organizzazione dell’insegnamento;
– una pluralità metodologica (lezione frontale, lavori di coppia o di gruppo, attività di ricerca , etc.);
– la chiarezza nella verifica dei risultati;
– la differenziazione sia di metodo sia di contenuto, secondo la diversità delle capacità individuali di apprendimento degli alunni che formano il gruppo classe.

La digressione appena conclusa potrà essere utilizzata per individuare i confini entro i quali può agire il Collegio dei docenti nell’espletamento delle
sue funzioni attinenti alla didattica e, in particolare, alle modalità di valutazione del comportamento e del profitto degli alunni.
Orbene, il secondo comma dell’art. 7 del predetto testo unico delle leggi sulla scuola del 1994 assegna al Collegio dei docenti, per quel che riguarda la valutazione del profitto e del comportamento degli alunni, le seguenti funzioni:

– potere deliberante in materia di funzionamento. Le prove parallele vengono proposte al Collegio dal dirigente scolastico, oppure da uno o più insegnanti, per assicurare la necessaria eterogeneità alla composizione dei gruppi-classe didattico del circolo o dell’istituto;
– programmazione dell’azione educativa, anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Il Collegio dei docenti esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
– valutazione periodica dell’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività didattica.

La lettura delle su riportate competenze didattiche non consente di tracciare con precisione il confine, superato il quale gli interventi del Collegio dei docenti che incidano sulla didattica speciale, adottata dal singolo docente, violerebbero la libertà di insegnamento dell’insegnante.
Lo consente, però, il secondo comma dell’articolo 1 del già citato decreto legislativo sulla valutazione, che ha il numero 62 e la data del 13 aprile 2017, nel quale si legge quanto si riporta di seguito: “La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”.

Ci si può ora avviare alla conclusione della nostra riflessione, e lo si fa verificando se la deliberazione con la quale il Collegio dei docenti fissa modi e tempi per l’effettuazione delle prove parallele fra classi orizzontali rispetti la libertà di insegnamento del singolo docente, espressa in termini di autonomia didattica speciale.
Possiamo formulare la domanda in una più esplicita forma interrogativa, chiedendoci se la fissazione dell’obbligo di sottoporre gli alunni di classi orizzontali a prove di verifica parallele, disposta dal Collegio dei docenti, sia riconducibile alle due categorie dei criteri e delle modalità che lo stesso Collegio ha il potere di adottare nei processi di valutazione del profitto e del comportamento degli alunni.
La risposta alla domanda appare positiva, nel senso che si ritiene che l’obbligo di sottoporre le classi parallele dell’Istituto a prove comuni sia una modalità legittima.
Lo si afferma perché il potere deliberante e di programmazione didattica, nel quadro complessivo del funzionamento didattico dell’istituto, può essere espresso soltanto con la fissazione di criteri e modalità ai quali i singoli docenti debbono attenersi nell’esercizio delle loro funzioni didattiche.
Sarebbe arduo immaginare che il Collegio potesse svolgere quelle sue peculiarissime funzioni di coordinamento didattico con forme precettive, o indicative, che non rientrassero nell’ampia sfera espressa dai concetti di modalità e di criteri.
Nelle realtà scolastiche si è sostenuto, e con costante insistenza, che l’imposizione, da parte del Collegio, di prove scritte di egual contenuto a classi parallele violerebbe il principio della personalizzazione del rapporto di insegnamento-apprendimento, nel senso che apparirebbe improprio assegnare prove eguali a discenti che presentino situazioni personali di partenza molto differenziate fra di loro. È soltanto il docente – si è affermato – che può stabilire con quali modalità si possa valutare il livello di apprendimento del singolo alunno dal momento che è l’insegnante che applica il metodo più rispondente alle specificità personali dell’allievo. È, questo, lo stesso rilievo che da più parti è stato mosso nei riguardi delle prove INVALSI, le quali notoriamente pretendono di valutare allo stesso modo i risultati di apprendimento addirittura di alunni appartenenti a tre ordini scolastici diversi: licei, istituti tecnici ed istituti professionali.


L’apprezzabilità del rilievo appena citato si affievolisce quando si pensa che le prove parallele vengono proposte al Collegio dal dirigente scolastico, oppure da uno o più insegnanti, per assicurare la necessaria eterogeneità alla composizione dei gruppi-classe, evitando così che persista nella singola scuola la tradizione della presenza, nell’organico, di classi che siano composte da alunni che presentano livelli di apprendimento molto omogenei, oppure da docenti che dispongono di stili di insegnamento che le famiglie considerino dello stesso stile e di identica qualità.
In verità, si deve prendere atto che rientra anche nei poteri del dirigente scolastico proporre al Collegio lo svolgimento delle predette prove parallele, perché l’articolo 25 del D.P.R. n. 165 del 30 marzo 2001, tante volte poi modificato, puntualizza che, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi, e non vi può essere dubbio che la contestuale presenza nella scuola di classi orizzontali considerate “eccellenti”, e di classi che sarebbero care al priore di Barbiana, richiede che il dirigente inviti il Collegio a valutare se ricorra l’opportunità di adottare modalità didattiche che eliminino, o riducano, il predetto fenomeno, socialmente non molto apprezzabile.
A conferma di tanto, si può ricordare che, così come ha scritto il relatore-redattore della sopra citata sentenza di Bolzano, l’autonomia didattica del singolo docente, espressione della libertà di insegnamento, è funzionale principalmente al buon esito della formazione scolastica dei discenti.
Tale potere non può, peraltro, tradursi in una sorta di inimmaginabile obbligo dei componenti del Collegio di conformarsi alla predetta proposta, in omaggio al principio il quale esige che, nella discussione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, come nell’espressione del voto di approvazione-disapprovazione della proposta, il presidente ed i singoli componenti siano su di un piano di perfetta parità giuridica.
Si parva licet componere magnis, si potrà ricorrere all’analogia legis per dimostrare che in tutti gli organi collegiali non può non risuonare l’eco del
primo comma dell’art. 68 della Costituzione della Repubblica, il quale proclama che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni.
Allo stesso modo in cui i deputati ed i senatori sono tutelati appieno nell’espletamento delle loro funzioni costituzionali, similmente i professori, riuniti in Collegio, hanno titolo ad esprimersi liberamente quando esplicano la loro funzione, a tutela del diritto all’apprendimento degli alunni della scuola. Potranno farlo, come si è già scritto, con lo stile proprio dell’educatore, che non esime certo dall’obbligo di rispettare la dignità e l’onorabilità altrui.

Riferimenti normativi

Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 16 settembre 2009 n. 35880
Codice penale, art. 598
Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62
Legge 4 agosto 1977, n. 517
Costituzione della Repubblica italiana, artt. 33 e 68
Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1994, n. 297
Corte d’appello di Bolzano, sezione Lavoro, sentenza 1° giugno 2019
Decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89
Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2001, n.165

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