Quale titolo di studio occorre per essere inclusi nelle graduatrie di prima fascia?
ABSTRACT
Il quesito riguarda l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto degli aspiranti assistenti tecnici, alla cui formazione è finalizzato il Decreto Ministeriale n. 50 del 3.3.2021. L’aspirante che possiede il diploma di maturità scientifica non ha titolo per essere inclusa nelle graduatorie corrispondenti alle aree AR38 (agro-industriale) ed AR23 (chimica).
L’autrice del quesito è interessata all’inclusione nelle graduatorie di istituto di assistente tecnico, valide per il triennio 2021/22, 2022/23 e 2023/24, disciplinate dal Decreto Ministeriale n. 50 del 3 marzo 2021.
L’interessata è in possesso del diploma di maturità scientifica ad indirizzo biotecnico-sanitario, conseguito a conclusione del corso quinquennale sperimentale, funzionante presso un Istituto Tecnico Industriale.
L’assistente tecnica autrice del quesito intende sapere se il titolo sopra citato le consente di essere inclusa nelle graduatorie di istituto relative alle aree laboratoriali AR23 (chimica) ed AR30 (agro-industriale).
Per rispondere al quesito è necessario riferirsi alla tabella “C”, allegata al Decreto Ministeriale n. 59 del 26 giugno 2008, riferito alla individuazione dei titoli per l’accesso alle graduatorie di circolo e di istituto, da compilarsi per il conferimento di supplenze temporanee, con procedura per la terza fascia del personale ATA.
Tanto premesso, si può dire, sulla scorta della precitata tabella “C”, che il diploma di maturità scientifica, conseguito dall’autrice del quesito, individuato dalla predetta tabella con la cifra PS00, consente alla sua titolare d’essere inclusa nella graduatoria di terza fascia per l’accesso all’area AR03 (laboratorio di fisica); a poco rileva il fatto che il prede/tto diploma di maturità scientifica è stato conseguito presso un Istituto Tecnico Industriale, né è rilevante la circostanza che il su menzionato diploma di maturità scientifica si riferisce all’indirizzo biotecnologico-sanitario, in quanto la del titolo specializzazione non altera la natura-base del predetto diploma di maturità scientifica.
Per quel che riguarda le altre due aree, la AR38 (agro-industrale) ed AR23 (chimica), si osserva che la più volte citata tabella “C”, allegata al D.M. n. 59 del 2008, non include il diploma di maturità scientifica fra i titoli che consentono l’inclusione nella graduatoria per le due predette aree AR38 ed AR23.
Conferma tale conclusione il D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, il quale, trattando dei titoli di studio per l’accesso ai profili, dispone che tali sono quei titoli che sono stati definiti dall’art. 4 della sequenza contrattuale per il personale ATA, sottoscritta il 25 luglio 2008, indicati di seguito:
B) Per Assistente tecnico: diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale. Le specificità – continua il testo del pre-citato art. 4, sono quelle definite, limitatamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza dei titoli-laboratori, vigente entro il termine di presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie.

