Retrodatazione di nomina in ruolo
di Fabio ScrimitoreIl quesito, proposto da un Dirigente scolastico, riguarda le modalità di esecuzione di una sentenza.
Una sentenza, passata in giudicato, ha riconosciuto il diritto alla retrodatazione giuridica della nomina in ruolo al 1° settembre 2006 d’una insegnante che è stata immessa in ruolo successivamente; contestualmente il giudicante ha riconosciuto anche il diritto alla ricostruzione di carriera della stessa docente.
Il Direttore del competente Ufficio Scolastico Regionale ha formalizzato il dispositivo del giudice, sottoscrivendo il contratto di incarico di insegnamento a tempo indeterminato, con il quale la docente è stata nominata in ruolo, con effetti giuridici risalenti all’ 1.9.2006; alla docente è stato riconosciuto anche il diritto alla retribuzione economica, con decorrenza dal giorno della sua assunzione in servizio.
Conseguentemente, la professoressa ha presentato alla scuola presso la quale è stata assegnata domanda per la ricostruzione della carriera, alla stregua di quanto prevede la citata sentenza.
Il Dirigente della predetta scuola vorrebbe sapere se l’obbligo, che gli è stato imposto dalla sentenza, di procedere alla ricostruzione della carriera della docente, comporti il dovere, da parte sua, di emettere con immediatezza il richiesto provvedimento di ricostruzione, nonostante il fatto, del tutto evidente, che l’insegnante non abbia prestato, di fatto, i giorni di servizio (180) richiesti dall’ordinamento per l’emissione del decreto di conferma in ruolo, dopo il superamento del periodo di prova.
. E’ fuor d’ogni dubbio che non si possa procedere alla ricostruzione della carriera se prima l’insegnante non avrà dato prova di possedere le doti professionali richieste per acquisire lo status di ordinario.
Lo afferma, espressamente, l’art. 438 del Testo unico delle disposizioni legislative sulla scuola, approvato con il D.P.R. 16.4.1994, n. 207, nel quale si leggono le proposizioni che si riportano: Il personale docente è nominato in prova. Peraltro, vi si aggiunge che il personale docente è ammesso all’anno di formazione.
Ne consegue che la sentenza del giudice, che ha riconosciuto alla docente di cui si tratta il diritto alla retrodatazione della nomina in ruolo all’ 1.9.2016, non poteva in nessun caso liberare dall’obbligo che il Comitato di valutazione della scuola ed il suo Dirigente avevano, di verificare se la stessa insegnante possedesse, o meno, i profili professionali indispensabili perché le venisse riconosciuto lo status di docente incaricata a tempo indeterminato. In definitiva, il giudice riconosce il diritto nella sua efficacia potenziale, virtuale, ma non può pregiudicare il diritto dell’ istituzione scolastica di verificare, in concreto, se gli insegnanti ad essa assegnati posseggano i talenti richiesti.
Quindi, non si inquieti il Dirigente scolastico per l’avvenuta richiesta, da parte dell’insegnante, di esecuzione del giudicato. Nessun giudice potrà sostituirsi al Comitato di valutazione ed al Dirigente, ai quali soltanto – non al magistrato .- la legge assegna il potere di conferma in ruolo del docente di nuova nomina.
Una volta che la docente abbia effettuato il periodo di prova ed il contemporaneo anno di formazione e dopo che il Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti, sotto la direzione del Dirigente scolastico, avrà giudicato positivamente i talenti didattici della docente, il Dirigente scolastico stesso potrà emettere il decreto di conferma in ruolo e, contestualmente, dovrà invitare il Direttore dei servizi generali ed amministrativi a procedere all’emissione del decreto di ricostruzione della carriera.
La palmare evidenza di queste argomentazioni non potrebbe essere sconfessata neppure da diverse decisioni giurisdizionali che dovessero intervenire successivamente.

