RIGETTATO DALLA CASSAZIONE IL RICORSO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
di Agata Scarafilo
Abstract
Con ordinanza n. 17318 del 19/8/2020, la Cassazione ha rigettato il ricorso dei Dirigenti Scolastici che, ai fini della retribuzione di categoria, chiedevano la comparazione tra diverse aree e comparti. In buona sostanza, la Suprema Corte evidenzia che l’art. 24 D.Lgs. 165/2001 non contiene alcuna previsione imperativa di pari trattamento quantitativo delle diverse aree della dirigenza statale.
Non è andata bene ai Dirigenti Scolastici che, ai fini retributivi, chiedevano la comparazione tra diverse aree e comparti. Infatti, con la recente ordinanza n. 17318 del 19/8/2020, la Corte di Cassazione (Sezione lavoro) ha rigettato il ricorso proposto dai Dirigenti Scolastici avverso la sentenza della Corte Territoriale, che aveva già respinto la domanda dei predetti volta a far accertare la nullità della clausola del CCNL (ancora in vigore) la quale prevede che la retribuzione di posizione venga stabilita, nella parte fissa, in misura pari a circa un quinto di quanto a tale titolo spettante ai dirigenti di seconda fascia delle altre aree statali.
I Dirigenti Scolastici ritenevano, invece, che tale clausola fosse in contrasto con l’art. 24 D. Lgs. 165/2001 e pertanto ne avevano chiesto la nullità, con l’aggiunta dell’inserzione automatica delle diverse clausole dei contratti proprie delle altre aree o, in subordine, in forza di tale nullità, il riconoscimento di quanto pensavano spettasse loro a titolo di arricchimento senza causa.
Già la Corte d’Appello aveva evidenziato che l’art. 24 già citato non fosse norma imperativa e che comunque essa non fosse stata violata, in quanto la determinazione del compenso era rimessa alla contrattazione collettiva, la quale aveva disposto in ragione dell’esame della specifica situazione riguardante la dirigenza scolastica. La Corte d’Appello aveva sottolineato, altresì, che la diversità di funzioni e di responsabilità non consentiva di ritenere che il trattamento accessorio dovesse essere uniforme tra le diverse aree dirigenziali. Tuttavia, i Dirigenti Scolastici ricorrenti, resistiti dal controricorso del MIUR, avevano voluto comunque impugnare per Cassazione la predetta sentenza sulla base di quattro motivi:
- ritenevano che, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., ci fosse la violazione e la falsa applicazione dell’art. 24, co. 1, D. Lgs. 165/2001, in relazione agli artt. 15, 23, 25 e 45 dello stesso Decreto Legislativo, ripercorrendo la disciplina della retribuzione della dirigenza e sostenendo che essa non consentirebbe di differenziare il trattamento economico per le diverse aree;
- ritenevano che, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., ci fosse l’omesso esame di un fatto decisivo, da individuarsi nella mancata comparazione tra i diversi trattamenti praticati dalla contrattazione collettiva per le diverse aree della dirigenza;
- affermavano che ci fosse la violazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità del trattamento retributivo rispetto alla quantità e qualità del lavoro svolto, di cui agli artt. 3 e 36 della Costituzione, nonché di cui all’art. 24 D. Lgs. 165/2001;
- ritenevano che, relativamente al tema dell’arricchimento senza causa e appellandosi all’ex art. 360 n. 3 c.p.c., ricorressero tutti i presupposti della corrispondente figura giuridica, anche in applicazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità del trattamento retributivo, tra cui l’interdipendenza tra risparmio di spesa della P.A. e diminuzione patrimoniale dei ricorrenti, la mancanza di giustificazione giuridica dell’indebito ed il riconoscimento da parte della P.A. dell’utilità della prestazione resa dai ricorrenti.
In giudizio i motivi sono stati considerati tra loro connessi e pertanto sono stati esaminati dalla Cassazione congiuntamente.
Così, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando quanto già evidenziato dalla Corte d’Appello e affermando, dunque, che l’art. 24 del D. Lgs. 165/2001 non contiene alcuna previsione imperativa di pari trattamento quantitativo delle diverse aree della dirigenza statale.
Infatti, la norma rimette alla contrattazione collettiva la determinazione della retribuzione del personale con qualifica di dirigente, fissando criteri per il trattamento accessorio (di posizione, parte variabile e di risultato).
La Corte Suprema ha ritenuto, anche, improponibile una comparazione, a fini di adeguatezza e proporzionalità ex art. 36 Cost., tra dirigenti appartenenti a comparti e dunque ad aree distinti. Ciò in relazione alla evidente eterogeneità delle attività in concreto svolte, tale da escludere, altresì, qualsiasi possibilità di parità di trattamento ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 165/2001.
La Cassazione ha precisato, altresì, rispondendo alle motivazioni del quarto punto proposto dai DS, che la misura della retribuzione discende esclusivamente da quanto ivi stabilito per quelle funzioni ed incarichi come remunerativo del corrispondente lavoro svolto; il che, comportando una piena regolazione “causale” delle reciproche prestazioni, non consente di riconoscere alcun margine in termini di arricchimento senza causa, ritenendo, inoltre, che l’istituto fosse stato del tutto impropriamente richiamato dal punto di vista giuridico.
Insomma, il ricorso è stato, purtroppo per i Dirigenti Scolastici, del tutto rigettato, condannando i ricorrenti al pagamento in favore del MIUR (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) delle spese del giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito. Quando si dice: oltre al danno, anche la beffa!
Riferimenti normativi

