Rapporti interpersonali
di Fabio ScrimitoreIl quesito, proposto da un Direttore sga, riguarda le incomprensioni che talvolta si creano tra il personale ATA.
Il mansionario dei dipendenti scolastici dell’area B, allegato al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 27 ottobre 2007, assegna al titolare del profilo di guardarobiere le seguenti mansioni: Conservazione, custodia e cura del corredo degli alunni; Organizzazione e cura del guardaroba. E’ un profilo, quello di guardarobiere, che è previsto per le sole istituzioni educative che abbiano annesso un convitto.
Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi dell’ Istituto dal quale proviene il quesito, in un giorno in cui il Dirigente scolastico era assente per servizio, ha fatto presente al guardarobiere, probabilmente non con la medesima benevolenza suggerita da Papa Francesco dal balcone di piazza San Pietro, che l’incarico che gli era stato assegnato – affinché prestasse il consueto servizio di guardaroba nell’accoglienza di una delegazione europea, impegnata per tre giorni in un convegno – non era stato svolto con la diligenza che ogni dipendente è tenuto a porre nell’espletamento delle sue mansioni.
Il rilievo del Direttore sga dell’Istituto non è stato accolto benevolmente dal guardarobiere, il quale, a causa della progressiva vivacità che si sarà generata nel corso del colloquio superiore-dipendente, si è fatto rilasciare dal Pronto Soccorso del vicino ospedale una prognosi di 5 giorni di infortunio sul lavoro, prognosi prorogata, poi, di ulteriori 9 giorni. La prognosi corrisponde alla diagnosi che segue: stato ansioso reattivo a diverbio sul lavoro.
L’autore del quesito ha chiesto di sapere se possa avviare qualche iniziativa diretta a prevenire, o contrastare, eventuali azioni future che potrebbero coinvolgere la mia persona, anche e soprattutto dal punto di vista legale.
Si risponde proponendo al Direttore sga di formulare per iscritto una formale comunicazione-relazione al Dirigente scolastico, nella quale dovrà esporre un’ esatta, puntuale ricostruzione descrittiva dei fatti e delle espressioni che si riferiscono a quel che la su riportata diagnosi medica definisce diverbio sul lavoro.
Sarà più che utile, anzi necessario, che il Direttore sga citi espressamente le eventuali persone – dipendenti scolastici e non – che hanno assistito al diverbio, e ne hanno ascoltato i termini e, possibilmente, anche i toni.
Sarà, poi, obbligo del Dirigente scolastico avviare una conseguente, paziente azione di verifica, che valga ad accertare, se non proprio la veridicità della dichiarazione, la verosimiglianza che lo stesso Dsga avrà riportato nella sua comunicazione e, correlativamente, le espressioni denunciate dal guardarobiere.
Nel valutare la relazione del Direttore sga, il Dirigente scolastico sarà probabilmente indotto a verificare se quel che dagli atti progno-diagnostici sopra menzionati è stato definito come infortunio sul lavoro corrisponda effettivamente alla definizione che di esso dà l’ordinamento legislativo vigente.
Si potrà tener conto, al riguardo, che la Legge n. 80 del 1898, che ha istituito l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, con l’art. 7 ha individuato l’oggetto della tutela nelle lesioni personali o nella morte provenienti da infortunio, che avvenga per causa violenta in occasione di lavoro. E’, questo, lo stesso principio contenuto nell’art. 2 del R.D. 1765/1935, che così recita: L’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di
lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Anche un primo, sommario approccio alle norme sopra richiamate potrà generare qualche perplessità nel veder definire infortunio sul lavoro gli effetti psicofisici della vivacità del dialogo che si sarà generata nel corso d’un colloquio fra dipendenti scolastici, impegnati nell’esegesi delle scarsissime proposizioni del CCNL che compongono il mansionario del guardarobiere, dal momento che il diverbio sul lavoro, citato nella predetta diagnosi, non pare proprio che possa essere stato caratterizzato da causa violenta.
La ricognizione del Dirigente scolastico riguarderà tutti gli elementi che il Direttore sga avrà addotto a sua discolpa, ove il guardarobiere intendesse proporre ulteriori iniziative di natura rivendicativo-risarcitoria.
In secondo luogo, si può ragionevolmente pensare che il Dirigente scolastico vorrà valutare anche il merito del su riferito diverbio sul lavoro, giudicando se il guardarobiere avrà avuto ragione a contrapporre le sue controdeduzioni alle argomentazioni censorie rivoltegli dal Direttore sga. Sarà sufficiente che il Dirigente scolastico individui il rebus illis del dialogo fra i due dipendenti per verificare se sia corretta l’interpretazione che alle sue mansioni ha dato lo stesso guardarobiere, oppure se tale interpretazione sia errata.
In particolare, il Capo d’istituto dovrà giudicare se l’incarico che era stato affidato al guardarobiere, per accogliere gli esperti dell’Unione Europea in visita alla scuola, comprendeva l’obbligo di lavare e stirare i capi di vestiario dei convenuti o se, al contrario, tale incarico fosse limitato alla sola conservazione-custodia degli stessi indumenti. Quattro ore di servizio, assegnate al guardarobiere per custodire soltanto gli indumenti degli ospiti, senza lavarli e stirarli, sembrano, in verità, eccessive.
Soltanto dopo tale sua valutazione, dovrà decidere se per lui ricorra l’obbligo di avviare, o non avviare, il procedimento disciplinare a carico del guardarobiere.
Non si ritiene di dare ulteriori suggerimenti all’autore del quesito, al di là della banale considerazione consolatoria che si può far nei riguardi d’ogni persona che, per motivi di lavoro, venga a trovarsi in situazioni problematiche.
Allo stesso modo in cui al vigile del fuoco si può raccomandare soltanto l’osservanza delle linee guida professionali, affinché non si ustioni nello spegnere un incendio, e come allo specialista in ostetricia non si può raccomandar altro che un’adeguata professionalità nell’assistere la paziente che sta partorendo, similmente al Direttore dei servizi generali ed amministrativi, che si imbatta in un dipendente tendenzialmente ipersensibile ai rilievi del suo superiore gerarchico, non si può raccomandare che la diligenza del buon padre di famiglia, nei termini in cui la rappresenta l’art. 92 del su citato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 2007.
Si risponde, infine, ad una specifica richiesta dell’autore del quesito, assicurando che le diagnosi riferite a dipendenti scolastici, formalmente certificate dai medici del Pronto Soccorso, possono costituire oggetto di analisi interpretativa soltanto da parte dell’autorità amministrativa o giurisdizionale, che ne sia investita nelle forme dei previsti procedimenti giurisdizionali, straordinari o amministrativi.
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