Quando un docente è interdetto dai pubblici uffici
Può essere assunto un docente condannato per il reato di “dichiarazioni mendaci” o “utilizzo di atti falsi”? Abstract
Per aver certezza di poter stipulare un contratto con un aspirante docente bisognerà far riferimento al D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994, il quale enuncia i casi che escludono la possibilità di assumere un pubblico ufficio (destituzione, dispensa dal servizio per persistente, insufficiente rendimento, decaduti per perdita della cittadinanza, perdita dell’elettorato politico attivo, interdizione dai pubblici uffici).
E’ stato chiesto se sia possibile procedere all’assunzione di una docente che ha presentato la fotocopia del decreto penale del tribunale di (omissis) nella quale è imputata del reato di cui all’art.76 D.P.R. 28/12/2000 n.445.
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Lo stile del testo del quesito, che avrebbe fatto piacere agli antichissimi Greci di Laconia, obbliga l’autore della risposta al quesito ad integrarne le proposizioni, ricordando a se medesimo l’art. 76 del citato D.P.R. n. 445 del 2000 – Testo Unico sulla documentazione amministrativa – il cui articolo 76 è dedicato alle norme penali e così si esprime:
- Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
- L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
- Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
- Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
Si può esser certi che all’aspirante docente, cui si riferisce il quesito, sarà stata rivolta dal giudice l’imputazione d’ aver rilasciato dichiarazioni mendaci, o d’aver usato atti falsi.
Sia concesso dire, del tutto incidentalmente, che l’autore del quesito, riferendosi all’insegnante che ha presentato la fotocopia del decreto penale del tribunale di ….., ha usato impropriamente il termine “imputata del reato di cui…”, dal momento che il decreto penale di condanna, nel procedimento penale segue l’imputazione e la conclude senza dibattimento, trasformando l’imputato in condannato.
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, ha fissato i requisiti che debbono essere posseduti perché si possa accedere ad un pubblico impiego
Tanto premesso, si osserva che si può rispondere al quesito, riferendosi al Decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994, che ha fissato i requisiti che debbono essere posseduti perché si possa accedere ad un pubblico impiego.
Il predetto decreto afferma che non possono accedere agli impieghi pubblici coloro che sono esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, per persistente, insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
Dalle informazioni date dall’autore del quesito sembra si possa ritenere che l’aspirante insegnante citata non si trovi in nessuna delle condizioni previste dalle norme su menzionate, cioè, non sembra che sia stata destituita, né dispensata per persistente, insufficiente rendimento, né sembra che sia dichiarata decaduta.
Se quanto si è ipotizzato corrisponde al vero, la scuola potrà procedere a stipulare il contratto di lavoro con la predetta aspirante se dal dispositivo, contenuto nel su citato decreto penale di condanna, risulti chiaro che non le è stata irrogata alcuna misura accessoria che comporti l’interdizione dai pubblici uffici per il tempo di durata del contratto.
Fonti normative
D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994
D.P.R. 28/12/2000 n.445, art.76.
Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, articolo 127, primo comma, lettera d), approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

