Rilascio dei certificati di malattia: questione di competenze
Un odontoiatra può compilare un certificato medico che attesti patologie apparentemente esterne alla sua materia d’interesse, come la depressione?AbstractL’autore del quesito, DSGA presso un Istituto di formazione professionale, vorrebbe sapere se è possibile accettare un certificato medico che indica come diagnosi una “profonda depressione” a carico dello studente. Il motivo del dubbio? L’autore del certificato è un odontoiatra.
Al Direttore dei servizi generali ed amministrativi di un Istituto di istruzione professionale interessa sapere se un odontoiatra possa legittimamente rilasciare un certificato medico che attesti lo stato di profonda depressione in cui versa uno studente di quinto anno di corso di scuola secondaria superiore, assente da molto tempo dalle lezioni.
In un buon dizionario della lingua italiana si può leggere che l’odontoiatra è il medico specialista che cura le patologie dentali; a tal proposito, si può citare il buon vocabolario Rocci, che associa il termine odonto (dente), derivato dal greco odous, odontos, al termine iatria, derivato dal greco iatria (medicina).
Per la legge italiana, però, il termine odontoiatra non può essere associato al termine medico; lo si deduce dalla denominazione dei corsi di laurea della facoltà di odontoiatria, il cui titolo non comprende affatto il termine medico. Gli ortopedici possono definirsi medici ortopedici, allo stesso modo in cui sulle targhe degli ambulatori di neurologia si può veder scritto dott. Esculapio medico in neurologia. Ma sulla targa degli studi dentistici non può essere scritto medico dentista, né medico odontoiatra, ma soltanto odontoiatra, in luogo del più comune dentista.
Per averne conferma, è sufficiente constatare come in ogni provincia esista l’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
In merito alla potestà certificatoria degli odontoiatri, costituente l’oggetto del quesito, si deve premettere che il certificato odontoiatrico è l’attestazione scritta di fatti e comportamenti professionalmente valutabili, la cui dimostrazione può produrre il riconoscimento di particolari diritti soggettivi previsti dalla legge, ovvero determinare particolari conseguenze, a carico dell’individuo o della collettività, aventi rilevanza giuridica e/o amministrativa.
I contenuti possibili del certificato odontoiatrico sono non soltanto le dichiarazioni circa lo stato di salute o di malattia odontoiatrica, ma anche ogni fatto di natura tecnico-sanitaria che l’odontoiatra avrà potuto riscontrare direttamente nell’esercizio della sua professione.
Orbene, se ne potrà dedurre che l’odontoiatra, regolarmente iscritto all’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, ha il potere di certificare stati, situazioni ed eventi di cui è venuto a conoscenza nell’esercizio della sua funzione di odontoiatra per la quale è abilitato.
Egli, quindi, potrà certificare, cioè dare atto, che il giorno x ha impiantato una protesi ad un paziente, come potrà anche dichiarare che, in conseguenza del trauma generato dall’impianto, il paziente non sia in condizioni di prestare la normale attività lavorativa per un tempo corrispondente alla prognosi che egli stesso ha emesso.

