Rilascio di certificazione
L’Amministrazione scolastica può sottrarsi ad una richiesta di certificazione?
Abstract
L’Amministrazione scolastica, al pari d’ogni altra Amministrazione pubblica, non può resistere alla richiesta di certificazione che le venga rivolta da un docente che abbia un qualsivoglia interesse a vedersi certificata la prestazione di servizio.
Il quesito è stato formulato da un docente nell’interesse d’un collega che è stato convenuto in tribunale, nel contesto di un giudizio civile. Per esigenze squisitamente difensive, l’avvocato che patrocina l’insegnante ha chiesto al suo assistito di farsi rilasciare dalla Segreteria della scuola di servizio un attestato, dal quale risulti che, in un determinato giorno d’una determinata settimana, egli era stato regolarmente in servizio nel plesso scolastico assegnatogli, dalle ore 8.15 alle ore 12.30.
La segreteria ha rigettato la richiesta dell’insegnante, appellandosi all’art. 15 della Legge 12.11.2011, n. 183, secondo cui Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità’ personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà’ sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
Il Direttore sga ha integrato il rigetto della domanda di attestazione aggiungendo: Lei, professore, dovrà sottoscrivere una sua propria autodichiarazione, nella quale dirà d’essere stato in servizio nella sua classe il giorno che le interessa. Tanto, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che prevede le autodichiarazioni sostitutive di certificazioni. Fatto, questo, che ha generato il quesito, al quale si risponde riconoscendo il buon diritto dell’insegnante di richiedere la su menzionata attestazione alla sua scuola, perché le disposizioni normative sopra citate non legittimano affatto il pubblico ufficio (in questo caso, la scuola) a rifiutare il rilascio di una certificazione che gli venga rivolta da un cittadino. Concedendogli la facoltà di auto-dichiarare fatti, stati, o qualità personali, le predette norme vogliono soltanto alleviare gli oneri del cittadino, evitandogli l’impegno di recarsi presso un pubblico ufficio per richiedere una certificazione che lo riguardi.
Ma se, per qualunque ragione personale, anche a sua futura memoria, il cittadino (l’insegnante, in questo caso) volesse ottenere da una pubblica amministrazione una certificazione che lo riguardi, ben potrà pretenderla.
Pertanto, la segreteria della scuola dovrà rilasciare la richiesta attestazione, limitandosi però a scrivervi in calce questa proposizione: Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di un pubblico servizio.
Se, poi, l’insegnante vorrà depositare il certificato in udienza, o farsene un quadro, saranno fatti suoi personali.
Incidentalmente si può fare un’ulteriore considerazione, ad adiuvandum della già espressa tesi: il procedimento giurisdizionale, cioè la successione della fasi che si conclude con la pronuncia d’una sentenza o d’un altro provvedimento giurisdizionale, non è espressione della pubblica amministrazione, perché la funzione giurisdizionale non è funzione amministrativa. Ne consegue che, se il docente interessato al quesito presenterà il certificato ottenuto dalla scuola in udienza, il giudice lo acquisirà certamente.
Riferimenti Normativi
Legge 12 novembre 2011, n. 183

